Giurisprudenza

 

 

La condizione sospensiva in certi casi bisogna attivarsi per facilitarne l’avveramento, ma senza giungere a sacrificare i propri diritti e interessi. In questa massima si indicano anche i limiti del comportamento secondo buona fede.

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 25/01/2018, n. 1887 (rv. 647088-01)

Colui che si è obbligato a trasferire un bene sotto la condizione sospensiva dell'ottenimento di determinate autorizzazioni o concessioni amministrative ha il dovere di conservare integre le ragioni della controparte, comportandosi secondo buona fede, compiendo, cioè, tutte le attività, che da lui dipendono, per l'avveramento di siffatta condizione, le quali tuttavia non possono implicare il sacrificio dei suoi diritti o interessi, in particolare imponendo l'accettazione del mutamento dell'equilibrio economico delle prestazioni stabilito nel contratto, posto che l'obbligo di buona fede è semplicemente volto ad impedire (e non a provocare) ai contraenti un minor vantaggio ovvero un maggior aggravio economico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, secondo la quale il promittente venditore di un immobile da ristrutturare a cura e spese del promittente acquirente, il cui prezzo avrebbe dovuto essere pagato mediante retrocessione di una porzione di cubatura dell'immobile dopo la ristrutturazione, a seguito della mancata approvazione comunale del relativo progetto, non poteva ritenersi tenuto a sottoscrivere un nuovo progetto, che avrebbe potuto essere approvato, ma che avrebbe comportato la diminuzione della cubatura ad esso spettante in base al contratto). (Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 12/11/2012)

FONTI
CED Cassazione, 2018

 

 

Distinzione tra condizione sospensiva e risolutiva; determinante il regolamento concreto della condizione stabilito dalle parti.

 

Cass. civ. Sez. lavoro, 17-08-2000, n. 10921

Ai fini della distinzione tra condizione sospensiva e risolutiva, occorre aver riguardo più che alla qualifica che le attribuiscono le parti, alle modalità da esse stabilite per il regolamento del rapporto nello stadio di pendenza della condizione.

Tale accertamento costituisce un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito, che può essere censurata in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione. FONTI Mass. Giur. It., 2000 

 

Si può adempiere prima dell’avveramento della condizione sospensiva? Sì, secondo la cassazione, ma diviene determinate stabilire quale sia l’effetto di tale adempimento.

 

Cass. civ. Sez. I, 26-04-2010, n. 9948

L'adempimento spontaneo delle obbligazioni contrattuali, prima della verificazione della condizione sospensiva pattuita, priva la condizione medesima dell'efficacia sua propria e, estinguendo le obbligazioni adempiute, esaurisce la forza vincolante del contratto. (Cassa e decide nel merito, App. Torino, 10/06/2004)

FONTI CED Cassazione, 2010 

 

La differenza tra condizione potestativa e meramente potestativa.

 

Cass. civ. Sez. III, 26-08-2014, n. 18239

La condizione è "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato.  FONTI CED Cassazione, 2014 

 

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 21-05-2007, n. 11774

La condizione è "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, mentre si qualifica "potestativa" quando la volontà del debitore dipende da un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi che, pur essendo rimessi all'esclusiva valutazione di una parte, agiscano sulla sua volontà determinandola in un certo senso.  FONTI Mass. Giur. It., 2007

 

 

Sulla disciplina della condizione potestativa mista.

 

Cass. civ. Sez. VI - 3, 09-10-2013, n. 23014

La condizione "potestativa mista" - il cui avveramento dipende in parte dal caso o dal terzo e in parte dalla volontà di uno dei contraenti - è soggetta alla disciplina degli artt. 1358 e 1359 c.c. , da intendersi riferita anche al segmento non casuale. 

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, qualificando come "casuale" la condizione sospensiva dell'erogazione di un finanziamento da parte di terzi, apposta al contratto di compravendita di un autocarro, aveva omesso di valutare, agli effetti degli artt. 1358 e 1359 c.c. , se il compratore avesse agito correttamente per ottenere il prestito) FONTI  Contratti, 2013, 11, 991.

 

 

Secondo l’art. 1358 c.c. - Comportamento delle parti nello stato di pendenza.-

Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.

L’elemento della buona fede, però, riguarda anche la condizione mista, nella parte relativa alla volontà del contraente.

 

 

Cass. civ. Sez. Unite, 19-09-2005, n. 18450

Il principio di buona fede costituisce a un tempo criterio di valutazione e limite anche del comportamento discrezionale del contraente dalla cui volontà dipende (in parte) l'avveramento della condizione.

Tale comportamento non può essere considerato privo di ogni carattere di doverosità, sia perché - se così fosse - si risolverebbe in una forma di mero arbitrio, contrario al dettato dell'art. 1355 c.c. , sia perché aderendo a tale indirizzo si verrebbe ad introdurre nel precetto dell'art.1358 c.c.  una restrizione che questo non prevede, limitandolo all'elemento casuale della condizione mista, cioè ad un elemento sul quale la condotta della parte ha ridotte possibilità di incidenza, mentre la posizione giuridica dell'altro contraente resterebbe in concreto priva di ogni tutela.

Invece è proprio l'elemento potestativo quello in relazione al quale il dovere di comportarsi secondo buona fede ha più ragion d'essere, perché è con riguardo a quell'elemento che la discrezionalità contrattualmente attribuita alla parte deve essere esercitata nel quadro del principio cardine di correttezza. FONTI  Giur. It., 2006, 6