Giurisprudenza Sulla capacità di
agire dello straniero titolare del solo permesso di soggiorno.
Cass. civ. Sez. II, 21-03-2013, n. 7210 (rv. 625546)
Anche per le relazioni negoziali
sottratte, "ratione temporis", all'applicazione del d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286 (il cui art. 2, comma 2, prevede che "lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in
materia civile attribuiti al cittadino italiano"), lo straniero, se
titolare del permesso di soggiorno, è capace, in deroga al principio di
reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, di rendersi acquirente di
un immobile da adibire ad abitazione o a sede della propria attività
lavorativa, atteso che l'accesso alla proprietà di tale bene è favorita
nei riguardi di "tutti" dall'art. 42, secondo comma, Cost., costituendo
la stabilità e la sicurezza economica, che la proprietà personale del
bene suddetto è in grado di assicurare, uno strumento di integrazione di
ciascuno nella comunità nazionale. Ne consegue che il contratto
preliminare diretto a tale acquisto non è nullo, a prescindere dalla
verifica del trattamento di fatto riservato al cittadino italiano
nell'ordinamento di appartenenza dello straniero contraente. (Rigetta,
App. Torino, 09/11/2005)
FONTI CED Cassazione, 2013
I genitori hanno la rappresentanza
processuale dei figli minori, anche quando questi hanno raggiunto la
maggiore età, ma l’ex minore può comunque costituirsi nel giudizio.
Cass. civ. Sez. II, 21-02-2013, n. 4472
In tema di equa riparazione, ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai fini della determinazione
della irragionevole durata di un processo civile, cui abbiano
partecipato "ab origine" i genitori di un minore (quali suoi
rappresentanti legali), occorre tener conto del periodo decorso fino al
raggiungimento della maggiore età e di quello relativo alla protrazione
del giudizio nell'ambito della medesima fase processuale in cui i
genitori siano rimasti costituiti per effetto dell'ultrattività della
rappresentanza processuale, impregiudicato il diritto del rappresentato
ad intervenire, nell'ambito della stessa fase, con la costituzione
volontaria in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e fermo
l'onere della sua autonoma costituzione, per i fini in questione, nei
successivi gradi di giudizio. (Cassa e decide nel merito, App. Roma,
08/04/2011)
FONTI CED Cassazione, 2013 |
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