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		Giurisprudenza 
		
		 Gli elementi 
		essenziali del contratto sono gli stessi del negozio giuridico, e quindi 
		si rimanda anche a quei paragrafi per la giurisprudenza; elemento essenziale 
		specifico dei contratti è l’oggetto, e non c’è concordia su cosa sia 
		questo elemento del contratto ( bene materiale, bene dovuto, regolamento 
		contrattuale); dall’analisi delle massime della cassazione, si scorge la 
		tendenza ad individuare l’oggetto come bene materiale, o bene dovuto 
		secondo il tipo di contratto di cui si parla. 
		 
		Sul requisito della 
		forma scritta…..su quali elementi del contratto si deve estendere? 
		Cass. civ. Sez. II, 30-11-2017, n. 28762 (rv. 646533-02) 
		Il patto di opzione di compravendita immobiliare impone, in forza della 
		forma scritta richiesta "ad substantiam" dagli artt. 1350 e 1351 c.c. , 
		l'accordo delle parti sugli elementi essenziali del futuro contratto; in 
		particolare, è necessario che dal documento risulti, anche attraverso il 
		riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentire 
		l'identificazione dell'immobile in modo inequivoco, se non l'indicazione 
		dei dati catastali o delle mappe censuarie e dei confini, quantomeno che 
		le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o 
		comunque logicamente determinabile. (Nella specie,  
		FONTI  
 
 
		Il requisito della 
		forma scritta nei contratti bancari.. quando si concludono questi 
		contratti? Sono da considerare i comportamenti concludenti della banca? 
		Cass. civ. Sez. I Ord., 04-06-2018, n. 14243 (rv. 649119-01) 
		I contratti bancari soggetti alla disciplina di cui 
		all' art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, così come i contratti di 
		intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula 
		del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte 
		della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o 
		comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del 
		negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la 
		scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo 
		cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo 
		la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente 
		previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi 
		significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga 
		validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della 
		relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza. (Cassa con 
		rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/05/2012) 
		FONTI  
		Cass. civ. Sez. I Ord., 18-06-2018, n. 16070 (rv. 649476-01) 
		In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento 
		da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto 
		per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. 
		lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere 
		inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a 
		garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto 
		predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di 
		rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di 
		credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel 
		contratto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/12/2014) 
		FONTI  
		Una massima che poi 
		troverà riscontro anche nelle intermediazioni finanziare, si evince il 
		principio confermato che in certi caso, come questo, la forma va intesa 
		non in senso strutturale, ma funzionale, in questi casi quindi la forma 
		scritta serve più a tutelare il cliente che la banca, e ciò spiega come 
		mai per rispettare il requisito della forma basti la sottoscrizione del 
		cliente e non della banca che può concludere il contratto anche con 
		comportamenti concludenti.  
		Cass. civ. Sez. Unite, 16/01/2018, n. 898 
		Il requisito della forma scritta imposto per i contratti bancari è 
		rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga 
		consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione 
		del cliente stesso, non essendo necessaria anche la sottoscrizione della 
		banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di comportamenti 
		concludenti dalla stessa tenuti. 
		FONTI 
		 
		Forma ad substantiam, 
		si può pensare a una successiva forma scritta diversa dalla 
		sottoscrizione del documento contrattuale?  
		 
		In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad 
		substantiam", la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura 
		di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata 
		sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona "ex nunc" il 
		contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la 
		stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al 
		momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario 
		incontro delle volontà negoziali. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO 
		BRESCIA, 02/07/2012) 
		FONTI 
		Ancora sulla forma 
		prevista a pena di nullità, deve sempre valere per entrambe le parti del 
		contratto? Dipende… 
		Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/01/2018, n. 898 (rv. 646965-01) 
		In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta 
		del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo 
		cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso 
		strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione 
		dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve 
		ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia 
		consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la 
		sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, 
		il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti 
		concludenti dallo stesso tenuti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO 
		MILANO, 22/03/2013) 
		FONTI 
		 
		La funzione della 
		trascrizione, si ribadisce che serve a risolvere i contrasti tra terzo 
		acquirente e creditore del venditore, ma qui si fa anche la questione 
		che poiché la trascrizione non è stata effettuata i venditori sostengono 
		che il bene non si può pignorare, cosa non vera. 
		Cass. civ. Sez. III, 30-08-2018, n. 21385 
		In tema di trascrizione della vendita immobiliare, nel caso in cui 
		dall'atto dispositivo derivino sia effetti favorevoli (la fuoriuscita 
		dell'immobile dal fondo patrimoniale nel quale era stato conferito), sia 
		sfavorevoli (l'alienazione dell'immobile dalla sfera patrimoniale dei 
		debitori), eventuali conflitti fra terzo acquirente e il creditore 
		dell'alienante devono essere risolti secondo il criterio della priorità 
		della trascrizione, mentre, nei rapporti fra venditori e creditore, i 
		primi non possono opporre al secondo, quale fattore ostativo 
		all'assoggettamento del bene a pignoramento, la mancata trascrizione 
		dell'atto nei registri immobiliari. 
		FONTI  
		 
		 
		In questa massima l’oggetto è identificato con la “cosa” (v. art. 810 c.c.) per 
		concludere che la donazione di un bene altrui è nulla quando la cosa sia 
		d’altri. 
		
		 
		La mancanza, nel codice del 1942, di 
		un’espressa previsione di nullità della donazione di cosa altrui non può 
		di per sé valere a ricondurre la fattispecie nella categoria del negozio 
		inefficace.  
		Invero, il fatto stesso che il 
		legislatore del codice civile abbia autonomamente disciplinato sia la 
		compravendita di cosa futura che quella di cosa altrui, mentre nulla 
		abbia stabilito per la donazione a non domino, dovrebbe suggerire 
		all'interprete di collegare il divieto di liberalità aventi a 
		oggetto cose d'altri alla struttura e funzione del contratto di 
		donazione, piuttosto che ad un esplicito divieto di legge.  
		Pertanto, posto che l'art. 1325 c.c., 
		individua tra i requisiti del contratto "la causa"; che, ai 
		sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., la mancanza di uno dei requisiti 
		indicati dall'art. 1325 c.c., produce la nullità del contratto; e che l'altruità 
		del bene non consente di ritenere integrata la causa del contratto di 
		donazione, deve concludersi che la donazione di un bene altrui è nulla.  
		Ne consegue che la donazione, da parte 
		del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa 
		ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che 
		il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante. 
		FONTI Notariato, 2016, 3, 239. 
		 
		 
		Cass. civ. Sez. II, 26-06-2013, n. 
		16182  
		Nelle vendite da piazza a piazza 
		stipulate fra commercianti ed aventi per oggetto merce per sua natura 
		destinata al commercio, la semplice consegna di questa dal preteso 
		venditore al vettore, in difetto di qualsiasi idonea prova 
		dell'esistenza di una preventiva proposta del preteso acquirente, non 
		comporta conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1327, primo comma, 
		cod. civ., mancando la configurazione dell'elemento essenziale di una 
		valida richiesta del proponente affinché l'esecuzione possa tener luogo 
		dell'accettazione espressa, ai fini della conclusione dell'accordo delle 
		parti, elemento imposto dalla norma generale di cui all'art. 1325, n. 1, 
		cod. civ.(Cassa e decide nel merito, App. Ancona, 29/04/2006) FONTI CED 
		Cassazione, 2013 
		 Per la transazione 
		l’oggetto è il titolo, cioè il contratto originario su cui si stipula. 
		 
		
		Cass. civ. Sez. I, 08-02-2016, n. 2413  
		L'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la 
		nullità della transazione soltanto se questa ha a oggetto un titolo 
		nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le 
		parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei 
		requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre 
		l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla 
		nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse 
		risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al 
		contratto stesso.  
		(Così statuendo, la S.C. ha confermato 
		la sentenza impugnata, che aveva escluso la nullità di una transazione 
		vertente su un contratto di conto corrente bancario con clausole di 
		commissione di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di 
		anatocismo nulle, non essendo stata allegata alcuna illiceità della 
		causa di quel contratto, né dedotta la sussistenza di un motivo illecito 
		comune alle parti, né affermata l'essenzialità di quelle clausole 
		nell'economia del contratto medesimo). (Rigetta, App. Lecce, 19/05/2009) 
		FONTI CED Cassazione, 2016.  | 
	
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