Giurisprudenza

La riconoscibilità dell’errore non ha ragione di essere in caso di errore bilaterale.

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 12/10/2017 n° 23996

Nell'ipotesi di errore bilaterale, che ricorre quando esso sia comune a entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere dall'esistenza del requisito della riconoscibilità, poiché in tal caso non è applicabile il principio dell'affidamento.

Fonti Ced Cassazione

 

Un caso “classico” l’errore sulla valutazione economica di un affare; è errore che può portare all’annullamento del contratto?

 

Cass. civ. Sez. II, 03-09-2013, n. 20148

L'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo ed al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare. (Rigetta, App. Palermo, 24/10/2006) FONTI  CED Cassazione, 2013 

 

Errore riconoscibile ed errore bilaterale (cioè errore in cui siano caduti entrambi i contraenti). Non si considera la riconoscibilità dell’errore.

 

Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 15-12-2011, n. 26974.

Nell'ipotesi di errore bilaterale, che ricorre quando esso sia comune a entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere dall'esistenza del requisito della riconoscibilità, poiché in tal caso non è applicabile il principio dell'affidamento, avendo ciascuno dei contraenti dato causa all'invalidità del negozio. (Rigetta, App. Cagliari, 18/09/2009) FONTI  CED Cassazione, 2011 

 

Classicamente si fa riferimento all’errore di diritto quando un contraente si sia ingannato sulla edificabilità di un fondo; la cassazione, però, riporta questa ipotesi in quella dell’errore su una qualità dell’oggetto del contratto.

 

Cass. civ. Sez. II, 11-08-2011, n. 17216

L'errore sulle caratteristiche di edificabilità del fondo compravenduto, anche se provocato dall'ignoranza della disciplina urbanistica, deve essere ricondotto all'errore sulle qualità dell'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 1429, n. 2, cod. civ. , piuttosto che all'errore di diritto, perché la destinazione del fondo è attinente alle sue caratteristiche reali, in senso funzionale, economico e sociale. (Cassa con rinvio, App. Lecce, 19/10/2004) FONTI CED Cassazione, 2011 

 

Un caso specifico di errore riconoscibile; dalla massima appare che la riconoscibilità indica una situazione tale da risultare evidente senza che siano necessari esami approfonditi della situazione di fatto.

 

Cass. civ. Sez. III, 24-11-2009, n. 24685

Il concorso a sorte indetto da una società di distribuzione commerciale si inquadra nella fattispecie giuridica della promessa al pubblico ed è soggetto alla disciplina dell'errore come causa di annullamento del contratto; di conseguenza, la promessa è annullabile se l'errore è essenziale e riconoscibile da parte del concorrente (nella specie, la riconoscibilità dell'errore consisteva nella possibilità di individuare i simboli vincenti prima di procedere alla raschiatura delle caselle sulla cartolina annessa al prodotto venduto, con ricadute sulla natura aleatoria del contratto). FONTI Foro It., 2010, 6, 1, 1830 

 

Una massima interessante, l’errore deve essere riconoscibile, ma cosa accade quando l’altra parte, che si è accorta dell’errore, avvisa l’altra parte dell’errore in cui è incorso?

 Il contratto può essere annullabile, visto che l’errore più che riconoscibile è stato addirittura riconosciuto espressamente dall’altro contraente?Di certo l’altro contraente è stato informato dell’errore e se vuole comunque stipulare il contratto….

 

Cass. civ. Sez. lavoro, 18-11-1999, n. 12784

In tema di annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile dalla controparte, quando il dichiarante sia stato avvisato dell'errore da parte del destinatario della manifestazione di volontà, quest'ultima non può ritenersi viziata nella sua formazione, in quanto avviene nella consapevolezza della possibilità di una diversa interpretazione e con l'accettazione del relativo rischio, onde sarebbe illogico fare carico al destinatario della manifestazione di volontà, che si è comportato con correttezza e buona fede, delle conseguenze di un errore che, ancorché essenziale e riconoscibile (tanto che il dichiarante ne è stato informato dalla stessa controparte) si configura soltanto come una scelta incauta dello stesso dichiarante e non come frutto del profittamento di un errore altrui da parte del destinatario della dichiarazione.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di un lavoratore intesa ad ottenere l'annullamento delle dimissioni dal lavoro perché presentate per errore nella interpretazione delle norme pensionistiche, non ritenendo decisiva, sulla base del principio sopra riportato, la circostanza che il datore di lavoro fosse a conoscenza dell'errore del lavoratore dimissionario e lo avesse anche informato in proposito prima della presentazione delle dimissioni). FONTI  Mass. Giur. It., 1999 

 

Il valore dell’errore in merito alla sua essenzialità e riconoscibilità è un principio generale dell’ordinamento che va oltre i contratti e si applica anche ad altri rami del diritto, come quello processuale civile, a ai negozi unilaterali.

 

Cass. civ. Sez. III, 18-07-2011, n. 15729

Il principio di rilevanza dell'errore in base alla sua riconoscibilità, benché espressamente dettato in riferimento all'annullamento del contratto per vizi del consenso, esprime un principio generale dell'ordinamento in materia di idoneità invalidante dell'errore.

 

 

Cass. civ. Sez. I, 19-09-1997, n. 9310

La disciplina di cui all'art. 1428 cod. civ. (applicabile, in virtù della previsione di cui all'art.1324 cod. civ., anche ai negozi unilaterali), secondo la quale l'errore, per assumere rilievo quale causa di invalidità del negozio giuridico, deve essere essenziale e riconoscibile, si rende applicabile anche in relazione alla dichiarazione unilaterale di volontà, contenuta in una dichiarazione annuale ai fini I.V.A., con la quale il contribuente opti per il regime semplificato di contabilizzazione delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 36 bis, del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, ed in relazione alla quale il contribuente deduca che la stessa costituisca il risultato di un errore da lui commesso.

FONTI  Mass. Giur. It., 1997 

 

Sulla riconoscibilità dell’errore di calcolo e sua influenza sulla rettifica del contratto.

 

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 10-10-2013, n. 23032

Il fatto che l'acquirente possa essere in grado di riconoscere l'errore materiale del venditore, consistito nell'aver operato una detrazione dal prezzo di acquisto del veicolo per due volte sul preventivo, non integra gli elementi richiesti dall'art. 1430 c.c. ai fini della rettifica del contratto. FONTI  Contratti, 2013, 11, 1011 

 

Sulla natura dell’errore di calcolo.

 

Cass. civ. Sez. II, 20-03-1995, n. 3228

L'errore di calcolo che può dar luogo a rettifica del contratto ai sensi dell'art. 1430 c.c. , si ha quando in operazioni aritmetiche, posti come chiari e sicuri i termini da computare ed il criterio matematico da seguire si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile tuttavia ictu oculi, in base a quegli stessi dati e criteri, a seguito della ripetizione corretta del calcolo.

FONTI Mass. Giur. It., 1995