Giurisprudenza

 

 

Questa non ha bisogno di introduzione.

 

Cass. civ. Sez. III Ord., 19-04-2018, n. 9659

L'acquisto di una utenza di telefonia mobile comporta la conclusione di un contratto con le modalità dell'art. 1342 c.c. , in quanto le relative condizioni sono definite dal gestore per regolamentare una serie indefinita di rapporti, secondo modulo standard che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto.

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2018 

 

 

Il proponente chiede che l’accettazione avvenga con una forma determinata, ma se l’altra parte accetta in forma diversa può poi invocare la mancata conclusione del contratto proprio perché non ha accettato nelle forme chieste dal proponente?

 

Cass. civ. Sez. II Ord., 24-05-2018, n. 13033 (rv. 648760-01)

In tema di conclusione del contratto, la norma di cui al quarto comma dell'art. 1326 c.c. - secondo cui, quando nella proposta viene richiesta una forma determinata per l'accettazione, questa non ha effetto se prestata in forma diversa - è posta nell'esclusivo interesse del proponente, per le esigenze di certezza e di agevolazione della prova di cui lo stesso ha necessità o da cui trae utilità.

Ne consegue che il medesimo proponente può rinunciare al rispetto di detta forma, ritenendo sufficiente un'adesione manifestata in modo diverso, con l'ulteriore conseguenza che il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tacitamente e validamente concluso un contratto, alle condizioni del proponente, mediante l'esecuzione della prestazione rappresentata dall'invio della merce richiesta). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/09/2013)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

Un caso particolare, si dismette un immobile pubblico il conduttore accetta di diventare ( poi) proprietario, ma cambia la qualifica dell’immobile che diventa di pregio.. l’immobile deve essere comunque venduto al conduttore perché la riclassificazione è fatto successivo al preliminare che si era già perfezionato.

 

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 19-07-2018, n. 19281 (rv. 649687-02)

In tema di dismissione di immobili pubblici, quando il conduttore accetta l'offerta in opzione contenente gli elementi essenziali della vendita, si perfeziona un contratto preliminare che gli attribuisce il diritto di acquistare al prezzo fissato, essendo ormai uscita la determinazione del prezzo dalla discrezionalità tecnica dell'offerente ed essendo irrilevante il successivo mutamento della qualifica dell'immobile (nella specie, riclassificato come "di pregio"), quand'anche confermata, con sentenza passata in cosa giudicata, a seguito di impugnativa innanzi al G.A., non essendo il provvedimento di riclassificazione, in assenza di una riserva di modificabilità del prezzo contenuta nell'offerta di vendita, in grado di scalfire il vincolo contrattuale perfezionatosi anteriormente alla sua adozione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/04/2014)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

 

Il contratto si conclude con la formazione del consenso, tuttavia vi sono dei casi in cui, pur senza consenso il contratto si concluderebbe lo stesso per in “contatto sociale” ; il Bianca è per questa tesi, ma la cassazione non sembra accoglierla ritenendo che in questi casi sorgono obbligazioni non perché si conclude un contratto, ma perché si sono verificati quegli altri atti o fatti idonee a prdurle, in questa sentenza si esprime il concetto.

 

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13/10/2017 n° 24071

Il “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ex articolo 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell’articolo 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli articoli 1175 e 1375 c.c., opera anche nella materia contrattuale, in relazione a quegli aspetti che non attengono alla esecuzione della prestazione principale ma ad interessi ulteriori, non direttamente oggetto dell’accordo contrattuale ma che accedono al rapporto obbligatorio e che si sostanziano nei “doveri di protezione” che ciascuna parte ha nei confronti dell’altra in virtù del reciproco affidamento riposto nella buona fede, correttezza e professionalità, e che insorgono, anche al di fuori di uno specifico vincolo contrattuale, tutte le volte in cui le parti instaurino una “relazione qualificata” e cioè agiscano di concerto in vista del conseguimento di uno scopo (elemento questo che distingue, per l’appunto, la responsabilità da “contatto sociale” dalla responsabilità derivante da illecito extracontrattuale caratterizzata dalla assenza di una relazione tra i soggetti anteriore alla commissione dell’illecito).

Fonti Ced Cassazione. 2017

Il giudice di pace per il 113 c.p.c. giudica secondo equità le cause fino a 1.100 euro, ma non per i c.d. contratti di massa ex art. 1342 c.c. ; e il parcheggio a pagamento rientra tra questi contratti?

 

Cass. civ. Sez. III Ord., 21/12/2017, n. 30678

Il rapporto contrattuale avente ad oggetto la regolamentazione del parcheggio a pagamento (e, in particolare, la delimitazione degli spazi fruibili per la sosta, gli orari del servizio, l'eventuale durata massima dello sosta, l'importo della tariffa a tempo, le conseguenze sanzionatorie della violazione degli obblighi prescritti dalle indicate condizioni standard) è unilateralmente predisposto dall'ente locale ed é rivolto al pubblico indifferenziato degli utenti; come tale deve ricondursi alla categoria dei rapporti derivanti da "contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c." ed è, perciò, escluso dal giudizio di equità necessaria previsto dall'art. 113 c.p.c.

FONTI
Quotidiano Giuridico, 2017

 

 

Le caratteristiche della proposta contrattuale.

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 20-09-2012, n. 15856

La proposta di concludere un contratto, costituendo un atto giuridico di natura negoziale diretto a provocare l'accettazione da parte del destinatario, deve contenere la completa formulazione del regolamento negoziale, attraverso la predisposizione di corrispettivi vincolanti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni, in modo tale da richiedere la pura e semplice accettazione dell'altro contraente, senza ulteriori integrazioni.

Ne consegue che non può essere qualificata come proposta in senso tecnico-giuridico la mera richiesta di esecuzione della prestazione, ancorché comprensiva di indicazioni relative alle condizioni economiche del futuro contratto. (Regola competenza)

FONTI CED Cassazione, 2012

 

 

Un caso particolare, in nuncius comunica al proponente di avere l’accettazione dell’altra parte contrattuale, basta questo per concludere il contratto.

 

Cass. civ. Sez. II, 09-12-2014, n. 25923

Nell'ipotesi di trasmissione dell'accettazione scritta al proponente effettuata dal nuncius, è sufficiente, ai fini della valida conclusione del contratto, che quest'ultimo si limiti a comunicare al proponente medesimo di essere in possesso dell'accettazione del destinatario della proposta, non occorrendo al contrario la trasmissione anche di detta accettazione. FONTI Quotidiano Giuridico, 2015

 

E’ inutile inviare un’accettazione per posta semplice e poi pretendere l’applicazione della presunzione di cui all’art. 1335

 

Cass. civ. Sez. III, 25-09-2014, n. 20167

La presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. (gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all'indirizzo del destinatario, sicché, in caso di contestazione, la prova della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza, salvo il caso in cui, per le modalità di trasmissione dell'atto (raccomandata, anche senza avviso di ricevimento o telegramma), e per i particolari doveri di consegna dell'agente postale, si possa presumere l'arrivo nel luogo di destinazione. Ne consegue che, laddove l'invio dell'atto sia avvenuto per posta semplice, tale presunzione non opera, in quanto sarebbe eccessivamente gravoso per il destinatario l'onere della prova della impossibilità incolpevole di averne avuto cognizione. (Rigetta, App. Catania, 04/05/2007) FONTI CED Cassazione, 2014

 

La presunzione di conoscenza ex art. 1335 e l’uso del fax.


Cass. civ. Sez. I, 09-01-2013, n. 349

Una volta dimostrato l'avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è logico presumere il conseguente ricevimento, nonché la piena conoscenza di esso da parte del destinatario, restando pertanto a carico del medesimo l'onere di dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione. (Principio affermato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.). (Dichiara inammissibile, Trib. Milano, 31/12/2009)

FONTI CED Cassazione, 2013

 

Il codice è stato scritto quando non esistevano fax e, soprattutto, internet. Ora difficilmente si usa la posta per inviare proposte o accettazioni.

Ma quando un’accettazione inviata via mail fa scattare la presunzione di conoscenza ex art. 1335? Già abbiamo visto che un’accettazione inviata per posta semplice non fa scattare alcune presunzione perché, in definitiva, non c’è la prova della ricezione della lettera.

Un discorso analogo potrebbe farsi per la semplice mail, ma non per la pec, cioè la posta elettronica certificata, dove è generata una ricevuta di ricezione e consegna della mail, qui può operare la presunzione dell’art. 1335.

 

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, 03-12-2014, n. 610

Nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte di quest'ultimo analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.; sicché spetta a lui, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico. FONTI Quotidiano Giuridico, 2015 nota di DIDONNA

 

No comment

 

Cass. civ. Sez. III, 25-08-2014, n. 18185 (rv. 633063)

In tema di formazione del contratto, l'art. 1326 cod. civ. non prevede che la proposta, ove formulata per iscritto, debba essere necessariamente contenuta in un solo documento.
(Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la ricostruzione della volontà delle parti operata dalla corte territoriale, che tenuto conto del criterio letterale, del comportamento complessivo delle parti e dell'analisi economica del rapporto, aveva ravvisato tra tre proposte contrattuali, succedutesi nell'arco di pochi giorni, un rapporto di integrazione e di interdipendenza, pervenendo alla conclusione che il contratto stipulato avesse ad oggetto l'integrale realizzazione di un sistema informatico e non solo la fornitura dell'hardware e del software e la relativa manutenzione). (Cassa con rinvio, App. Roma, 20/05/2010) FONTI CED Cassazione, 2014

 

Questa massima, seppure frutto di una elaborazione redazionale, è interessante, perché ribadisce che il contratto si conclude quando una parte ha conoscenza dell’accettazione dell’altra, non è necessario, quindi che riceva l’accettazione per la conclusione del contratto quando già la conosce.

 

Cass. civ. Sez. II, 09-12-2014, n. 25923

In merito alla valida conclusione del contratto preliminare di compravendita immobiliare, concluso tramite l'intermediario immobiliare, con sottoscrizione della proposta irrevocabile d'acquisto, a norma dell'art. 1326, comma 1° c.c., il contratto deve intendersi concluso nel momento in cui colui che ha fatto la proposta abbia conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e tale conoscenza si può realizzare anche senza la sua trasmissione al proponente. Quindi, fermo restando che l'accettazione, ove diretta al preponente si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, ove questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, il contratto deve ritenersi ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l'accettazione indirizzata al proponente, questi ne abbia comunque avuto conoscenza.

FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica, 2014

 

Il silenzio sulla proposta può valere come accettazione?

 

Cass. civ. Sez. III, 14-05-2014, n. 10533

In tema di formazione del contratto, l'accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro.

(Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, si è ritenuto che il silenzio di un istituto di credito, seguito ad una proposta transattiva formulata da un correntista mediante una missiva, non avesse i caratteri di accettazione della proposta, di cui agli artt. 1326, primo comma, e 1335 cod. civ.). (Rigetta, App. Lecce, 28/03/2007)

FONTI  CED Cassazione, 2014.

 

Una massima un po’ datata ma ancora attuale.

 

Cass. civ. Sez. I, 10-05-1996, n. 4421

Nell'ipotesi di proposta contrattuale contenente un termine per accettare l'accettazione tardiva non dà luogo alla conclusione del contratto, indipendentemente dall'imputabilità del ritardo a fatto dello stesso proponente.

FONTI  Giur. It., 1997, I,1, 1130 

 

Il contratto può essere concluso con l’esecuzione della prestazione ex art. 1327, ma devono essere rispettati i casi previsti dallo stesso art. 1327.

 

Cass. civ. Sez. I, 01-06-2016, n. 11392

In tema di contratti, la disciplina di cui all'art. 1327 c.c., secondo la quale il contratto, nelle tassative ipotesi indicate dal comma 1 della norma (richiesta del proponente, natura dell'affare ed usi commerciali), può intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta, presuppone una prestazione che palesi l'insorgenza del vincolo contrattuale. FONTI CED Cassazione, 2016

 

Cass. civ. Sez. III Ord., 01-06-2006, n. 13132

Affinché il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza una preventiva accettazione della proposta è necessario, ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., che ricorra una delle tre ipotesi tassativamente previste e, cioè, che sia richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi o che vi sia comunque una espressa richiesta in tal senso del proponente.

(Nella specie la S.C. ha confermato al sentenza di merito che, con motivazione incensurabile, aveva ritenuto la configurabilità della prima di dette ipotesi, in relazione alla compravendita di un impianto di raffreddamento, oggetto di iniziale proposta contrattuale, cui la controparte aveva risposto chiedendo delle modifiche, senz'altro accolte dal proponente dando corso all'esecuzione senza formale invio di accettazione). (Regola competenza) FONTI Mass. Giur. It., 2006

 

La conclusione di un contratto con esecuzione diretta della prestazione deve avvenire solo nei casi previsti dall’art. 1327, ma cosa accade se siamo al di fuori di quei casi e poi s’invia l’avviso di cui allo stesso art. 1327?

 

Cass. civ. Sez. Unite, 09-06-1997, n. 5139

La conclusione del contratto nel luogo e nel tempo in cui ha avuto inizio l'esecuzione da parte del destinatario della proposta si verifica solo nelle ipotesi tassative di cui all'art. 1327 c.c. Tuttavia, quando, non vertendosi in una di dette ipotesi, il contratto viene eseguito a prescindere dalla risposta e successivamente viene dato avviso dell'avvenuta esecuzione, pur nella convinzione che tale dichiarazione configuri l'avviso di cui al comma 2 dell'art. 1327, tale avviso può assumere, in presenza di elementi univoci, il valore di accettazione della proposta, stante il fondamentale principio di conservazione del contratto, di cui all'art. 1367 c.c. 

FONTI Mass. Giur. It., 1997 

 

Sull’efficacia della revoca della proposta.

 

Cass. civ. Sez. II, 16-05-2000, n. 6323

In tema di conclusione del contratto, per il combinato disposto degli art. 1326, 1328, 1334 e 1335 c.c. la revoca della proposta di contratto, quale atto unilaterale recettizio, non produce effetto quando sia pervenuta all'accettante dopo la conclusione del contratto, ossia dopo l'arrivo all'indirizzo del proponente dell'accettazione della controparte.

FONTI Mass. Giur. It., 2000 

 

 

App. Roma Sez. III, 22-04-2008

In tema di conclusione del contratto, per il combinato disposto degli artt. 1326, 1328, 1334 e 1335 c.c., la revoca della proposta contrattuale, quale atto unilaterale recettizio, non produce effetto quando sia pervenuta all'accettante dopo la conclusione del contratto, ossia dopo l'arrivo all'indirizzo del proponente dell'accettazione della controparte. (Cass. n. 6323 del 16 maggio 2000) FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica, 2008

 

 

Cass. civ., 09-07-1981, n. 4489

Nella formazione del contratto tra persone lontane la revoca della proposta comunicata per lettera impedisce la conclusione del contratto quando la lettera sia stata spedita all'indirizzo dell'accettante prima che al proponente giungesse notizia dell'accettazione.

FONTI  Foro It., 1982. 

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