Giurisprudenza

Un particolare esempio di negozio fiduciario; emerge da questa massima che il negozio fiduciario realizza un’ipotesi di interposizione reale di persona e non fittizia.

 

Cass. civ. Sez. I, 08-09-2015, n. 17785

Realizzandosi il negozio fiduciario mediante il collegamento di due negozi, parimenti voluti, l'uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l'altro, "inter partes" ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo, l'intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (diversamente dal caso d'interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, ed a ritrasferirgliele ad una scadenza concordata, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'alienazione di quote societarie dal padre ai figli, con contestuale rilascio di procura irrevocabile alla retrocessione o al trasferimento a terzi, realizzasse un "pactum fiduciae" volto ad attribuire ai figli i poteri gestionali della società e a lasciare al genitore quelli di controllo). (Rigetta, App. Genova, 13/08/2011)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

Negozio in frode alla legge; rapporto con il negozio in frode ai creditori.

 

Cass. civ. Sez. III, 31-10-2014, n. 23158

In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alla parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia. (Cassa e decide nel merito, Trib. Roma, 23/06/2008)

FONTI CED Cassazione, 2014

Di solito il contratto in frode alla legge sorge dal collegamento di più contratti che, presi singolarmente, non sono illeciti, ma presi nel loro complesso lo diventano, o meglio, diventa nullo l’intero collegamento.

Nelle massime che seguono la cassazione vuole ribadire che se anche ci sono, in caso di contratti collegati, dei contratti validi, ciò non significa che il collegamento negoziale possa essere immune da invalidità; d’altro canto può accadere che la nullità, perché in frode alla legge, del contratto fondamentale ( patto commissorio nella massima), rende comunque nulli tutti gli altri contratti.

 

Cass. civ. Sez. III, 10-10-2014, n. 21417

Nel caso di collegamento negoziale tra una pluralità di contratti, mentre la nullità di uno di essi si riflette, atteso il legame di reciproca loro dipendenza, sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri, la validità solo di alcuni non comporta quella dell'intero complesso dei contratti collegati. (Nella specie, la S.C., cassando sul punto la sentenza impugnata, ha escluso che, in presenza di tre contratti collegati, - di affitto di ramo d'azienda, di preliminare di vendita dello stesso ramo e di vendita dell'intera attrezzatura aziendale - la validità del primo, per effetto del giudicato formatosi sulla statuizione resa a seguito di arbitrato irrituale, e del terzo, perché mai giudizialmente contestata, comportasse quella anche del secondo - la cui nullità per mancanza dell'oggetto non era stata superata dalla interazione con gli altri due - né, tantomeno, dell'intera operazione). (Cassa con rinvio, App. Trento, 15/07/2010)

FONTI CED Cassazione, 2014

 

Cass. civ. Sez. III, 08-07-2014, n. 15486.

Il divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 cod. civ. si estende a qualsiasi negozio che venga utilizzato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento. Ne consegue che anche la procura a vendere un immobile, conferita dal mutuatario al mutuante contestualmente alla stipulazione del mutuo, è idonea ad integrare la violazione della norma suddetta, qualora si accerti che tra il mutuo e la procura sussista un nesso funzionale, non assumendo rilievo, in senso contrario, la circostanza che il bene venduto venga intestato ad un prossimo congiunto del creditore (nella specie, la di lui figlia), perché in tal caso lo strettissimo vincolo di parentela consente di ritenere che l'operazione sia stata posta in essere proprio per eludere il divieto "ex lege". (Rigetta, App. Torino, 05/02/2009)

FONTI  CED Cassazione, 2014 

Cass. civ. Sez. II, 20-02-2013, n. 4262

Qualsiasi negozio può integrare la violazione del divieto di patto commissorio nell'ipotesi in cui venga impiegato per conseguire il risultato concreto di far ottenere al creditore la proprietà del bene dell'altra parte nel caso in cui questa non adempia la propria obbligazione. FONTI  Giur. It., 2013, 10, 2023 nota di RISPOLI 

 

Sul trust e negozio fiduciario;

 

Abbiamo visto che vi sono dei dubbi sul fatto che il nostro ordinamento sia ammissibile il trust; sta di fatti che numerose sentenze della cassazione esplicitamente lo citano, senza dichiararne l’illiceità; d’altro canto è certamente ammissibile il negozio fiduciario, non necessariamente ristretto alla fiducia cum amico nel senso indicato nel testo del manuale.

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 30-05-2014, n. 12138 (rv. 631354)

Nel caso in cui due soggetti si accordino per creare una società di capitali, l'intestazione ad uno di essi della partecipazione dell'altro non dà luogo né ad una fattispecie di interposizione fittizia di persona - che presuppone un accordo simulatorio trilaterale fra stipulante effettivo (interponente), stipulante apparente (interposto) e terzo contraente - atteso che in tale situazione, in cui la società ancora non esiste e viene creata proprio con quel contratto, manca il soggetto terzo, né alla simulazione assoluta del contratto costitutivo di società, posto che gli stipulanti intendono davvero realizzare l'effetto della creazione di una persona giuridica con una soggettività distinta e separata da quella dei singoli soci. Ne consegue che l'unico strumento attraverso il quale far emergere la realtà dei rapporti non è quello dell'azione di simulazione, ma quello dell'accertamento (o della richiesta di adempimento) di un negozio fiduciario. (Rigetta, App. Venezia, 21/10/2010) FONTI  CED Cassazione, 2014 

 

 

Cass. civ. Sez. III, 15-05-2014, n. 10633

In tema di negozio fiduciario una dichiarazione scritta contenente un impegno che nasce come unilaterale e che come atto unilaterale ha una propria autonoma dignità è atto a costituire fonte di obbligazioni in quanto è volto ad attuare l'accordo fiduciario preesistente. Tale atto è quindi idoneo a consentire al giudice di disporre coattivamente il trasferimento del bene fiduciariamente intestato ai sensi dell'art. 2932 c.c. FONTI  Contratti, 2015, 1, 12 nota di PATRONE 

 

Il patto commissorio è il classico esempio di negozio fiduciario vietato, la fiducia cum creditore; è vietato in qualsiasi forma si presenti.

 

Cass. civ. Sez. II, 20-02-2013, n. 4262 (rv. 625261)

In materia di nullità per violazione del divieto del patto commissorio, non è possibile in astratto identificare una categoria di negozi soggetti a tale nullità, occorrendo invece riconoscere che qualsiasi negozio può integrare tale violazione nell'ipotesi in cui venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, di far ottenere al creditore la proprietà del bene dell'altra parte nel caso in cui questa non adempia la propria obbligazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che non aveva ravvisato il patto commissorio in una vendita fiduciaria di un immobile - finalizzata a far ottenere un mutuo al fiduciario per il soddisfacimento di un suo credito nei confronti del fiduciante - caratterizzata dall'effetto reale del trasferimento di proprietà al fiduciario e da un effetto obbligatorio, il ritrasferimento dell'immobile, non condizionato ad un adempimento del fiduciante). (Rigetta, App. Napoli, 17/02/2006) FONTI CED Cassazione, 2013

 

 

Alcuni esempi di massime dove si cita espressamente il trust, che risulta vietato solo in casi specifici, che però fanno riferimento alla nullità di un qualsiasi contratto.

 

Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 25-02-2015, n. 3886

L'atto denominato trust, funzionale, quoad effectum, all'applicazione di un regolamento equiparabile ad un fondo patrimoniale, va qualificato ai fini tributai come atto costitutivo di vincolo di destinazione, con conseguente assoggettabilità alla relativa imposta dei beneficiari della destinazione e responsabilità d'imposta del notaio rogante.

FONTI Fisco, 2015, 11, 1097

 

Cass. civ. Sez. I, 09-05-2014, n. 10105

La non riconoscibilità nell'ordinamento italiano dell'atto istitutivo del c.d. trust liquidatorio anti-concorsuale determina, ai sensi dell'art. 1418, co. 2, prima parte, c.c., la nullità del trasferimento dei beni o dell'azienda operato in favore del trustee. FONTI  Sito Il caso.it, 2014 

 

Cass. civ. Sez. III, 03-04-2009, n. 8127

Qualora un soggetto acconsenta, su richiesta di un altro, ad intestarsi un conto corrente in via fiduciaria, cioè con l'intesa che le somme che su di esso transitino sono di pertinenza dell'altro soggetto, che costui avrà in concreto la gestione del conto e che esso sarà, però, utilizzato per lo svolgimento di un'attività lecita di detto soggetto, l'intestatario del conto (fiduciario) è tenuto, per il fatto stesso di apparire verso i terzi come intestatario del conto ed a maggior ragione per il fatto di non averne la concreta gestione, ad esercitare la necessaria vigilanza sul rispetto da parte di quel soggetto della finalizzazione dell'utilizzo del conto corrente esclusivamente all'esercizio della detta attività, conforme agli accordi presi.

Ne consegue che, qualora l'intestatario ometta di esercitare tale vigilanza, disinteressandosi completamente della gestione del conto (astenendosi, come nella specie, dal controllare gli estratti conto e rimettendoli senza leggerli all'altro soggetto, firmando assegni in bianco che venivano riempiti dal medesimo e non preoccupandosi neppure di conoscere quale fosse l'importo accreditato), e l'altro soggetto utilizzi il conto corrente per realizzare un illecito in danno di terzi, l'intestatario del conto corrente può rispondere sul piano causale a titolo di imprudenza e negligenza, ai sensi dell'art. 2043 c.c., del danno cagionato ai terzi per effetto dell'illecito.

FONTI Contratti, 2009, 8