Giurisprudenza

 

Presupposizione, definizione e esempio concreto.

 

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 20-04-2018, n. 9909 (rv. 648129-01)

Si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo - essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività - e certo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento - pur in mancanza di un espresso riferimento - dell'esistenza ed efficacia del contratto. (Nella specie, la S.C., con riguardo ad una convenzione stipulata nel 1959 tra un Comune ed un Consorzio intercomunale di acquedotto che consentiva la captazione e l'utilizzo delle acque delle fonti site nel territorio comunale, in cambio dell'erogazione di sei litri di acqua al secondo, di cui due gratuiti, ha escluso che la gestione diretta del servizio di acquedotto da parte di tale Comune fosse "presupposto indefettibile" dell'intesa). (Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 19/11/2013)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

 

Le operazioni finanziarie a catena sono contratti collegati o autonomi?

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 05/12/2017, n. 29111 (rv. 646340-02)

In tema di intermediazione finanziaria, le operazioni finanziarie "a catena" ( e cioè investimenti e disinvestimenti in successione) in valori mobiliari integrano contratti autonomi esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, atteso che l'insieme delle operazioni non è riconducibile né al paradigma del contratto complesso (di cui non ricorre la combinazione di schemi negoziali che dia luogo ad un contratto nuovo e differenziato) né a quello del collegamento negoziale (di cui non ricorre il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, quanto il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo gli effetti tipici dei negozi in concreto posti in essere, ma anche il loro coordinamento per la realizzazione di un fine che tali effetti trascende, per assumere una propria autonomia causale). Ne consegue che, costituendo ciascuna operazione un distinto atto di natura negoziale, il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della nullità dell'ultima operazione finanziaria non preclude l'esperibilità dell'azione risarcitoria traente origine da altra che l'aveva preceduta. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/03/2013)

FONTI

 

 

Una interessante massima, nei contratti stipulai in forma scritta il testo è un elemento fondamentale ( ma non l’unico) di interpretazione, e in quelli stipulati oralmente come ci si comporta per l’individuazione della causa?

 

Cass. civ. Sez. III Ord., 04-05-2018, n. 10612 (rv. 648703-01)

Nel contratto stipulato in forma orale, la qualificazione giuridica della natura del rapporto negoziale deve essere effettuata sulla base della cd. causa concreta, ovvero degli interessi che il negozio è concretamente diretto a realizzare e, nell'impossibilità di un'interpretazione testuale, deve farsi riferimento alla tipica funzione economico-sociale del contratto, sicché la parte che prospetti una diversa qualificazione dell'operazione contrattuale realizzata è gravata dall'onere di provare la sussistenza di ulteriori elementi che consentano di individuare in concreto uno scopo pratico del negozio diverso dalla funzione propria dello schema legale tipico. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 19/04/2016)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

 

In presenza dalle clausole on claims made basis inserite nel contratto di assicurazione può imporsi l’accertamento della meritevolezza di dette clausole in relazione all’art. 1322 comma 2 c.c. e quindi, nel caso in cui tale meritevolezza non vi sia, dichiararle nulle; la cassazione nella seguente massime esclude che debba essere fatta tale verifica ( e quindi le ritiene valide) ed esclude pure che per attivarle sia necessaria la richiesta del terzo danneggiato.

 

 

Cass. civ., Sez. Unite, 24 settembre 2018, n. 22437
 

Il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, che è volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell'art. 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore.

Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell'attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro).

Fonte De Agostini Giuridica

 

 

Questa massima è interessante perché parla di pregiudizialità dipendenza; i due contratti per quanto legati da questo rapporto restano autonomi.

 

Cass. civ., Sez. III, 15 marzo 2018, n. 6390
Nel caso in cui a un contratto di locazione sia collegato, come contratto derivato, un contratto di sublocazione avente ad oggetto, in quanto tale, totalmente o parzialmente, lo stesso bene oggetto del contratto principale, l'autonomia negoziale delle parti del contratto locatizio non si estende a disciplinare il regolamento negoziale del contratto derivato.

 

 

Questa prima sentenza è dedicata all’interpretazione del contratto, ma mette bene in evidenza come ormai sia in uso nella cassazione individuazione della causa come causa concreta; tale concetto di causa diviene essenziale nell’interpretazione del contratto e alla sua successiva qualificazione; non mancano però, sentenze, anche se precedenti, dove la causa è individuata come scopo economico sociale.

 

 

Cass. civ. Sez. III, 22-10-2014, n. 22343

Per "senso letterale delle parole" va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e rafforzare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato.

Il giudice deve in proposito fare applicazione altresì degli ulteriori criteri dell'interpretazione funzionale (art. 1369 c.c.) e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza (art. 1366 c.c.), quali primari criteri di interpretazione soggettiva (e non già oggettiva) del contratto, il primo essendo volto a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, e il secondo consentendo di escludere - mediante comportamento improntato a lealtà e a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale.

FONTI Contratti, 2014, 12, 1150

 

 

Cass. civ. Sez. I, 02-10-2014, n. 20811

In tema di risoluzione del contratto, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione.  FONTI CED Cassazione, 2014

 

 

Cass. civ. Sez. I, 13-02-2009, n. 3646

L'assunzione a carico di ciascuna delle parti di contrapposte obbligazioni non solo esclude la gratuità del negozio ma rende palese la sussistenza della causa di cui agli artt. 1325 e 1343 cod. civ. , la quale si identifica con la funzione economico sociale che il negozio obiettivamente persegue e che il diritto riconosce come rilevante ai fini della tutela apprestata, rimanendo ontologicamente distinta rispetto allo scopo particolare che ciascuna delle parti si propone di realizzare. FONTI  Mass. Giur. It., 2009 

 

 

Cass. civ. Sez. III, 04-04-2003, n. 5324

La causa del contratto si identifica con la funzione economico-sociale che il negozio obiettivamente persegue e che il diritto riconosce come rilevante ai fini della tutela apprestata, rimanendo ontologicamente distinta rispetto allo scopo particolare che ciascuna delle due parti si propone di realizzare; ne consegue che si ha illiceità della causa, sia nell'ipotesi di contrarietà di essa a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, sia nell'ipotesi di utilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge, qualora entrambe le parti attribuiscano al negozio una funzione obiettiva volta al raggiungimento di una comune finalità contraria alla legge. FONTI  Mass. Giur. It., 2003