Giurisprudenza.

 

 

Su chi grava l’imposta di registro nel caso in cui si sia stipulato un contratto per persona da nominare, seguita dalla nomina?

 

Cass. civ. Sez. V Ord., 09/02/2018, n. 3176 (rv. 646935-01)

In tema di imposta di registro, l'art. 32 del d.P.R. n. 131 del 1986 deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi di contratto preliminare di compravendita "per persona da nominare", la nomina tardiva determina unicamente l'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa sia nei confronti dell'originario promissario acquirente che del terzo nominato tardivamente, mentre l'imposta di registro proporzionale dovuta in relazione al contratto definitivo graverà esclusivamente sulle parti che hanno stipulato l'atto, restando del tutto estraneo allo stesso il promissario acquirente che ha effettuato, sebbene oltre il termine contrattuale, la nomina del terzo. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 21/02/2012)

FONTI
CED Cassazione, 2018

Forma della dichiarazione di nomina.

 

Cass. civ. Sez. II, 01-09-2014, n. 18490 (rv. 632222)

Nel contratto per persona da nominare (nella specie, preliminare di vendita di bene immobile), la dichiarazione di nomina e l'accettazione del terzo debbono rivestire la stessa forma del contratto, sicché è sufficiente che all'altro contraente pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo e l'accettazione di quest'ultimo, che può risultare anche dall'atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell'altro contraente, senza rilevi l'eventuale non contemporaneità o la ricezione in tempi diversi della nomina del terzo e della relativa accettazione. (Cassa con rinvio, App. Bologna, 07/02/2007). FONTI CED Cassazione, 2014.

 

Il terzo nominato subentra retroattivamente nel contratto, cioè è come se fosse stato sin dal primo momento il contraente originario con tutte le conseguenze del caso.

 

Cass. civ. Sez. I, 16-04-2014, n. 8868

Nel contratto per persona da nominare, il terzo designato subentra nel contratto per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione e, quindi, acquista i diritti ed assume gli obblighi già facenti capo al contraente originario con effetto retroattivo. Ne consegue che, nel caso in cui al contratto preliminare di vendita venga apposta una clausola compromissoria, il terzo designato al momento della stipula del contratto definitivo deve essere considerato fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente venditore ed a questo legata dal rapporto costituito dallo stipulante nella sua interezza, comprensivo quindi della clausola compromissoria contenuta nel solo preliminare e che direttamente lo vincola. (Rigetta, App. Brescia, 28/07/2007)

FONTI CED Cassazione, 2014

 

La mancata nomina nel preliminare, chi può chiedere l’adempimento coattivo del definitivo?

 

Cass. civ. Sez. II, 30-04-2012, n. 6612

In caso di preliminare di compravendita nel quale il promissario compratore si sia riservato la facoltà di nominare un terzo, in proprio luogo, fino al tempo del rogito, qualora la "electio amici" non sia intervenuta prima di tale momento, unico soggetto legittimato ad agire per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto è lo stipulante, il quale può ottenere la pronuncia di trasferimento direttamente a favore del terzo eletto, purché lo abbia nominato nella domanda giudiziale. (Cassa e decide nel merito, App. Firenze, 16/02/2010)

FONTI CED Cassazione, 2012

 

Gli effetti di una dichiarazione di nomina invalida.

 

Cass. civ. Sez. II, 20-06-2011, n. 13537.

Il contratto per persona da nominare è destinato a produrre effetti tra le parti originarie non solo in caso di mancata dichiarazione di nomina, ma anche quando questa non venga validamente compiuta entro il termine convenuto, ovvero quando l'"electio amici" sia inefficace per difetto di adesione o per mancanza di pregressa valida procura da parte dell'eletto; peraltro, l'unico soggetto legittimato ad effettuare l'indicazione è colui il quale si sia riservato tale facoltà nel contratto stesso, mentre l'altro contraente, fino a quando non abbia notizia della dichiarazione di nomina e della relativa accettazione, non ha nessun rapporto con il soggetto nominato. (Rigetta, App. Trieste, 16/08/2004)

FONTI CED Cassazione, 2011.

 

Sponsorizzazione e promessa del fatto del terzo.

 

Cass. civ. Sez. III, 28-03-2006, n. 7083.

Il cosiddetto contratto di sponsorizzazione - figura non specificatamente disciplinata dalla legge - comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto - il quale viene detto "sponsorizzato" (ovvero, secondo la terminologia anglosassone, "sponsee") - si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l'uso della propria immagine e del proprio nome per promuovere presso il pubblico un marchio o un prodotto; tale uso dell'immagine pubblica può anche prevedere che lo "sponsee" tenga determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto di commercializzazione. L'obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha natura patrimoniale, ai sensi dell'art.1174 cod. civ., e corrisponde all'affermarsi, nel costume sociale, della commercializzazione del nome e dell'immagine personale e viene accompagnata, di regola, da un diritto di "esclusiva". Da tali caratteristiche non discende, peraltro, che il contratto di sponsorizzazione debba necessariamente essere concluso dallo sponsorizzato, potendo l'obbligazione relativa all'adempimento della sua prestazione essere assunta anche da un terzo, il quale in tal caso risponde, nei confronti dell'utilizzatore, ai sensi dell'art.1381 cod. civ. (Cassa con rinvio, App. Bologna, 19 Luglio 2002)

FONTI Mass. Giur. It., 2006

 

 

Natura del contratto per conto di chi spetta.

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 05-06-2007, n. 13058.

L'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta disciplinata dall'art. 1891 cod. civ. integra un contratto a favore del terzo o, ancor più specificamente, una vicenda negoziale "sui generis" di contratto a favore di terzo, sicché ad essa si applicano tanto le norme proprie dell'istituto ex art. 1411 ss. cod. civ., quanto quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto a favore di terzo. Ne consegue che lo specifico requisito dell'"interesse" nell'assicurazione ex art. 1891 cod. civ. risulta di duplice natura e di diverso contenuto, dovendo essere valutato, ai fini della validità del contratto, sia con riguardo alla posizione dell'assicurato-terzo, a norma dell'art. 1904 cod. civ., sia con riferimento alla posizione dello stipulante, ai sensi dell'art. 1411 cod. civ.: sotto il primo profilo, l'interesse assicurativo sottende, una relazione economica tra un soggetto e un bene esposto a rischio in rapporto ad un evento futuro potenzialmente dannoso (dovendo, per l'effetto, risultarne una posizione soggettiva giuridicamente qualificata e non un interesse di mero fatto) mentre, in relazione al secondo aspetto, l'interesse non deve giocoforza assumere caratteri di giuridicità, potendo, risolvendosi anche in una situazione soggettiva di mero fatto, morale o di immagine. (Rigetta, App. Milano, 27 Settembre 2002)

FONTI Mass. Giur. It., 2007

                                                  

Contratto per conto di chi spetta e codice del consumo.

 

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 27-11-2012, n. 21070 (rv. 624555)

All'assicurazione per conto altrui contro gli infortuni, stipulata da un soggetto privo della qualità di consumatore (nella specie, contratta da un ordine professionale a beneficio degli iscritti), è inapplicabile la disciplina di tutela del consumatore posta dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, a nulla rilevando che tale qualità sia rivestita dal beneficiario. (Regola competenza)

FONTI CED Cassazione, 2012

 

Contratto per conto di chi spetta, quali eccezioni può opporre l’assicurazione al beneficiario del contratto?

 

Cass. civ. Sez. III, 28-10-2009, n. 22809

Nell'assicurazione per conto di chi spetta, come nell'assicurazione per conto altrui, poiché il diritto dell'assicurato nasce così come lo aveva costituito lo stipulante, sono a lui opponibili da parte dell'assicuratore le stesse eccezioni di carattere reale opponibili al contraente in dipendenza del contratto assicurativo, mentre sono inopponibili all'assicurato le eccezioni che sono estranee al contratto e quelle personali ai precedenti titolari dell'interesse assicurato o al solo contraente.

FONTI Mass. Giur. It., 2009


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