Giurisprudenza
Un particolare esempio di negozio
fiduciario; emerge da questa massima che il negozio fiduciario realizza
un’ipotesi di interposizione reale di persona e non fittizia.
Cass. civ. Sez. I, 08-09-2015, n. 17785
Realizzandosi il negozio fiduciario
mediante il collegamento di due negozi, parimenti voluti, l'uno di
carattere esterno, efficace verso i terzi, e l'altro, "inter partes" ed
obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo,
l'intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra
gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della
quale l'interposto acquista (diversamente dal caso d'interposizione
fittizia o simulata) la titolarità delle quote, pur essendo, in virtù di
un rapporto interno con l'interponente, tenuto ad osservare un certo
comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, ed a
ritrasferirgliele ad una scadenza concordata, ovvero al verificarsi di
una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che
l'alienazione di quote societarie dal padre ai figli, con contestuale
rilascio di procura irrevocabile alla retrocessione o al trasferimento a
terzi, realizzasse un "pactum fiduciae" volto ad attribuire ai figli i
poteri gestionali della società e a lasciare al genitore quelli di
controllo). (Rigetta, App. Genova, 13/08/2011)
FONTI CED Cassazione, 2015
Negozio in frode
alla legge; rapporto con il negozio in frode ai creditori.
Cass. civ. Sez. III, 31-10-2014, n. 23158
In assenza di una norma che vieti, in
via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per
i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori
non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per
illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito
determinante comune alla parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di
chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che
comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della
sola sanzione dell'inefficacia. (Cassa e decide nel merito, Trib. Roma,
23/06/2008)
FONTI CED Cassazione, 2014
Di solito il contratto in frode alla
legge sorge dal collegamento di più contratti che, presi singolarmente,
non sono illeciti, ma presi nel loro complesso lo diventano, o meglio,
diventa nullo l’intero collegamento. Nelle massime che
seguono la cassazione vuole ribadire che se anche ci sono, in caso di
contratti collegati, dei contratti validi, ciò non significa che il
collegamento negoziale possa essere immune da invalidità; d’altro canto
può accadere che la nullità, perché in frode alla legge, del contratto
fondamentale ( patto commissorio nella massima), rende comunque nulli
tutti gli altri contratti.
Cass. civ. Sez. III, 10-10-2014, n. 21417
Nel caso di collegamento negoziale tra
una pluralità di contratti, mentre la nullità di uno di essi si
riflette, atteso il legame di reciproca loro dipendenza, sulla
permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri, la validità
solo di alcuni non comporta quella dell'intero complesso dei contratti
collegati. (Nella specie, la S.C., cassando sul punto la sentenza
impugnata, ha escluso che, in presenza di tre contratti collegati, - di
affitto di ramo d'azienda, di preliminare di vendita dello stesso ramo e
di vendita dell'intera attrezzatura aziendale - la validità del primo,
per effetto del giudicato formatosi sulla statuizione resa a seguito di
arbitrato irrituale, e del terzo, perché mai giudizialmente contestata,
comportasse quella anche del secondo - la cui nullità per mancanza
dell'oggetto non era stata superata dalla interazione con gli altri due
- né, tantomeno, dell'intera operazione). (Cassa con rinvio, App.
Trento, 15/07/2010)
FONTI CED Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez. III, 08-07-2014, n.
15486.
Il divieto di patto commissorio
sancito dall'art. 2744 cod. civ. si estende a qualsiasi negozio che
venga utilizzato per conseguire il risultato concreto vietato
dall'ordinamento. Ne consegue che anche la procura a vendere un
immobile, conferita dal mutuatario al mutuante contestualmente alla
stipulazione del mutuo, è idonea ad integrare la violazione della norma
suddetta, qualora si accerti che tra il mutuo e la procura sussista un
nesso funzionale, non assumendo rilievo, in senso contrario, la
circostanza che il bene venduto venga intestato ad un prossimo congiunto
del creditore (nella specie, la di lui figlia), perché in tal caso lo
strettissimo vincolo di parentela consente di ritenere che l'operazione
sia stata posta in essere proprio per eludere il divieto "ex lege".
(Rigetta, App. Torino, 05/02/2009)
FONTI CED Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez. II, 20-02-2013, n.
4262
Qualsiasi negozio può integrare la
violazione del divieto di patto commissorio nell'ipotesi in cui venga
impiegato per conseguire il risultato concreto di far ottenere al
creditore la proprietà del bene dell'altra parte nel caso in cui questa
non adempia la propria obbligazione. FONTI Giur. It., 2013, 10,
2023 nota di RISPOLI
Sul trust e negozio fiduciario;
Abbiamo visto che
vi sono dei dubbi sul fatto che il nostro ordinamento sia ammissibile il
trust; sta di fatti che numerose sentenze della cassazione
esplicitamente lo citano, senza dichiararne l’illiceità; d’altro canto è
certamente ammissibile il negozio fiduciario, non necessariamente
ristretto alla fiducia cum amico nel senso indicato nel testo del
manuale.
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
30-05-2014, n. 12138 (rv. 631354)
Nel caso in cui due soggetti si
accordino per creare una società di capitali, l'intestazione ad uno di
essi della partecipazione dell'altro non dà luogo né ad una fattispecie
di interposizione fittizia di persona - che presuppone un accordo
simulatorio trilaterale fra stipulante effettivo (interponente),
stipulante apparente (interposto) e terzo contraente - atteso che in
tale situazione, in cui la società ancora non esiste e viene creata
proprio con quel contratto, manca il soggetto terzo, né alla simulazione
assoluta del contratto costitutivo di società, posto che gli stipulanti
intendono davvero realizzare l'effetto della creazione di una persona
giuridica con una soggettività distinta e separata da quella dei singoli
soci. Ne consegue che l'unico strumento attraverso il quale far emergere
la realtà dei rapporti non è quello dell'azione di simulazione, ma
quello dell'accertamento (o della richiesta di adempimento) di
un negozio fiduciario. (Rigetta, App. Venezia, 21/10/2010) FONTI
CED Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez. III, 15-05-2014, n.
10633
In tema di negozio fiduciario una
dichiarazione scritta contenente un impegno che nasce come unilaterale e
che come atto unilaterale ha una propria autonoma dignità è atto a
costituire fonte di obbligazioni in quanto è volto ad attuare
l'accordo fiduciario preesistente. Tale atto è quindi idoneo a
consentire al giudice di disporre coattivamente il trasferimento del
bene fiduciariamente intestato ai sensi dell'art. 2932 c.c. FONTI
Contratti, 2015, 1, 12 nota di PATRONE
Il patto
commissorio è il classico esempio di negozio fiduciario vietato, la
fiducia cum creditore; è vietato in qualsiasi forma si presenti.
Cass. civ. Sez. II, 20-02-2013, n. 4262 (rv. 625261)
In materia di nullità per violazione
del divieto del patto commissorio, non è possibile in astratto
identificare una categoria di negozi soggetti a tale nullità, occorrendo
invece riconoscere che qualsiasi negozio può integrare tale violazione
nell'ipotesi in cui venga impiegato per conseguire il risultato
concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, di far ottenere al
creditore la proprietà del bene dell'altra parte nel caso in cui questa
non adempia la propria obbligazione. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza di merito, che non aveva ravvisato il patto
commissorio in una vendita fiduciaria di un immobile - finalizzata a far
ottenere un mutuo al fiduciario per il soddisfacimento di un suo credito
nei confronti del fiduciante - caratterizzata dall'effetto reale del
trasferimento di proprietà al fiduciario e da un effetto obbligatorio,
il ritrasferimento dell'immobile, non condizionato ad un adempimento del
fiduciante). (Rigetta, App. Napoli, 17/02/2006) FONTI CED Cassazione,
2013
Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza,
25-02-2015, n. 3886
L'atto denominato trust, funzionale,
quoad effectum, all'applicazione di un regolamento equiparabile ad un
fondo patrimoniale, va qualificato ai fini tributai come atto
costitutivo di vincolo di destinazione, con conseguente assoggettabilità
alla relativa imposta dei beneficiari della destinazione e
responsabilità d'imposta del notaio rogante.
FONTI Fisco, 2015, 11, 1097
Cass. civ. Sez. I, 09-05-2014, n.
10105
La non riconoscibilità
nell'ordinamento italiano dell'atto istitutivo del
c.d. trust liquidatorio anti-concorsuale determina, ai sensi dell'art.
1418, co. 2, prima parte, c.c., la nullità del trasferimento dei beni o
dell'azienda operato in favore del trustee. FONTI Sito Il caso.it,
2014
Cass. civ. Sez. III, 03-04-2009, n.
8127
Qualora un soggetto acconsenta, su
richiesta di un altro, ad intestarsi un conto corrente in via
fiduciaria, cioè con l'intesa che le somme che su di esso transitino
sono di pertinenza dell'altro soggetto, che costui avrà in concreto la
gestione del conto e che esso sarà, però, utilizzato per lo svolgimento
di un'attività lecita di detto soggetto, l'intestatario del conto
(fiduciario) è tenuto, per il fatto stesso di apparire verso i terzi
come intestatario del conto ed a maggior ragione per il fatto di non
averne la concreta gestione, ad esercitare la necessaria vigilanza sul
rispetto da parte di quel soggetto della finalizzazione dell'utilizzo
del conto corrente esclusivamente all'esercizio della detta attività,
conforme agli accordi presi.
Ne consegue che, qualora
l'intestatario ometta di esercitare tale vigilanza, disinteressandosi
completamente della gestione del conto (astenendosi, come nella specie,
dal controllare gli estratti conto e rimettendoli senza leggerli
all'altro soggetto, firmando assegni in bianco che venivano riempiti dal
medesimo e non preoccupandosi neppure di conoscere quale fosse l'importo
accreditato), e l'altro soggetto utilizzi il conto corrente per
realizzare un illecito in danno di terzi, l'intestatario del conto
corrente può rispondere sul piano causale a titolo di imprudenza e
negligenza, ai sensi dell'art. 2043 c.c., del danno cagionato ai terzi
per effetto dell'illecito.
FONTI Contratti, 2009, 8 |