Giurisprudenza

 Per l’accertamento dell’illiceità della causa, diviene fondamentale individuare la causa concreta, come risulta evidente in questa massima; da ciò possiamo anche ricavare la regola che se anche si usa uno schema contrattuale che è di solito ritenuto lecito, ciò non basta per mettere a riparo detto contratto dalla nullità per illiceità della causa.

 

 

Cass. civ. Sez. I, 28-01-2015, n. 1625

Il contratto di sale and lease back è nullo, per illiceità della causa in concreto, ove violi il divieto di patto commissorio, salvo che le parti, con apposita clausola (cd. patto marciano), abbiano preventivamente convenuto che al termine del rapporto - effettuata la stima del bene con tempi certi e modalità definite, tali da assicurare una valutazione imparziale ancorata a parametri oggettivi ed autonomi ad opera di un terzo - il creditore debba, per acquisire il bene, pagare l'importo eccedente l'entità del suo credito, sì da ristabilire l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni e da evitare che il debitore subisca una lesione dal trasferimento del bene in garanzia.

Resta peraltro ammissibile la previsione di differenti modalità di stima del bene, per come emerse nella pratica degli affari, purché dalla struttura del patto marciano in ogni caso risulti, anticipatamente, che il debitore perderà la proprietà del bene ad un giusto prezzo, determinato al momento dell'inadempimento, con restituzione della differenza rispetto al maggior valore, mentre non costituisce requisito necessario che il trasferimento della proprietà sia subordinato al suddetto pagamento, potendosi articolare la clausola marciana nel senso di ancorare il passaggio della proprietà sia al solo inadempimento, sia alla corresponsione della differenza di valore.

(Cassa con rinvio, Trib. Perugia, 31/05/2011) FONTI CED Cassazione, 2015

Chiariamo poi cosa sia il contratto di sale and lease back anche il relazione alla illiceità della causa.

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 09-09-2014, n. 18920

Il contratto di sale and lease back, la cd. locazione finanziaria di ritorno, è un contratto di impresa socialmente tipico, attraverso il quale un imprenditore vende alla società finanziaria un bene di sua proprietà, che poi quest'ultima gli concederà in leasing, secondo lo schema del costituto possessorio.

In tal guisa l'imprenditore, alienando un bene, si procura la liquidità di cui necessita, mantenendo il godimento di un bene evidentemente necessario all'attività svolta e potendone riacquistare la proprietà in seguito all'esercizio del diritto di opzione, la causa concreta del contratto è lo scopo di finanziamento, e risulta lecita, in virtù del divieto del patto commissario, ex art. 2744 c.c., purché sussista un giusto equilibrio fra il valore del bene venduto, il prezzo versato, il canone e il prezzo dell'opzione. FONTI Notariato, 2015, 1, 77.

 

Causa e presupposizione.

 

Cass. civ. Sez. III, 24-03-2006, n. 6631.

In tema di rapporti giuridici sorti da contratto, la cosiddetta "presupposizione" deve intendersi come figura giuridica che si avvicina, da un lato, ad una particolare forma di "condizione", da considerarsi implicita e, comunque, certamente non espressa nel contenuto del contratto e, dall'altro, alla stessa "causa" del contratto, intendendosi per causa la funzione tipica e concreta che il contratto è destinato a realizzare; il suo rilievo resta dunque affidato all'interpretazione della volontà contrattuale delle parti, da compiersi in relazione ai termini effettivi del negozio giuridico dalle medesime stipulato.

Deve pertanto ritenersi configurabile la presupposizione tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto, si evinca che una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, venga successivamente mutata dal sopravvenire di circostanze non imputabili alle parti stesse, in modo tale che l'assetto che costoro hanno dato ai loro rispettivi interessi venga a trovarsi a poggiare su una base diversa da quella in forza della quale era stata convenuta l'operazione negoziale, così da comportare la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1467 cod. civ.. 

FONTI Mass. Giur. It., 2006.