Giurisprudenza
L’art. 2935 dispone che la
prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può
essere fatto valere ma questo momento non può coincidere con il momento
in cui il soggetto sa di avere un diritto.
Cosa diversa se si tratta di danno che
non si è ancora manifestato (seconda massima), lì il termine decorre
dalla manifestazione del danno cioè dalla sua conoscibilità.
Cass. civ. Sez. lavoro, 26-05-2015, n.
10828 (rv. 635661)
L'impossibilità di far valere il
diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto
impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva
da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche
gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il
successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative
ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista
dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del
titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo
sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità
del suo accertamento. FONTI CED Cassazione, 2015
Cass. civ. Sez. III, 25-05-2010, n.
12699
In tema di risarcimento del danno da
fatto illecito, la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto
del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì
da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno,
divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia
avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo
conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente
conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato. (Cassa con
rinvio, App. Roma, 03/12/2004)
FONTICED Cassazione, 2010
Sulla decorrenza
del termine di prescrizione per gli illeciti da danno ambientale.
Cass. civ. Sez. III, 22-04-2013, n. 9711
In tema di danno da inquinamento,
trattandosi di illecito istantaneo con effetti permanenti, la condotta
lesiva si esaurisce in un fatto destinato ad esaurirsi in una dimensione
unitaria di concreta realizzazione (a prescindere dalla eventuale
diacronia dei relativi effetti) onde la prescrizione del diritto al
risarcimento del danno ad esso conseguente non può che iniziare a
decorrere dal momento del fatto.
FONTI Ambiente e sviluppo, 2013, 10, 867
Sulla decorrenza
del termine di prescrizione per gli illeciti istantanei con effetti
permanenti.
Cass. civ. Sez. III, 28-05-2013, n. 13201.
La mera protrazione degli effetti
negativi derivanti da una condotta illecita integra un illecito
istantaneo ad effetti permanenti e non già un illecito permanente, per
il quale soltanto è configurabile un diritto al risarcimento che sorge
in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato
entro cinque anni dal momento in cui si produce. (Fattispecie in tema di
diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento
della disponibilità di un fondo, in ragione della conclusione di un
contratto in frode alla legge da parte degli autori dell'illecito).
(Rigetta, App. Brescia, 04/12/2006)
FONTI CED Cassazione, 2013
Sulla rinuncia
tacita alla prescrizione.
Cass. civ. Sez. III, 29-11-2012, n. 21248
Perché sussista una rinunzia tacita
alla prescrizione occorre che nel comportamento del debitore sia insita
la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa
estintiva del diritto altrui;
il relativo accertamento rientra nei
poteri del giudice di merito, e non è censurabile in sede di
legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che potesse
qualificarsi come rinuncia alla prescrizione il rifiuto, opposto da un
assicuratore privato, di pagamento dell'indennizzo per motivi diversi
dal decorso del termine di prescrizione). (Rigetta, App. Napoli,
10/03/2006)
FONTI CED Cassazione, 2012
Sull’eccezione di
prescrizione.
Cass. civ. Sez. II, 15-04-2014, n.
8735
Ai sensi dell'art. 2938
c.c. l'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio e, quindi, è
onere della parte interessata sollevarla e provare il perfezionarsi
della scadenza temporale prevista dalla legge. Il debitore eccipiente
deve solo dimostrare l'avvenuto decorso del termine temporale, mentre il
creditore ha l'onere di provare la mancata soddisfazione del credito.
Le modalità procedurali specifiche per
adempiere a tale onere probatorio, ai sensi dell'art. 2960 c.c. , sono
due: il creditore può avvalersi dell'ammissione, fatta in giudizio dalla
controparte, circa la mancata estinzione dell'obbligazione, oppure può
deferire il cosiddetto giuramento decisorio.
FONTI Notariato, 2014, 5, 544
Non si può rinunciare alla
prescrizione (se non dopo che si sia maturata).
Cass. civ. Sez. V, 05-12-2014, n. 25764
La disciplina legale della
prescrizione inerisce all'ordine pubblico ed è sottratta al potere
dispositivo delle parti e le cause di sospensione della prescrizione,
sia se contenute nel c.c. (art. 2941 c.c.) che in altre leggi, integrano
disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell'art. 14 preleggi,
con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione oltre i
casi e i tempi in esse considerate. FONTI De Agostini Giuridica, 2014
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