Giurisprudenza

 

Per ricorrere all’analogia vi dev’essere un vuoto normativo.

 

Cass. civ. Sez. I, 11-02-2015, n. 2656

Il ricorso all'analogia è consentito dall'art. 12 delle preleggi solo quando manchi nell'ordinamento una specifica disposizione regolante la fattispecie concreta e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva erroneamente fatto ricorso all'analogia, avendo applicato i principi codicistici in tema di distanze nelle costruzioni in una materia, come quella delle costruzioni a confine della sede stradale, che è speciale ed esaustivamente disciplinata dal codice della strada). (Cassa con rinvio, App. Bologna, 27/07/2006). FONTI CED Cassazione, 2015

 

Cass. civ. Sez. VI - 2, 15-05-2015, n. 10054

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, la disposizione sulla misura massima dell'indennizzo, di cui all'art. 2 bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, ed operante per i ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, non può essere applicata, in via di analogia, ad una domanda presentata anteriormente a tale data, non essendo consentito il ricorso ad essa, agli effetti dell'art. 12, secondo comma, delle preleggi, ove non sussista il presupposto del vuoto normativo da colmare. (Cassa e decide nel merito, App. Potenza, 10/09/2013)

FONTI CED Cassazione, 2015

 


Vai alla pagina iniziale di diritto privato in rete