Assicurazione sulla vita
 

definizione l'assicuratore, verso pagamento di un premio si obbliga a pagare all'assicurato un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana

Il pagamento del capitale o della rendita è condizionato al verificarsi di un determinato evento che può essere:

morte dell'assicurato o di un terzo (assicurazioni per caso di morte) 
sopravvivenza dell'assicurato o del terzo ad una età determinata nel contratto (assicurazioni per il caso di vita)
l'assicuratore pagherà la rendita o il capitale alla morte o in un termine prestabilito se l'assicurato sarà ancora in vita (assicurazioni miste)

A differenza dell'assicurazione per danni, non vige in questo caso il principio indennitario poiché non si è ritenuto di dover quantificare a priori il valore della vita umana. Di conseguenza l'assicurazione potrà essere stipulata per qualsiasi cifra.

Distinguiamo, oltre il caso di assicurazione stipulata a proprio favore:

assicurazione sulla vita di un terzo
art. 1919 c.c.
la somma verrà pagata alla morte o raggiungimento dell'età del terzo
il terzo deve dare per iscritto il suo consenso

 

assicurazione a favore del terzo
art. 1920 c.c.
la somma pagata al terzo beneficiario in seguito alla morte o al raggiungimento dell'età dell'assicurato
la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento
il beneficio può essere revocato, ma non dopo che il beneficiario ha dichiarato di volerne profittare (art. 1921 c.c.)
a designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato

Veniamo, ora, agli altri aspetti considerati dal codice.
Nel caso in cui l'assicurato non paghi il premio per il primo anno,l'assicuratore non può agire subito per l'esecuzione del contratto , ma deve aspettare sei mesi dal giorno di scadenza del premio (art .1924 c.c.).

L'assicurato che non vuole più aspettare il periodo stabilito, può riscattare la polizza ed ottenere una quota di quanto versato.

Se, invece, non vuole perdere parte di quanto ha versato, ma d'altra parte,non vuole continuare a pagare il premio, può ottenere la riduzione della polizza. In tal modo eviterà di pagare per il futuro il premio, ma alla scadenza del periodo prestabilito otterrà una somma di denaro proporzionale a quanto ha  già pagato.

Per permettere all'assicurato di esercitare questi diritti l'art. 1925 c.c. prevede che"Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione".
 

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