Una importante sentenza della Cassazione a sezioni unite sulle caratteristiche della compensazione.

Cassazione Civile, SS.UU, sentenza 15/11/2016 n° 23225

A) "Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.

B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.

C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.

D) La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa.

Fonte Altalex 2016

 

C’è un principio implicito nella compensazione: i rapporti che danno luogo a compensazione devono essere autonomi gli uni dagli altri. Di conseguenza non avremo “vera” compensazione quando i rispettivi debiti e crediti derivano dallo stesso rapporto. In quest’ultimo caso avremo la compensazione “atecnica”. Quest’ultima può essere anche rilevata d’ufficio dal giudice non essendo sottoposta alle regole della compensazione ordinaria. Anche per quest’ultima, come per quella atecnica, il giudice deve procedere all’accertamento del saldo contabile tra le reciproche pretese.

Cass. civ. Sez. III, 20-08-2015, n. 16994 In materia di compensazione, il principio che ne subordina l'operatività alla condizione che le contrapposte ragioni di credito delle parti derivino da autonomi rapporti giuridici, non esclude che il giudice debba procedere, anche quando i crediti abbiano origine da un'unica, ancorché complessa, relazione negoziale, ad una valutazione delle reciproche ragioni di credito ed al consequenziale accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare-avere derivanti dal rapporto, salvi, solamente, i limiti di carattere sostanziale e processuale stabiliti dall'ordinamento per l'operatività della compensazione quale regolata, in senso tecnico-giuridico, negli artt. 1241 e segg. c.c. (Rigetta, App. Torino, 15/06/2011) FONTI CED Cassazione, 2015

 

Cass. civ. Sez. III, 13-08-2015, n. 16800

In caso di crediti originati da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da inadempimento, è configurabile la cd. compensazione atecnica, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che, correttamente, nel giudizio di merito fosse stato d'ufficio compensato il credito vantato dal locatore-attore, avente ad oggetto il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale per violazione della clausola di non rimozione delle addizioni effettuate dal conduttore, con quello vantato dal convenuto-locatario ed inerente l'indennità per l'eseguita addizione) (Rigetta, App. Lecce sez. dist. Taranto, 13/02/2012)

FONTI CED Cassazione, 2015

Un altro principio relativo alla compensazione; questa può essere legale e le sue vicende vengono in luce nel giudizio, dove una parte eccepisce la compensazione, ma deve trattarsi dello stesso giudizio e non di un giudizio diverso rispetto a quello in corso.

Cass. civ. Sez. lavoro, 29-01-2015, n. 1695

La compensazione presuppone che, in ogni caso, ricorrano, i requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione).

Ne consegue che un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, salvo che, nel corso del giudizio di cui si tratta, la parte interessata alleghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato nell'altro giudizio con l'efficacia di giudicato, né, comunque, alla cosiddetta "compensazione atecnica", perché essa non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica.  FONTI CED Cassazione, 2015

Per l’operatività della compensazione è necessario che i rapporti vi siano tra le stesse parti.

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 11-09-2013, n. 20874

Perché operi la compensazione, ai sensi dell'art. 1241 cod. civ., è necessario che vi sia reciprocità di posizione creditoria e debitoria fra le medesime parti; ne consegue che è illegittima la compensazione operata da una banca tra un proprio credito ed il debito di un Comune del quale la stessa banca gestisca il servizio di tesoreria. (Rigetta, App. Genova, 13/09/2011) FONTI CED Cassazione, 2013

La compensazione legale opera automaticamente, e quindi la sentenza avrà carattere di accertamento, ma l’eccezione di compensazione non è soggetta a formule sacramentali. Certo che lascia perplessi un’ipotesi di estinzione ope legis di debiti e crediti che non possa essere rilevata d’ufficio, ma la cassazione ritiene (nella seconda massima) che nonostante la non rilevabilità d’ufficio vi sia comunque estinzione solo che questa rientra nella disponibilità del debitore.

Cass. civ. Sez. III, 13-05-2014, n. 10335

La compensazione legale estingue "ope legis" i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della loro contemporanea sussistenza, sicché la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento dell'avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti dal momento in cui sono venuti a coesistenza; tuttavia, la compensazione, in quanto esercizio di un diritto potestativo, non può essere rilevata d'ufficio e deve essere eccepita da chi intende avvalersene, senza necessità che la relativa manifestazione di volontà sia espressa mediante l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volontà di ottenere la dichiarazione dell'estinzione del debito. (Rigetta, App. Bari, 30/04/2007) FONTI CED Cassazione, 2014

 

 

Cass. civ. Sez. III, 22-10-2014, n. 22324

La compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte, poiché tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella disponibilità del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta una autorizzazione alla compensazione dalla controparte. (Cassa con rinvio, Trib. Roma, 02/08/2007)

FONTI CED Cassazione, 2014

 

Come visto la compensazione può essere anche volontaria (art. 1252); non vi sono recenti massime su questo tipo di compensazione; si riportano queste due massime che definiscono il contratto da cui sorge questa compensazione.

 

Cass. civ., 12-01-1984, n. 253

La compensazione volontaria, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1252 c. c. , si concretizza in un negozio bilaterale diretto ad elidere le reciproche ragioni di credito, previo riconoscimento della loro esistenza; l'eccepibilità di detta compensazione, pertanto, postula la dimostrazione di un incontro della volontà delle parti nel senso indicato. FONTI  Mass. Giur. It., 1984 

 

Cass. civ., 18-09-1978, n. 4177

La compensazione volontaria, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1252 c.c., si concretizza in un negozio bilaterale diretto ad elidere le reciproche ragioni di credito, previo riconoscimento della loro esistenza; l'eccepibilità di detta compensazione, pertanto, postula la dimostrazione di un incontro delle volontà delle parti nel senso indicato.

FONTI Mass. Giur. It., 1978

 


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