Giurisprudenza
Diritti
della personalità ( riservatezza).
Corte europea diritti dell'uomo Sez.
II, 13-10-2015, n. 37428/06
Pronunciandosi su un caso "turco"
riguardante la fusione di un documentario televisivo in cui il
ricorrente, sig. Bremner, mostrato nell'atto di promuovere le sue
convinzioni cristiane evangeliche, veniva descritto come un ambulante
straniero della religione" impegnato in attività segrete in Turchia, la
Corte di Strasburgo ha ritenuto, in particolare, che la diffusione
dell'immagine del Bremner senza accorgimenti che la sfuocassero, non
poteva essere considerato come un contributo ad un dibattito di
interesse generale per la società, indipendentemente dal grado di
interesse pubblico sulla questione del proselitismo religioso. E' stata,
quindi, ritenuta violata la disposizione dell'art. 8 della Convenzione
e.d.u. con particolare riferimento al diritto alla privacy dell'uomo.
FONTI Quotidiano Giuridico,
2015 nota di SCARCELLA
Corte europea diritti dell'uomo Sez.
III, 07-07-2015, n. 28005/12
Pronunciandosi su un caso riguardante
quattro cittadini italiani, i quali si erano lamentati per la decisione
dell'autorità giudiziaria di San Marino di ordinare il sequestro di
documenti bancari presso un istituto di credito (decisione assunta su
richiesta delle autorità italiane nel contesto di un'indagine penale per
il reato di riciclaggio di denaro), la Corte europea ha sottolineato che
non vi era alcun dubbio che documenti bancari contengono dati personali
riguardanti un individuo, a prescindere dal fatto che gli stessi
contengano informazioni sensibili, e indipendentemente da chi sia in
quel momento il soggetto che ne ha la custodia. Tali informazioni sono
quindi protette ai sensi dell'art. 8 Convenzione e.d.u., rientrando
nella nozione di "vita privata". Inoltre, il diritto al rispetto della
segretezza della corrispondenza ai sensi dell'art. 8 viene qui in
rilievo in quanto il decreto di sequestro ha riguardato lo scambio di
lettere ed e-mail. La Corte ha constatato che vi era stata una mancanza
di garanzie procedurali nel diritto di San Marino, in quanto il
ricorrente MN non era stato in grado di impugnare la perquisizione ed il
sequestro disposto nei suoi confronti, dopo la sua esecuzione. Dato che
M.N. non era stato accusato di alcun illecito finanziario né era il
custode dei dati bancari, non aveva legittimazione per contestare il
sequestro, l'estrazione di copia e la successiva conservazione delle
informazioni recuperate dai suoi estratti conto bancari, assegni,
disposizioni fiduciarie ed e-mail. Infatti MN, che non era un imputato
nell'originario procedimento penale, era stato significativamente
svantaggiato rispetto agli imputati in tale procedimento nonché rispetto
a chi era il custode dei sui dati bancari (l'istituto di credito o
l'istituto fiduciario), i quali sono legittimati ad impugnare i
provvedimento di perquisizione e sequestro. Ne era conseguito, dunque,
che M.N. non aveva potuto godere dell'effettiva tutela da parte
del diritto interno. FONTI Quotidiano Giuridico, 2015 nota di SCARCELLA
Sul diritto
all’istruzione.
Cons. Stato Sez. VI, 24-09-2015, n.
4480
Una volta che il piano educativo
individualizzato abbia prospettato il numero di ore necessarie per il
sostegno scolastico dell'alunno che versa in una situazione di handicap
particolarmente grave, l'amministrazione scolastica ha il dovere di
assicurare l'assegnazione, in favore di quell'alunno, del personale
docente specializzato, anche ricorrendo, se del caso all'attivazione di
un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnante alunni, per
rendere possibile la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente
protetto, dell'alunno disabile all'istruzione, all'integrazione sociale
e alla crescita, in un ambiente favorevole allo sviluppo della
sua personalità e delle sue attitudini (L. n. 104/1992) (Riforma della
sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. VIII, n. omissis).
FONTI De Agostini Giuridica, 2015 |
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