Giurisprudenza

 

 

L’art. 2935 dispone che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ma questo momento non può coincidere con il momento in cui il soggetto sa di avere un diritto.

Cosa diversa se si tratta di danno che non si è ancora manifestato (seconda massima), lì il termine decorre dalla manifestazione del danno cioè dalla sua conoscibilità.

 

Cass. civ. Sez. lavoro, 26-05-2015, n. 10828 (rv. 635661)

L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. FONTI CED Cassazione, 2015

 

Cass. civ. Sez. III, 25-05-2010, n. 12699

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato. (Cassa con rinvio, App. Roma, 03/12/2004)

FONTICED Cassazione, 2010

 

 

Sulla decorrenza del termine di prescrizione per gli illeciti da danno ambientale.

 

Cass. civ. Sez. III, 22-04-2013, n. 9711

In tema di danno da inquinamento, trattandosi di illecito istantaneo con effetti permanenti, la condotta lesiva si esaurisce in un fatto destinato ad esaurirsi in una dimensione unitaria di concreta realizzazione (a prescindere dalla eventuale diacronia dei relativi effetti) onde la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ad esso conseguente non può che iniziare a decorrere dal momento del fatto.

FONTI Ambiente e sviluppo, 2013, 10, 867 

 

Sulla decorrenza del termine di prescrizione per gli illeciti istantanei con effetti permanenti.

 

Cass. civ. Sez. III, 28-05-2013, n. 13201.

La mera protrazione degli effetti negativi derivanti da una condotta illecita integra un illecito istantaneo ad effetti permanenti e non già un illecito permanente, per il quale soltanto è configurabile un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si produce. (Fattispecie in tema di diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento della disponibilità di un fondo, in ragione della conclusione di un contratto in frode alla legge da parte degli autori dell'illecito). (Rigetta, App. Brescia, 04/12/2006)

FONTI  CED Cassazione, 2013

 

 

Sulla rinuncia tacita alla prescrizione.

 

Cass. civ. Sez. III, 29-11-2012, n. 21248

Perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui;

il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che potesse qualificarsi come rinuncia alla prescrizione il rifiuto, opposto da un assicuratore privato, di pagamento dell'indennizzo per motivi diversi dal decorso del termine di prescrizione). (Rigetta, App. Napoli, 10/03/2006)

FONTI CED Cassazione, 2012 

 

Sull’eccezione di prescrizione.

 

Cass. civ. Sez. II, 15-04-2014, n. 8735

Ai sensi dell'art. 2938 c.c. l'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio e, quindi, è onere della parte interessata sollevarla e provare il perfezionarsi della scadenza temporale prevista dalla legge. Il debitore eccipiente deve solo dimostrare l'avvenuto decorso del termine temporale, mentre il creditore ha l'onere di provare la mancata soddisfazione del credito.

Le modalità procedurali specifiche per adempiere a tale onere probatorio, ai sensi dell'art. 2960 c.c. , sono due: il creditore può avvalersi dell'ammissione, fatta in giudizio dalla controparte, circa la mancata estinzione dell'obbligazione, oppure può deferire il cosiddetto giuramento decisorio.

FONTI Notariato, 2014, 5, 544 

 

Non si può rinunciare alla prescrizione (se non dopo che si sia maturata).

 

Cass. civ. Sez. V, 05-12-2014, n. 25764

La disciplina legale della prescrizione inerisce all'ordine pubblico ed è sottratta al potere dispositivo delle parti e le cause di sospensione della prescrizione, sia se contenute nel c.c. (art. 2941 c.c.) che in altre leggi, integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell'art. 14 preleggi, con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerate. FONTI De Agostini Giuridica, 2014

 


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