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Cose fungibili ed infungibili |
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cose fungibili
cose infungibili
Il codice civile spesso si riferisce ai concetti di fungibilità e di
infungibilità. Il comodato, ad esempio, ha ad oggetto cose infungibili (art.
1803 c.c.) poiché bisogna restituire la stessa cosa ricevuta; il mutuo ha ad
oggetto cose fungibili (art. 1813 c.c.) perché devono essere restituite
cose della stessa specie e qualità; la compensazione opera opera tra debiti
e crediti che hanno ad oggetto cose fungibili (art. 1243 c.c.).
Le cose fungibili vengono spesso in considerazione per la caratteristica di
essere considerate a peso o a misura ( 100 kg. di grano), e anche da questo punto
di vista possono essere distinte dalle cose generiche dove si fa riferimento al
modo in cui le parti decidono di definire la cosa, se appartenente ad un genus o
meno.
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