Giurisprudenza

Un caso particolare, nel contratto concluso con se stesso, l’annullabilità si può evitare con la specifica autorizzazione del rappresentato, e nel contratto concluso in conflitto di interessi?

 

Cass. civ. Sez. II, 31-01-2017, n. 2529 (rv. 642808-03)

In tema di conflitto di interessi, la predeterminazione del contenuto del contratto e la specifica autorizzazione del rappresentato sono elementi richiesti unicamente dall'art. 1395 c.c. per la validità del contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, quali cautele previste in via alternativa dal legislatore per superare la presunzione legale circa l'esistenza connaturale, in tal caso, del conflitto medesimo, attesa l'identità tra la persona del rappresentante e dell'altro contraente, mentre non rilevano ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, ex art. 1394 c.c.(Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/04/2012)

FONTI
CED Cassazione, 2017

 

 

 

Sul conflitto di interessi, sussistenza in concreto per l’annullabilità del contratto.

 

Cass. civ. Sez. II, 31-01-2017, n. 2529 (rv. 642808-02)

Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro.

Tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della iniziale convergenza d'interessi. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/04/2012)

FONTI
CED Cassazione, 2017

 

 

Cass. civ. Sez. II, 15-03-2012, n. 4143

Va cassata, in parte qua, la sentenza di merito che ha trattato l'ipotesi di annullamento di un contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato alla stregua di un'anomala ipotesi di responsabilità caratterizzata dal danno in re ipsa.

FONTI Foro It., 2012, 9, 1, 2400

 

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 30-05-2008, n. 14481

Il conflitto d'interessi idoneo, ai sensi dell'art. 1394 cod. civ. , a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro.

FONTI  CED Cassazione, 2008 

 

Sull’esistenza del conflitto di interessi ( la sentenza si riferisce a una s.r.l. ma il principio espresso può essere esteso anche al di fuori di questa ipotesi, vedi sentenza successiva).

 

Cass. civ. Sez. III, 30-12-2014, n. 27547

Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza del conflitto d'interessi, rientrando le garanzie concesse da una società in favore di una propria controllata tra gli atti strumentali alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la garante è titolare, e, dunque, nell'interesse della stessa garante e del gruppo societario nel suo insieme). (Cassa con rinvio, App. Roma, 31/05/2010)

FONTI CED Cassazione, 2014

Il contratto con se stesso, si presume che sia concluso in conflitto d’interessi, ma si può vincere detta presunzione.

 

Cass. civ. Sez. III, 20-08-2013, n. 19229

In tema di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l'art. 1395 cod. civ. contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi, che è onere del rappresentante superare mediante la dimostrazione delle condizioni assunte dal legislatore come idonee ad assicurare la tutela del rappresentato per via del ruolo attivo che egli assume nella fase prodromica del contratto. (Rigetta, App. Brescia, 17/11/2008)

FONTI
CED Cassazione, 2013

 

Sulla autorizzazione a concludere il contratto in caso di contratto con se stesso.

 

Cass. civ. Sez. II, 15-03-2012, n. 4143

In tema di annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l'annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato. Ne consegue che tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l'altro (come nella specie), alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante. Pertanto, per la configurabilità del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato che, se conosciuto o conoscibile dal terzo, rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante, ai sensi dell'art. 1394 c.c. (applicabile anche ai casi di rappresentanza organica di una persona giuridica), non ha rilevanza, di per sé, che l'atto compiuto sia vantaggioso o svantaggioso per il rappresentato e che non è necessario provare di aver subito un concreto pregiudizio, perché il rappresentato possa domandare o eccepire l'annullabilità del negozio.

FONTI Notariato, 2012, 3, 250 

 

Non sempre il contratto con se stesso è annullabile, ma è il rappresentante che deve provare le condizioni di validità.

 

Cass. civ. Sez. III, 20-08-2013, n. 19229

In tema di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l'art. 1395 cod. civ. contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi, che è onere del rappresentante superare mediante la dimostrazione delle condizioni assunte dal legislatore come idonee ad assicurare la tutela del rappresentato per via del ruolo attivo che egli assume nella fase prodromica del contratto. (Rigetta, App. Brescia, 17/11/2008)

FONTI
CED Cassazione, 2013


Vai alla pagina iniziale di diritto privato in rete