Giurisprudenza

La minaccia usata per far concludere un contratto integra un caso di nullità (violazione di norme imperative) o annullabilità? La cassazione è per la seconda soluzione quando sia previsto uno specifico e diverso rimedio, come l’annullabilità del contratto per violenza.

 

Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 14-12-2010, n. 25222

In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, che va, pertanto, esclusa sia quando risulta prevista una diversa forma di invalidità (es. annullabilità), sia quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi.

(Nella specie, relativa a domanda di declaratoria di nullità del contratto di vendita di un immobile cui l'istante deduceva di essere stato costretto dall'acquirente con minaccia e pressione usuraria, la S.C., nel confermare la sentenza di rigetto dei giudici di merito, ha ritenuto non applicabile l'art. 1418 cod. civ. ed indicato come parametri normativi di riferimento gli artt. 1434 e 1435 cod. civ., cui pure la corte territoriale aveva fatto ricorso, rilevando che la relativa azione non era stata proposta entro il termine prescrizionale di cinque anni né tale statuizione era stata specificamente impugnata). (Rigetta, App. Potenza, 26/08/2009) FONTI CED Cassazione, 2010.

 

Le pressioni insistenti possono costituire violenza morale? Non è da escludere, specie se l’altra parte sottoscrive il contratto pur non volendolo fare ma in seguito alle insistenza e pressioni dell’altra parte. Quindi per l’annullamento ci deve sempre essere un rapporto di causa effetto tra la violenza morale (quale che sia) e il consenso dell’altra parte.

 

Cass. civ. Sez. III, 05-10-2010, n. 20666

Subire delle pressioni insistenti dall'altra parte contrattuale al fine di ridefinire il contratto, magari a condizioni più svantaggiose, può configurare una violenza morale che annulla l'accordo, concretizzandosi l'ipotesi del male ingiusto e notevole della violenza di cui all'art. 1435 c.c. (nella specie, la Corte ha confermato l'annullamento di un contratto per la sussistenza della violenza morale; infatti, era stato correttamente accertato nel giudizio di merito che la volontà del legale rappresentante della società, che aveva firmato l'accordo, era stata coartata in quanto egli aveva sottoscritto il documento pur non volendolo sottoscrivere, consapevole della dannosità per la sua società. In pratica, quindi, sussisteva un vizio del consenso, e ciò anche se all'atto della firma da parte del legale rappresentante era presente il suo consulente legale).

FONTI  Contratti, 2010, 12, 1136 

 

Sulle caratteristiche della minaccia e sulla sua efficacia causale sulle decisioni dell’altra parte.

 

Cass. civ. Sez. II, 15-02-2007, n. 3383

In tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo; è in ogni caso sempre necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa.

FONTI Impresa, 2007, 4, 629 

 

 

Cass. civ. Sez. II, 10-01-2007, n. 235

In materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dal comportamento posto in essere dalla controparte o da un terzo e risultante di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio.

Ne consegue che non costituisce minaccia invalidante il negozio, ai sensi dell'art. 1434 e segg. cod. civ., la mera rappresentazione interna di un pericolo, ancorché collegata a determinate circostanze oggettivamente esistenti. FONTI  Mass. Giur. It., 2007 

 

 

Sulla minaccia di esercitare un diritto.

 

 

Cass. civ. Sez. II, 13-11-1996, n. 9946

L'incidenza sulla determinazione volitiva della minaccia - che può integrare la violenza morale comportante l'annullabilità di un contratto se sia specificamente diretta al fine di estorcere il consenso e inoltre, nei casi in cui abbia ad oggetto l'esercizio di un diritto, sia ingiusta perché perseguente un vantaggio esorbitante e iniquo - deve essere valutata, a norma dell'art. 1438 c.c. , con riferimento alle condizioni della vittima, e l'apprezzamento del giudice di merito sull'esistenza della minaccia e sulla sua efficacia si risolve in un giudizio di fatto incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio. 

(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un caso di induzione di una donna all'alienazione di un immobile di sua proprietà mediante la minaccia di denuncia per truffa del marito che aveva venduto lo stesso immobile senza precisare di non esserne proprietario, aveva ritenuto esistente l'incidenza causale della minaccia e abnorme il vantaggio conseguito dall'acquirente in danno della donna).

FONTI Mass. Giur. It., 1996