Assenza

nozione
art. 49 c.c.

è dichiarata dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati
quando sono trascorsi almeno due anni dall'ultima notizia della persona  scomparsa

Come si vede dalla definizione, l'assenza rappresenta una situazione di diritto.
Alla scomparsa, infatti, che è una situazione di fatto, si aggiunge la dichiarazione del tribunale.
Per la dichiarazione di assenza sono necessari due presupposti:
1. Scomparsa che si protrae da almeno due anni;
2. Richiesta da parte dei soggetti legittimati.

Chiediamoci chi sono questi soggetti che possono chiedere la dichiarazione di assenza e, in prima battuta, possiamo subito individuarli in coloro che possono avere un interesse qualificato sui beni dello scomparso;
abbiamo, quindi, in primo luogo:
1. Gli Eredi dello scomparso e poi di seguito coloro che credono (ragionevolmente) di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui cioè coloro che in seguito alla morte dello scomparso sarebbero liberati da debiti o obbligazioni.

Per ottenere la dichiarazione di assenza sarà necessario seguire un procedimento disciplinato nel codice di procedura civile agli artt. 722 e seguenti.

Abbiamo visto, parlando della scomparsa, che la mancanza di notizie di una persona può produrre già dei limitati effetti giuridici. Durando, però, la scomparsa da almeno due anni, è normale pensare che gli effetti giuridici saranno ora di portata maggiore.

Vediamo, quindi, nella sottostante tabella come l'articolo 50 del codice civile disciplina le conseguenze della dichiarazione di assenza ( in corsivo i collegamenti ipertestuali):

conseguenze della dichiarazione di assenza
(art. 50 c.c.)

coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi a far data dal giorno in cui risalgono le ultime notizie dell'assente, possono essere immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente
coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni che avevano i suoi confronti possono essere esonerati dall'adempimento di queste
in ogni caso l'assenza non scioglie il matrimonio; e però possibile che il coniuge dell'assente contragga un nuovo matrimonio che non può essere impugnato fino a quando dura l'assenza a (art. 117 c.c.)

Chiudiamo l'argomento considerandole ipotesi di cessazione dell'assenza disciplinate dall'articolo 56 c.c.

cessazione degli effetti della dichiarazione di assenza
(art. 56 c.c.)

ritorno dell'assente o prova della sua esistenza
i possessori temporanei devono restituire i beni all'assente, ma se hanno alienato i beni o costituito dalle garanzie su di essi per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale, non avranno obblighi nei confronti dell'assente(art. 54 c.c.)
se l'assenza è stata volontaria e ingiustificata, l'assente perde il diritto alla restituzione di quelle rendite che erano state messe da parte da quei successori che non avevano diritto a goderne in maniera totale (artt. 53, 56 c.c.)
gli effetti della sentenza di assenza cessano anche quando e provata la morte dell'assente; in questo caso si apre la successione a favore di coloro che momento della morte risultavano essere suoi eredi

 

Giurisprudenza

Sugli effetti della dichiarazione di morte presunta sui negozi già compiuti da coloro che erano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni.

Cass. civ., 24-01-1981, n. 536 
Il negozio dispositivo di beni della persona dichiarata assente posto in essere dal suo presunto erede, sebbene inficiato dalla carenza di legittimazione di quest'ultimo, il quale, ancorché immesso nel possesso di tali beni, non ha il potere di disporne ( artt. 52 e 54 c.c. ), non rimane caducato quando - dichiarata la morte presunta dell'assente e verificatasi conseguentemente, alla stregua degli artt. 58 e 456 c.c. , l'apertura della successione al medesimo al momento dell'ultima sua notizia - risulti che detto erede, allora non legittimato, era effettivamente titolare del diritto oggetto del negozio, poiché, per effetto del postumo riconoscimento in capo a lui di siffatta titolarità, si determina il consolidamento della stessa e della correlativa legittimazione. 
FONTI  Mass. Giur. It., 1981 

 

Cass. civ., 23-08-1961, n. 1996
In forza della dichiarazione di morte presunta, la libera disponibilità del patrimonio del de cuius ed il conseguente diritto di chiederne la divisione spettano, indistintamente ed incondizionatamente, a tutti coloro che si trovino nella condizione prevista dall'art. 50 c.c. , senza che al riguardo abbia rilevanza il fatto che durante la fase dell'assenza il possesso temporaneo sia stato conseguito soltanto da alcuni di essi. FONTI  Mass. Giur. It., 1961, 594 

 

 

 

 
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