Giurisprudenza
Per ricorrere all’analogia vi
dev’essere un vuoto normativo.
Cass. civ. Sez. I, 11-02-2015, n. 2656
Il ricorso all'analogia è
consentito dall'art. 12 delle preleggi solo quando manchi
nell'ordinamento una specifica disposizione regolante la fattispecie
concreta e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto
normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza impugnata che aveva erroneamente fatto ricorso all'analogia,
avendo applicato i principi codicistici in tema di distanze nelle
costruzioni in una materia, come quella delle costruzioni a confine
della sede stradale, che è speciale ed esaustivamente disciplinata dal
codice della strada). (Cassa con rinvio, App. Bologna, 27/07/2006).
FONTI CED Cassazione, 2015
Cass. civ. Sez. VI - 2, 15-05-2015, n.
10054
In tema di equa riparazione per
violazione del termine ragionevole di durata del processo, la
disposizione sulla misura massima dell'indennizzo, di cui all'art. 2
bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotta dal d.l. 22
giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, ed
operante per i ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, non
può essere applicata, in via di analogia, ad una domanda presentata
anteriormente a tale data, non essendo consentito il ricorso ad essa,
agli effetti dell'art. 12, secondo comma, delle preleggi, ove non
sussista il presupposto del vuoto normativo da colmare. (Cassa e decide
nel merito, App. Potenza, 10/09/2013)
FONTI CED Cassazione, 2015
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