Giurisprudenza

Diritti della personalità ( riservatezza).

 

Corte europea diritti dell'uomo Sez. II, 13-10-2015, n. 37428/06

Pronunciandosi su un caso "turco" riguardante la fusione di un documentario televisivo in cui il ricorrente, sig. Bremner, mostrato nell'atto di promuovere le sue convinzioni cristiane evangeliche, veniva descritto come un ambulante straniero della religione" impegnato in attività segrete in Turchia, la Corte di Strasburgo ha ritenuto, in particolare, che la diffusione dell'immagine del Bremner senza accorgimenti che la sfuocassero, non poteva essere considerato come un contributo ad un dibattito di interesse generale per la società, indipendentemente dal grado di interesse pubblico sulla questione del proselitismo religioso. E' stata, quindi, ritenuta violata la disposizione dell'art. 8 della Convenzione e.d.u. con particolare riferimento al diritto alla privacy dell'uomo. FONTI  Quotidiano Giuridico, 2015 nota di SCARCELLA

 

 

Corte europea diritti dell'uomo Sez. III, 07-07-2015, n. 28005/12

Pronunciandosi su un caso riguardante quattro cittadini italiani, i quali si erano lamentati per la decisione dell'autorità giudiziaria di San Marino di ordinare il sequestro di documenti bancari presso un istituto di credito (decisione assunta su richiesta delle autorità italiane nel contesto di un'indagine penale per il reato di riciclaggio di denaro), la Corte europea ha sottolineato che non vi era alcun dubbio che documenti bancari contengono dati personali riguardanti un individuo, a prescindere dal fatto che gli stessi contengano informazioni sensibili, e indipendentemente da chi sia in quel momento il soggetto che ne ha la custodia. Tali informazioni sono quindi protette ai sensi dell'art. 8 Convenzione e.d.u., rientrando nella nozione di "vita privata". Inoltre, il diritto al rispetto della segretezza della corrispondenza ai sensi dell'art. 8 viene qui in rilievo in quanto il decreto di sequestro ha riguardato lo scambio di lettere ed e-mail. La Corte ha constatato che vi era stata una mancanza di garanzie procedurali nel diritto di San Marino, in quanto il ricorrente MN non era stato in grado di impugnare la perquisizione ed il sequestro disposto nei suoi confronti, dopo la sua esecuzione. Dato che M.N. non era stato accusato di alcun illecito finanziario né era il custode dei dati bancari, non aveva legittimazione per contestare il sequestro, l'estrazione di copia e la successiva conservazione delle informazioni recuperate dai suoi estratti conto bancari, assegni, disposizioni fiduciarie ed e-mail. Infatti MN, che non era un imputato nell'originario procedimento penale, era stato significativamente svantaggiato rispetto agli imputati in tale procedimento nonché rispetto a chi era il custode dei sui dati bancari (l'istituto di credito o l'istituto fiduciario), i quali sono legittimati ad impugnare i provvedimento di perquisizione e sequestro. Ne era conseguito, dunque, che M.N. non aveva potuto godere dell'effettiva tutela da parte del diritto interno. FONTI Quotidiano Giuridico, 2015 nota di SCARCELLA

 

 

Sul diritto all’istruzione.

 

Cons. Stato Sez. VI, 24-09-2015, n. 4480

Una volta che il piano educativo individualizzato abbia prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in una situazione di handicap particolarmente grave, l'amministrazione scolastica ha il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore di quell'alunno, del personale docente specializzato, anche ricorrendo, se del caso all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnante alunni, per rendere possibile la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, dell'alunno disabile all'istruzione, all'integrazione sociale e alla crescita, in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini (L. n. 104/1992) (Riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. VIII, n. omissis).

FONTI De Agostini Giuridica, 2015


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