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		Giurisprudenza 
		L’ipoteca deve essere costituita per 
		un credito attuale, non futuro, con l’eccezione prevista dall’art. 2852 
		che fa riferimento ai crediti condizionali e crediti che eventualmente 
		possono sorgere da un rapporto già esistente. Il credito, attuale, deve 
		però provenire da titolo sufficiente e adeguato, in modo da poter essere 
		idoneo all’iscrizione.  La somma oggetto del credito, poi, deve essere 
		specificata per l’efficacia stessa dell’ipoteca che non può aversi per 
		crediti diversi da quelli garantiti e per la stessa estensione del 
		diritto di prelazione prodotto dall’ipoteca. 
		
		 
		In tema di iscrizione ipotecaria, il 
		principio secondo cui il titolo deve essere sufficiente ed adeguato a 
		dare contezza dell'esistenza e dell'individuabilità del credito 
		garantito, trovando il suo fondamento nell'impossibilità di costituire 
		un'ipoteca per debiti non attuali, ad eccezione di quanto 
		previsto dall'art. 2852 cod. civ. per i crediti condizionali o per 
		quelli che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto, 
		non trova applicazione relativamente ad un credito riconosciuto come già 
		esistente da colui che concede la garanzia, e rientra nei poteri 
		esclusivamente riservati al giudice del merito apprezzare l'esistenza e 
		la individuabilità del credito stesso. (Rigetta, App. Firenze, 
		20/02/2009) FONTI CED Cassazione, 2015 
		Cass. civ. Sez. III, 27-08-2014, n. 
		18325 
		La specialità soggettiva della 
		ipoteca, espressamente affermata dall'art. 2809 cod. civ. , indica che 
		per la validità del vincolo ipotecario sono necessarie l'individuazione 
		del credito garantito e la specificazione della somma dovuta e 
		costituisce un naturale completamento del principio della determinatezza 
		della garanzia, a significare che la legge non consente al creditore di 
		estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello 
		garantito. La specificazione della somma per la quale l'ipoteca è 
		iscritta segna il limite della garanzia, vale a dire quello oltre il 
		quale non opera più il diritto di prelazione, e non si identifica con 
		l'importo del credito garantito. (Rigetta, Trib. Terni, 20/09/2007) 
		FONTI  CED Cassazione, 2014 Una volta estinta 
		l’obbligazione garantita dall’ipoteca, questa può essere cancellata, ma 
		non è il creditore a dover chiedere la cancellazione che 
		è però  tenuto a 
		fornire il suo consenso alla cancellazione. 
		 
		
		Cass. civ. Sez. III, 20-06-2013, n. 15435  
		In materia di cancellazione delle 
		ipoteche, l'obbligazione del creditore di prestare il proprio consenso, 
		una volta che il debito sia estinto, riveste natura contrattuale;
 
		ne consegue che nel giudizio promosso 
		dal debitore per il risarcimento del danno conseguente all'omessa 
		cancellazione di un'ipoteca, spetta al debitore medesimo dare la prova 
		di avere subito un danno, posto che il creditore non è obbligato a 
		chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione, e gravando, per 
		converso, l'adempimento dell'obbligo al consenso su chiunque ne abbia 
		interesse, e a maggior ragione sul proprietario dell'immobile. (Rigetta, 
		App. Firenze, 20/03/2007) 
		FONTI CED Cassazione, 2013 L’iscrizione ipotecaria effettuata dell’agente 
		della riscossione, non è assimilabile all’ipoteca legale o giudiziale. 
		
		Cass. civ. Sez. I, 18-05-2012, n. 7911 
		L'iscrizione ipotecaria effettuata 
		dall'agente della riscossione non è assimilabile alle ipotesi di ipoteca 
		legale o giudiziale, risiedendo sulla formalità dell'impulso di parte e 
		su un provvedimento di natura amministrativa. Pertanto non è 
		suscettibile di applicazione l'art. 67 L.F. in materia di revocazione 
		delle ipoteche giudiziali e volontarie ed il credito fatto valere 
		dall'agente della riscossione deve essere insinuato con collocazione di 
		rango ipotecario. FONTI Fisco on line, 2012. 
		Si può iscrivere ipoteca giudiziale 
		grazie a un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma questa 
		segue le sorti del decreto ingiuntivo. 
		
		Cass. civ. Sez. III, 13-06-2014, n. 13547  
		L'iscrizione di ipoteca legale, che sia stata operata sulla base di un 
		decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo costituisce 
		mero atto di esecuzione, per cui ne deve essere ordinata la 
		cancellazione, anche di ufficio, qualora il titolo, per qualsiasi causa, 
		divenga inefficace, con disposizione che va resa nello stesso 
		provvedimento con cui viene accertata la sopravvenuta inefficacia. 
		(Rigetta, App. Venezia, 01/08/2007) FONTI CED Cassazione, 2014 
		 Se un creditore ha iscritto ipoteca volontaria 
		grazie a un titolo stragiudiziale, può poi agire con un decreto 
		ingiuntivo? Sì. 
		Cass. civ. Sez. I, 10-10-2013, n. 
		23083 Il 
		creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto 
		ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse 
		ad agire in via monitoria, sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a 
		seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche 
		ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata 
		originariamente iscritta l'ipoteca volontari ed acquisiti 
		successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento 
		giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, 
		restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del 
		debitore. (Cassa con rinvio, App. Taranto, 16/01/2010) FONTI CED 
		Cassazione, 2013 
		 Secondo l’art. 2808 l’efficacia dell’ipoteca è 
		di 20 anni dalla data d’iscrizione, ma se sono trascorsi i 20 anni non è 
		detto che siano anche estinti il titolo ipotecario o il diritto di 
		credito garantito. 
		
		Cass. civ. Sez. I, 01-04-2011, n. 7570  
		In tema di iscrizione ipotecaria, la 
		previsione della sua durata ventennale - stabilita dall'art. 2847 cod. 
		civ. a seguito della formalità adempiuta ai sensi dell'art.2808 cod. 
		civ. con riguardo all'iscrizione nei registri immobiliari - attiene solo 
		al profilo dell'efficacia, implicando che l'omesso rinnovo della 
		predetta iscrizione nel ventennio non estingue nè il titolo ipotecario, 
		nè il diritto di credito garantito, ben potendo infatti lo stesso 
		creditore, ex art. 2848 cod. civ., procedere a nuova iscrizione, sulla 
		base del medesimo titolo e sia pur con il solo limite della presa di 
		grado dal successivo adempimento e senza pregiudizio delle ragioni dei 
		terzi acquirenti di trascrizione anteriore; nè in materia opera 
		l'istituto della prescrizione e dunque dell'ipotizzabilità della 
		interruzione, con riguardo all'apertura del fallimento, essendo 
		sufficiente, perchè la garanzia giovi al creditore, che questi abbia 
		richiesto l'ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla 
		data della domanda, l'iscrizione stessa abbia superato il ventennio, 
		permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura, fino alla 
		fase del riparto dell'attivo compresa. (Cassa con rinvio, Trib. Modica, 
		23/06/2005) 
		FONTI CED Cassazione, 2011 Non si può trasferire l’ipoteca senza 
		trasferire il credito garantito, perché l’ipoteca non è autonoma 
		rispetto al credito. D’altro canto se si accerta che il credito è 
		simulato ( e quindi non esistente) si estingue anche la garanzia 
		ipotecaria, e se il credito simulato era assistito da ipoteca questa non 
		si trasmette a un credito collegato al contratto dissimulato. 
		
		Cass. civ. Sez. I, 06-11-2006, n. 23669  
		L'accessorietà dell'ipoteca - che può 
		essere concessa e iscritta soltanto per un determinato credito - ne 
		denota la mancanza di autonomia rispetto all'obbligazione garantita;  
		l'ipoteca non può, quindi, essere 
		ceduta con effetti reali senza il credito garantito né trasferita a un 
		chirografo, cui farebbe acquistare una prelazione prima inesistente.
 
		La specialità soggettiva della 
		ipoteca, espressamente affermata dall'art. 2809 cod.civ., indica, a sua 
		volta, che, per la validità stessa del vincolo ipotecario, sono 
		necessarie l'individuazione del credito garantito e la specificazione 
		della somma dovuta;  
		essa è un naturale completamento del 
		principio della determinatezza della garanzia e sta a significare che la 
		legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un 
		credito diverso da quello garantito.  
		Il connotato dell'accessorietà (che 
		poi si sostanzia anche in un rigido meccanismo di pubblicità legale) 
		comporta, pertanto, l'estinzione dell'ipoteca una volta affermata la 
		simulazione del credito a garanzia del quale era stata concessa;  
		e la specialità soggettiva 
		dell'ipoteca implica l'inestensibilità della garanzia ipotecaria 
		all'obbligazione collegata al contratto dissimulato, poiché estranea al 
		rapporto per la quale era stata prevista. (Fattispecie in cui la S.C. ha 
		escluso che l'ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo fondiario possa 
		trasferirsi, a seguito della ritenuta simulazione del contratto di 
		mutuo, a garanzia di un credito diverso e chirografario, ancorché questa 
		sia stata la volontà delle parti). (Cassa e decide nel merito, App. 
		Bolzano, 17 Marzo 2003) 
		FONTI Mass. Giur. It., 2006 | 
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