Capitale sociale della cooperativa

Uno degli scopi della società cooperativa è quello di favorire l'ingresso di nuovi soci; se il capitale della cooperativa fosse fisso, l'ingresso o l'uscita di nuovi soci dovrebbe essere accompagnata dalle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale sociale con le inevitabili lentezze di questi procedimenti.
L'art. 2524 c.c. ha invece opportunamente stabilito la variabilità del capitale di queste società proprio per  consentire l'ingresso o l'uscita dei soci senza che sia necessario modificare l'atto costitutivo.
Anche nella società cooperativa il capitale sociale può essere formato da quote o azioni e alla partecipazione azionaria si applica sostanzialmente la disciplina ordinaria, con alcune importanti differenze, che qui riassumiamo, ma che possono essere ulteriormente approfondite nell'art. 2525 c.c.

il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro
il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento euro
nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro , né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma
le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori

E' possibile che la società acquisiti proprie azioni, ma solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e sempre  nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

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