Giurisprudenza

 

L’azione surrogatoria ha carattere eccezionale, perché dà una legittimazione straordinaria al creditore, questo concetto è ribadito dalla cassazione.

 

Cons. Stato Sez. V, 13-05-2014, n. 2439

L'azione surrogatoria regolata dall'art. 2900 c.c., consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.

FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica , 2014

 

 

Il presupposto della surrogatoria è l’inerzia del secondo creditore, ma cosa accade se durante l’azione tale inerzia cessa?

 

 

Cass. civ. Sez. II, 12-04-2012, n. 5805

L'azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.

Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da questo poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la valutazione operata dal giudice di merito, il quale aveva escluso il presupposto dell'inerzia nell'azione surrogatoria per l'adempimento di un contratto preliminare, rilevando come il debitore si fosse costituito nel giudizio di risoluzione del contratto, promosso dal proprio promittente venditore, proponendo dapprima domanda riconvenzionale di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. e, poi, appello avverso la sentenza sfavorevole di primo grado). (Cassa con rinvio, App. Bari, 28/12/2009) FONTI CED Cassazione, 2012

 

Azione surrogatoria e  assicurazione

 

Cass. civ. Sez. III, 05-12-2011, n. 26019

Non è esperibile l'azione surrogatoria nei confronti dell'assicurato per la responsabilità civile che non abbia richiesto all'assicuratore di pagare l'indennizzo direttamente al danneggiato, qualora l'assicurato stesso abbia comunque posto in essere iniziative a tutela dell'integrità della garanzia patrimoniale. FONTI Foro It., 2012, 5, 1, 1526

 

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 30-09-2008, n. 24331

La vittima di un fatto illecito, ove intenda surrogarsi al responsabile nel domandare all'assicuratore di quest'ultimo il pagamento dell'indennizzo dovuto in forza di un contratto di assicurazione della responsabilità civile, ha l'onere di formulare la relativa domanda in modo chiaro ed inequivoco, dichiarando formalmente sia la propria intenzione di surrogarsi al debitore inerte, sia che l'esercizio del diritto nel quale intende surrogarsi non è riservato al suo titolare (sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile l'azione surrogatoria che la vittima di un sinistro stradale aveva inteso proporre solo con la comparsa conclusionale, limitandosi a dichiarare di voler "fare proprie" le domande di manleva formulate dal responsabile nei confronti del proprio assicuratore). (Cassa con rinvio, App. Catanzaro, 24 gennaio 2005) FONTI Mass. Giur. It., 2008


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