Giurisprudenza

Sulla prova dell’incapacità naturale.

 

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 17-09-2013, n. 21148

In tema di capacità del donante e quindi di validità ed efficacia della donazione, l'incapacità naturale, quale causa d'annullamento del negozio, è desumibile (anche) dalla (anteriore) certificazione della Commissione medica anche se chiamata a valutare la valutazione della domanda di invalidità pensionistica, proposta dal medesimo soggetto poi divenuto donante. Pertanto, una volta provata l'infermità mentale permanente, è onere di chi afferma la validità dell'atto dimostrare che sia stato compiuto in occasione di una temporanea regressione della patologia, ovvero in un lucido intervallo, secondo la corretta interpretazione delle norme di cui agli artt. 2697 e 428 c.c..

FONTI  Notariato, 2013, 6, 620 

 

 

Cass. civ. Sez. II, 03-01-2014, n. 59

Accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità naturale è assistita da presunzione iuris tantum. FONTI  Foro It., 2014, 2, 1, 476 

 

 

Cass. civ. Sez. III, 08-02-2012, n. 1770

Il rigetto dell'istanza di inabilitazione non preclude l'indagine sulla effettiva incapacità di intendere e di volere del contraente al momento della conclusione del contratto.

FONTI  Giur. It., 2012, 7, 1524 

 

 

Cass. civ. Sez. lavoro, 14-04-2010, n. 8886

Le dimissioni presentate dal dipendente in stato di provata incapacità, anche transitoria, di intendere e di volere, sono oggetto di annullamento. FONTI  Foro It., 2010, 10, 1, 2676

 

Sulla necessità del grave pregiudizio all’incapace per l’annullamento del contratto da lui stipulato.

 

Cass. civ. Sez. II, 26-02-2009, n. 4677 (rv. 607231)

Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 428, secondo comma, cod. civ. , non è richiesta, a differenza dell'ipotesi del primo comma, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente; quest' ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente. Peraltro, la prova dell'incapacità deve essere rigorosa e precisa ed il suo apprezzamento, riservato al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità tranne che per vizi logici o errori di diritto. (Rigetta, App. L'Aquila, 22/12/2003) FONTI  CED Cassazione, 2009 

 

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 09-08-2007, n. 17583 (rv. 600434)

Ai fini dell'annullamento del contratto concluso da un soggetto in stato d'incapacità naturale, è sufficiente la malafede dell'altro contraente, senza che sia richiesto un grave pregiudizio per l'incapace; laddove, in concreto, tale pregiudizio si sia verificato, esso tuttavia ben può costituire un sintomo rivelatore di detta malafede (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto a maggior ragione provata la malafede dell'acquirente, dal momento che era stato accertato, mediante consulenza tecnica psichiatrica, espletata nel giudizio relativo all'interdizione dell'alienante, il suo stato di grave infermità psichica irreversibile da etilismo cronico). (Rigetta, App. Roma, 25 Giugno 2002)

FONTI  CED Cassazione, 2007 


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