Giurisprudenza
Un caso particolare, nel contratto
concluso con se stesso, l’annullabilità si può evitare con la specifica
autorizzazione del rappresentato, e nel contratto concluso in conflitto
di interessi?
Cass. civ. Sez. II, 31-01-2017, n.
2529 (rv. 642808-03)
In tema di conflitto di interessi, la
predeterminazione del contenuto del contratto e la specifica
autorizzazione del rappresentato sono elementi richiesti
unicamente dall'art. 1395 c.c. per la validità del contratto che il
rappresentante conclude con sé stesso, quali cautele previste in via
alternativa dal legislatore per superare la presunzione legale circa
l'esistenza connaturale, in tal caso, del conflitto medesimo, attesa
l'identità tra la persona del rappresentante e dell'altro contraente,
mentre non rilevano ai fini dell'annullabilità del contratto concluso
dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato,
ex art. 1394 c.c.(Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/04/2012)
FONTI
Sul conflitto di
interessi, sussistenza in concreto per l’annullabilità del contratto.
Cass. civ. Sez. II, 31-01-2017, n.
2529 (rv. 642808-02)
Il conflitto d'interessi idoneo,
ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede
l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli
interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare
non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o
negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la
creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro.
Tale situazione, riferendosi ad un
vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento
perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive
eventualmente modificative della iniziale convergenza d'interessi.
(Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/04/2012)
FONTI
Cass. civ. Sez. II, 15-03-2012, n. 4143
Va cassata, in parte qua, la sentenza
di merito che ha trattato l'ipotesi di annullamento di un contratto
concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato
alla stregua di un'anomala ipotesi di responsabilità caratterizzata dal
danno in re ipsa.
FONTI Foro It., 2012, 9, 1, 2400
Cass. civ. Sez. III Sent.,
30-05-2008, n. 14481
Il conflitto d'interessi idoneo, ai
sensi dell'art. 1394 cod. civ. , a produrre l'annullabilità del
contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto
d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del
rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con
riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche
caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto
mediante il sacrificio dell'altro.
FONTI CED Cassazione, 2008
Sull’esistenza del
conflitto di interessi ( la sentenza si riferisce a una s.r.l. ma il
principio espresso può essere esteso anche al di fuori di questa
ipotesi, vedi sentenza successiva).
Cass. civ. Sez. III, 30-12-2014, n. 27547
Nel caso in cui una società abbia
prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui
amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima,
l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo
amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere
fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa
persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere
accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione
antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori,
rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo
amministratore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza
del conflitto d'interessi, rientrando le garanzie concesse da una
società in favore di una propria controllata tra gli atti strumentali
alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la
garante è titolare, e, dunque, nell'interesse della stessa garante e del
gruppo societario nel suo insieme). (Cassa con rinvio, App. Roma,
31/05/2010)
FONTI CED Cassazione, 2014
Il contratto con se stesso, si presume che sia concluso in conflitto
d’interessi, ma si può vincere detta presunzione. Cass. civ. Sez. III, 20-08-2013, n. 19229 In tema di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l'art. 1395 cod. civ. contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi, che è onere del rappresentante superare mediante la dimostrazione delle condizioni assunte dal legislatore come idonee ad assicurare la tutela del rappresentato per via del ruolo attivo che egli assume nella fase prodromica del contratto. (Rigetta, App. Brescia, 17/11/2008) FONTI
Sulla
autorizzazione a concludere il contratto in caso di contratto con se
stesso.
Cass. civ. Sez. II, 15-03-2012, n. 4143
In tema di annullabilità del contratto
concluso dal rappresentante con se stesso l'autorizzazione data dal
rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso
in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un
conflitto di interessi, e quindi l'annullabilità del contratto, in
quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi
negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato. Ne
consegue che tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica,
non contenendo, tra l'altro (come nella specie), alcuna indicazione in
ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da
parte del rappresentante. Pertanto, per la configurabilità del conflitto
di interessi tra rappresentante e rappresentato che, se conosciuto o
conoscibile dal terzo, rende annullabile il contratto concluso dal
rappresentante, ai sensi dell'art. 1394 c.c. (applicabile anche ai casi
di rappresentanza organica di una persona giuridica), non ha rilevanza,
di per sé, che l'atto compiuto sia vantaggioso o svantaggioso per il
rappresentato e che non è necessario provare di aver subito un concreto
pregiudizio, perché il rappresentato possa domandare o eccepire
l'annullabilità del negozio.
FONTI Notariato, 2012, 3, 250
Non sempre il contratto con se stesso
è annullabile, ma è il rappresentante che deve provare le condizioni di
validità.
Cass. civ. Sez. III, 20-08-2013, n. 19229
In tema di contratto concluso dal
rappresentante con se stesso, l'art. 1395 cod. civ. contiene una
presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi, che è onere del
rappresentante superare mediante la dimostrazione delle condizioni
assunte dal legislatore come idonee ad assicurare la tutela del
rappresentato per via del ruolo attivo che egli assume nella fase
prodromica del contratto. (Rigetta, App. Brescia, 17/11/2008)
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