Giurisprudenza

Nell’espromissione è rilevante la spontaneità dell’intervento dell’espromittente. Il concetto è ribadito nella seguente massima. La cassazione quindi nega che vi possa essere espromissione quando i rapporti tra espromittente e debitore abbiano influito sull’assunzione del debito.

Cass. civ. Sez. III, 21-12-2015, n. 25608

In materia di assicurazione della responsabilità civile, allorché l'assicuratore paghi il danneggiato in esecuzione della condanna alla corresponsione di una provvisionale, adottata in sede penale a carico dell'imputato nella qualità di legale rappresentante del soggetto assicurato, non sono ravvisabili gli estremi di un contratto di espromissione, difettando il requisito della spontaneità dell'assunzione del debito altrui mediante un'attività che sia del tutto svincolata dai rapporti esistenti fra terzo espromittente e soggetto obbligato. (Rigetta, App. Milano, 18/07/2011) FONTI CED Cassazione, 2015

In quest’altra massima si ribadisce il concetto della spontaneità dell’espromissione, ma si indica la causa dell’espromissione come “l’assunzione del debito altrui”. Questa massima, però, contiene un elemento d’interesse in più rispetto alla precedente. Infatti non nega in assoluto che non vi possano essere rapporti tra debitore e assuntore espromittente, ma sottolinea come questi rapporti non debbano essere palesati al creditore per aversi espromissione.

Cass. civ. Sez. II, 07-12-2012, n. 22166

L'espromissione è il contratto fra il creditore ed il terzo che assume spontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente, né sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo, mentre la causa è costituita dall'assunzione del debito altrui tramite un'attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato, anche se non si richiede l'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo, essendo necessario, invece, che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato. (Rigetta, App. Ancona, 29/04/2006)

FONTI CED Cassazione, 2012

 

Una differenza importante, quella tra espromissione e fideiussione. In definitiva la fideiussione è una garanzia, mentre l’espromissione è l’assunzione diretta di un debito altrui. D’altro canto nemmeno assumere su di sé debiti altrui non ancora sorti è espromissione.

 

Cass. civ. Sez. I, 26-11-2009, n. 24891

Il patto con cui un soggetto s'impegna ad estinguere un debito altrui è qualificabile non già come fideiussione, ma come espromissione, avendo ad oggetto un'obbligazione preesistente, e perfezionandosi nei confronti del creditore al momento in cui quest'ultimo viene a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione. (Cassa con rinvio, App. Ancona, 04/02/2006)

FONTI Mass. Giur. It., 2009

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 10-11-2008, n. 26863

L'espromissione presuppone la preesistenza di un'obbligazione altrui, che l'espromittente intenda assumere su di sé. Costituisce, pertanto, una garanzia personale per debiti futuri, e non una espromissione, il patto in virtù del quale taluno si obblighi ad adempiere l'obbligazione altrui non ancora sorta. (Cassa e decide nel merito, App. Milano, 29 ottobre 2004) FONTI Mass. Giur. It., 2008.

 

In questa massima si ribadisce il concetto espresso dal secondo comma dell’art. 1272 circa l’inopponibilità delle eccezioni.

 

Cass. civ. Sez. III, 28-06-1997, n. 5801

Poiché l'espromissione è disciplinata come negozio astratto tra espromittente e creditore, da un lato non sono opponibili al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto tra quegli e il debitore principale ( art. 1272, comma 2, c.c. ); dall'altro, la prova della mancanza di causa dell'assunzione dell'obbligo, incombe sull'espromittente, mentre non rilevano i motivi che lo hanno indotto ad obbligarsi. FONTI  Mass. Giur. It., 1997 .


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