Assegnazione della casa familiare

Uno dei provvedimenti più significativi sui figli, riguarda l’assegnazione della casa familiare. In merito a ciò l’art. 337 sexies dispone che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. L’assegnatario, cioè quello dei genitori che si è visto assegnare la casa familiare, ne perderà il godimento quando non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o, infine, contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643. Consideriamo pure che  dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, anche in relazione all'eventuale titolo di proprietà.

Se vi sono figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.

La mancata comunicazione sul cambiamento di residenza o domicilio obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il genitore (art. 337 sexies u.c.).

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione