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		Giurisprudenza. 
		 
		Il calcolo della somma da 
		corrispondere il caso di arricchimento senza causa. 
		 
		Cass. civ., Sez. II, 13 settembre 
		2016, n. 17957 
		 
		Non si può agire per l’arricchimento 
		senza giusta causa fino a quando l’atto da cui si pretende fondare 
		l’arricchimento  conservi 
		efficacia obbligatoria.  
		 
		
		Cass. civ. Sez. II, 13-04-2016, n. 7331  
		In tema di azione generale di 
		arricchimento, che presuppone la locupletazione, senza giusta causa, di 
		un soggetto a danno di un altro, non è invocabile la mancanza ovvero 
		l'ingiustizia della causa, allorché l'arricchimento (nella specie, 
		l'assegnazione di un alloggio realizzato da una cooperativa edilizia) 
		dipenda da un atto di disposizione volontaria (nella specie, la 
		cessione, in favore dell'assegnatario, delle quote della società 
		cooperativa), finché questo conservi la propria efficacia obbligatoria. 
		(Rigetta, App. Torino, 24/01/2011) 
		FONTI CED Cassazione, 2016. 
		 
		L’indennizzo dovuto per 
		l’arricchimento senza causa, le regole per il calcolo ex art. 2041. 
		 
		
		Cass. civ. Sez. III, 06-10-2015, n. 19886 
		L'indennizzo per ingiustificato 
		arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria 
		attività a favore della P.A., ma in difetto di un contratto scritto, non 
		può essere determinato in base alla tariffa professionale che avrebbe 
		potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, né 
		in base all'onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione 
		ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido. (Cassa con 
		rinvio, App. Salerno, 05/09/2011). FONTI CED Cassazione, 2015 
		Cass. civ. Sez. III, 23-09-2015, n. 
		18804. 
		In materia di arricchimento senza 
		causa, ai fini della determinazione giudiziale dell'indennizzo 
		previsto dall'art. 2041 c.c. trovano applicazione i principi sanciti 
		dagli artt. 1226 e 2056 c.c. in relazione alla liquidazione del danno in 
		via equitativa, a mente dei quali, affinché il giudice possa provvedere 
		discrezionalmente alla liquidazione, è necessario che il soggetto 
		interessato provi che sia obiettivamente impossibile o particolarmente 
		difficile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare. (Rigetta, App. 
		Campobasso, 17/12/2010) 
		FONTI. CED Cassazione, 2015 
		 
		Per agire ex art. 2041 non è 
		necessario che l’arricchito riconosca il fatto del suo arricchimento. 
		 
		Cass. civ. Sez. Unite, 26-05-2015, n. 10798  
		Il riconoscimento dell'utilità da 
		parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito 
		arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. 
		civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto 
		oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il 
		mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e 
		provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si 
		trattò, quindi, di "arricchimento imposto". (Cassa con rinvio, App. 
		Reggio Calabria, 25/03/2010) 
		FONTI CED Cassazione, 2015 
		 
		E’ possibile agire per 
		“l’arricchimento indiretto” contro un terzo? Sì, ma a determinate 
		condizioni. 
		 
		Cass. civ. Sez. II, 22-05-2015, n. 
		10663. 
		In ipotesi di "arricchimento 
		indiretto", l'azione ex art. 2041 cod. civ. è esperibile soltanto contro 
		il terzo che abbia conseguito l'indebita locupletazione nei confronti 
		dell'istante in forza di rapporto meramente di fatto (e perciò gratuito) 
		con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei 
		riguardi di quest'ultimo. (Rigetta, App. Trento, 24/12/2008) 
		FONTI CED Cassazione, 2015 
		 
		
		La sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa. 
		 
		
		Cass. civ. Sez. III, 19-03-2015, n. 5480 
		Il requisito della sussidiarietà - 
		presupposto per l'applicazione dell'art. 2041 c.c. - consiste 
		nell'assenza di un rimedio tipico, atto a reintegrare la parte che ha 
		determinato l'arricchimento altrui in una posizione di equilibrio 
		economico e va inteso nel senso che l'azione è esperibile solo quando 
		quella contrattuale non è andata a buon fine e non esistano rimedi 
		residuali com'è, per le obbligazioni prestate a favore di una P.A. in 
		assenza di un valido contratto scritto, quella dell'art. 23, comma 
		4, D.L. n. 66/1989 (conv. in L. n. 144/1989 e riprodotto senza 
		sostanziali modifiche dall'art. 35 del D.Lgs. n. 77/1995, art. 35). 
		FONTI Urbanistica e appalti, 2015, 5, 
		533 
		 
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