Assegno di mantenimento
Particolarmente importante, e frutto di maggiori contrasti tra coniugi, è l'argomento relativo alla misura dell'assegno di mantenimento dovuto al coniuge sprovvisto di mezzi adeguati.
L'articolo 5 della legge sul divorzio dispone, infatti, che l'assegno è dovuto al coniuge che non ha mezzi adeguati. La misura dell'assegno è dovuta a diversi fattori, di cui ricordiamo:
| 1. Condizioni dei coniugi; comprese età salute sistema di vita etc. |
| 2. Ragioni della decisione; si guardano i comportamenti che hanno cagionato la fine della comunione materiale e spirituale; da questo punto di vista il coniuge responsabile potrà vedersi diminuito assegno, mentre l'altro potrà ancorare l'assegno al tenore di vita goduto durante matrimonio |
| 3. Contributo economico dato da ognuno dei coniugi alla conduzione della famiglia e la formazione patrimonio di ciascuno e di quello comune |
| 4. Reddito di entrambi i coniugi |
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Tutti questi criteri devono essere anche valutati in rapporto alla durata del matrimonio |
Viene chiedersi se l'inadeguatezza dei mezzi, presupposto essenziale per
ottenere l'assegno di mantenimento, dev'essere valutata in assoluto oppure
relativamente al tenore di vita tenuto dal coniuge durante matrimonio.
La Corte
cassazione, spesso oscillante sul punto, ha ritenuto che l'inadeguatezza dei
mezzi deve risultare rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio
prescindendo, quindi, dallo stato di bisogno in cui potrebbe versare l'avente
diritto.
È certo, comunque, che la durata matrimonio influisce sull'obbligo di
mantenimento, in quanto un matrimonio più lungo farà conservare all'avente
diritto il livello di vita già acquisito durante il rapporto coniugale.
L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze.
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