Giurisprudenza
Questa non ha bisogno
di introduzione.
Cass. civ. Sez. III Ord., 19-04-2018, n. 9659
L'acquisto di una utenza di telefonia mobile comporta la conclusione di
un contratto con le modalità dell'art. 1342 c.c. , in quanto le relative
condizioni sono definite dal gestore per regolamentare una serie
indefinita di rapporti, secondo modulo standard che richiama il
regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto.
FONTI
Il proponente chiede
che l’accettazione avvenga con una forma determinata, ma se l’altra
parte accetta in forma diversa può poi invocare la mancata conclusione
del contratto proprio perché non ha accettato nelle forme chieste dal
proponente?
Cass. civ. Sez. II Ord., 24-05-2018, n. 13033 (rv. 648760-01)
In tema di conclusione del contratto, la norma di cui al quarto
comma dell'art. 1326 c.c. - secondo cui, quando nella proposta viene
richiesta una forma determinata per l'accettazione, questa non ha
effetto se prestata in forma diversa - è posta nell'esclusivo interesse
del proponente, per le esigenze di certezza e di agevolazione della
prova di cui lo stesso ha necessità o da cui trae utilità.
Ne consegue che il medesimo proponente può rinunciare al rispetto di
detta forma, ritenendo sufficiente un'adesione manifestata in modo
diverso, con l'ulteriore conseguenza che il difetto di forma non può
essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del
contratto. (Nella specie,
FONTI
Un caso particolare,
si dismette un immobile pubblico il conduttore accetta di diventare (
poi) proprietario, ma cambia la qualifica dell’immobile che diventa di
pregio.. l’immobile deve essere comunque venduto al conduttore perché la
riclassificazione è fatto successivo al preliminare che si era già
perfezionato.
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 19-07-2018, n. 19281 (rv. 649687-02)
In tema di dismissione di immobili pubblici, quando il conduttore
accetta l'offerta in opzione contenente gli elementi essenziali della
vendita, si perfeziona un contratto preliminare che gli attribuisce il
diritto di acquistare al prezzo fissato, essendo ormai uscita la
determinazione del prezzo dalla discrezionalità tecnica dell'offerente
ed essendo irrilevante il successivo mutamento della qualifica
dell'immobile (nella specie, riclassificato come "di pregio"),
quand'anche confermata, con sentenza passata in cosa giudicata, a
seguito di impugnativa innanzi al G.A., non essendo il provvedimento di
riclassificazione, in assenza di una riserva di modificabilità del
prezzo contenuta nell'offerta di vendita, in grado di scalfire il
vincolo contrattuale perfezionatosi anteriormente alla sua adozione.
(Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/04/2014)
FONTI
Il contratto si conclude con la
formazione del consenso, tuttavia vi sono dei casi in cui, pur senza
consenso il contratto si concluderebbe lo stesso per in “contatto
sociale” ; il Bianca è per questa tesi, ma la cassazione non sembra
accoglierla ritenendo che in questi casi sorgono obbligazioni non perché
si conclude un contratto, ma perché si sono verificati quegli altri atti
o fatti idonee a prdurle, in questa sentenza si esprime il concetto.
Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13/10/2017 n° 24071
Il “contatto sociale qualificato”,
inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ex articolo 1173 c.c.,
e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione
ai sensi dell’articolo 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona
fede, di protezione e di informazione, giusta gli articoli 1175 e 1375
c.c., opera anche nella materia contrattuale, in relazione a quegli
aspetti che non attengono alla esecuzione della prestazione principale
ma ad interessi ulteriori, non direttamente oggetto dell’accordo
contrattuale ma che accedono al rapporto obbligatorio e che si
sostanziano nei “doveri di protezione” che ciascuna parte ha nei
confronti dell’altra in virtù del reciproco affidamento riposto nella
buona fede, correttezza e professionalità, e che insorgono, anche al di
fuori di uno specifico vincolo contrattuale, tutte le volte in cui le
parti instaurino una “relazione qualificata” e cioè agiscano di concerto
in vista del conseguimento di uno scopo (elemento questo che distingue,
per l’appunto, la responsabilità da “contatto sociale” dalla
responsabilità derivante da illecito extracontrattuale caratterizzata
dalla assenza di una relazione tra i soggetti anteriore alla commissione
dell’illecito).
Fonti Ced Cassazione.
Il giudice di pace
per il 113 c.p.c. giudica secondo equità le cause fino a 1.100 euro, ma
non per i c.d. contratti di massa ex art. 1342 c.c. ; e il parcheggio a
pagamento rientra tra questi contratti?
Cass. civ. Sez. III Ord., 21/12/2017, n. 30678
Il rapporto contrattuale avente ad oggetto la regolamentazione del
parcheggio a pagamento (e, in particolare, la delimitazione degli spazi
fruibili per la sosta, gli orari del servizio, l'eventuale durata
massima dello sosta, l'importo della tariffa a tempo, le conseguenze
sanzionatorie della violazione degli obblighi prescritti dalle indicate
condizioni standard) è unilateralmente predisposto dall'ente locale ed é
rivolto al pubblico indifferenziato degli utenti; come tale deve
ricondursi alla categoria dei rapporti derivanti da "contratto concluso
secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c." ed è, perciò, escluso dal
giudizio di equità necessaria previsto dall'art. 113 c.p.c.
FONTI
Le caratteristiche della proposta
contrattuale.
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
20-09-2012, n. 15856
La proposta di concludere un
contratto, costituendo un atto giuridico di natura negoziale diretto a
provocare l'accettazione da parte del destinatario, deve contenere la
completa formulazione del regolamento negoziale, attraverso la
predisposizione di corrispettivi vincolanti ai fini dell'esecuzione
delle prestazioni, in modo tale da richiedere la pura e semplice
accettazione dell'altro contraente, senza ulteriori integrazioni.
Ne consegue che non può essere
qualificata come proposta in senso tecnico-giuridico la mera richiesta
di esecuzione della prestazione, ancorché comprensiva di indicazioni
relative alle condizioni economiche del futuro contratto. (Regola
competenza)
FONTI CED Cassazione, 2012
Un caso
particolare, in nuncius comunica al proponente di avere l’accettazione
dell’altra parte contrattuale, basta questo per concludere il contratto.
Cass. civ. Sez. II, 09-12-2014, n. 25923
Nell'ipotesi di trasmissione
dell'accettazione scritta al proponente effettuata dal nuncius, è
sufficiente, ai fini della valida conclusione del contratto, che
quest'ultimo si limiti a comunicare al proponente medesimo di essere in
possesso dell'accettazione del destinatario della proposta, non
occorrendo al contrario la trasmissione anche di detta accettazione.
FONTI Quotidiano Giuridico, 2015
E’ inutile inviare
un’accettazione per posta semplice e poi pretendere l’applicazione della
presunzione di cui all’art. 1335
Cass. civ. Sez. III, 25-09-2014, n. 20167 La
presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio richiede la
prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all'art. 2729 cod.
civ. (gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto
all'indirizzo del destinatario, sicché, in caso di contestazione, la
prova della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la presunzione
di conoscenza, salvo il caso in cui, per le modalità di trasmissione
dell'atto (raccomandata, anche senza avviso di ricevimento o
telegramma), e per i particolari doveri di consegna dell'agente postale,
si possa presumere l'arrivo nel luogo di destinazione. Ne consegue che,
laddove l'invio dell'atto sia avvenuto per posta semplice, tale
presunzione non opera, in quanto sarebbe eccessivamente gravoso per il
destinatario l'onere della prova della impossibilità incolpevole di
averne avuto cognizione. (Rigetta, App. Catania, 04/05/2007) FONTI CED
Cassazione, 2014
La presunzione di
conoscenza ex art. 1335 e l’uso del fax.
Una volta dimostrato l'avvenuto
corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente
a quello del destinatario, è logico presumere il conseguente
ricevimento, nonché la piena conoscenza di esso da parte del
destinatario, restando pertanto a carico del medesimo l'onere di dedurre
e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta
ricezione. (Principio affermato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363 cod.
proc. civ.). (Dichiara inammissibile, Trib. Milano, 31/12/2009)
FONTI CED Cassazione, 2013
Il codice è stato scritto quando non
esistevano fax e, soprattutto, internet. Ora difficilmente si usa la
posta per inviare proposte o accettazioni.
Ma quando un’accettazione inviata via
mail fa scattare la presunzione di conoscenza ex art. 1335? Già abbiamo
visto che un’accettazione inviata per posta semplice non fa scattare
alcune presunzione perché, in definitiva, non c’è la prova della
ricezione della lettera. Un discorso
analogo potrebbe farsi per la semplice mail, ma non per la pec, cioè la
posta elettronica certificata, dove è generata una ricevuta di ricezione
e consegna della mail, qui può operare la presunzione dell’art. 1335.
T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste
Sez. I, 03-12-2014, n. 610
Nel momento in cui il sistema genera
la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella
casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza
della comunicazione da parte di quest'ultimo analoga a quella prevista,
in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.; sicché spetta a
lui, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole
delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate
all'utilizzo dello strumento telematico. FONTI Quotidiano Giuridico,
2015 nota di DIDONNA
No comment
Cass. civ. Sez. III, 25-08-2014, n.
18185 (rv. 633063) In
tema di formazione del contratto, l'art. 1326 cod. civ. non prevede che
la proposta, ove formulata per iscritto, debba essere necessariamente
contenuta in un solo documento.
Questa massima,
seppure frutto di una elaborazione redazionale, è interessante, perché
ribadisce che il contratto si conclude quando una parte ha conoscenza
dell’accettazione dell’altra, non è necessario, quindi che riceva
l’accettazione per la conclusione del contratto quando già la conosce.
Cass. civ. Sez. II, 09-12-2014, n. 25923
In merito alla valida conclusione del
contratto preliminare di compravendita immobiliare, concluso tramite
l'intermediario immobiliare, con sottoscrizione della proposta
irrevocabile d'acquisto, a norma dell'art. 1326, comma 1° c.c., il
contratto deve intendersi concluso nel momento in cui colui che ha fatto
la proposta abbia conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e tale
conoscenza si può realizzare anche senza la sua trasmissione al
proponente. Quindi, fermo restando che l'accettazione, ove diretta al
preponente si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo
del destinatario, ove questi non prova di essere stato, senza sua colpa,
nell'impossibilità di averne notizia, il contratto deve ritenersi
ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l'accettazione
indirizzata al proponente, questi ne abbia comunque avuto conoscenza.
FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica, 2014
Il silenzio sulla
proposta può valere come accettazione?
Cass. civ. Sez. III, 14-05-2014, n. 10533
In tema di formazione del contratto,
l'accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una
proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative
intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto,
assumendo il silenzio valore negoziale soltanto se, in date circostanze,
il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra
le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un
dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei
contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa
intendersi come adesione alla volontà dell'altro.
(Nella specie, in applicazione
dell'enunciato principio, si è ritenuto che il silenzio di un istituto
di credito, seguito ad una proposta transattiva formulata da un
correntista mediante una missiva, non avesse i caratteri di accettazione
della proposta, di cui agli artt. 1326, primo comma, e 1335 cod.
civ.). (Rigetta, App. Lecce, 28/03/2007)
FONTI CED Cassazione, 2014.
Una massima un po’
datata ma ancora attuale.
Cass. civ. Sez. I, 10-05-1996, n. 4421
Nell'ipotesi di proposta contrattuale
contenente un termine per accettare l'accettazione tardiva non dà luogo
alla conclusione del contratto, indipendentemente dall'imputabilità del
ritardo a fatto dello stesso proponente.
FONTI Giur. It., 1997, I,1, 1130
Il contratto può
essere concluso con l’esecuzione della prestazione ex art. 1327, ma
devono essere rispettati i casi previsti dallo stesso art. 1327.
Cass. civ. Sez. I, 01-06-2016, n. 11392
In tema di contratti, la disciplina di
cui all'art. 1327 c.c., secondo la quale il contratto, nelle tassative
ipotesi indicate dal comma 1 della norma (richiesta del proponente,
natura dell'affare ed usi commerciali), può intendersi concluso nel
tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza la preventiva
accettazione della proposta, presuppone una prestazione che palesi
l'insorgenza del vincolo contrattuale. FONTI CED Cassazione, 2016
Cass. civ. Sez. III Ord., 01-06-2006,
n. 13132
Affinché il contratto possa intendersi
concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza una
preventiva accettazione della proposta è necessario, ai sensi dell'art.
1327 cod. civ., che ricorra una delle tre ipotesi tassativamente
previste e, cioè, che sia richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi
o che vi sia comunque una espressa richiesta in tal senso del
proponente.
(Nella specie la S.C. ha confermato al
sentenza di merito che, con motivazione incensurabile, aveva ritenuto la
configurabilità della prima di dette ipotesi, in relazione alla
compravendita di un impianto di raffreddamento, oggetto di iniziale
proposta contrattuale, cui la controparte aveva risposto chiedendo delle
modifiche, senz'altro accolte dal proponente dando corso all'esecuzione
senza formale invio di accettazione). (Regola competenza) FONTI Mass.
Giur. It., 2006
La conclusione di
un contratto con esecuzione diretta della prestazione deve avvenire solo
nei casi previsti dall’art. 1327, ma cosa accade se siamo al di fuori di
quei casi e poi s’invia l’avviso di cui allo stesso art. 1327?
Cass. civ. Sez. Unite, 09-06-1997, n. 5139
La conclusione del contratto nel luogo
e nel tempo in cui ha avuto inizio l'esecuzione da parte del
destinatario della proposta si verifica solo nelle ipotesi tassative di
cui all'art. 1327 c.c. Tuttavia, quando, non vertendosi in una di dette
ipotesi, il contratto viene eseguito a prescindere dalla risposta e
successivamente viene dato avviso dell'avvenuta esecuzione, pur nella
convinzione che tale dichiarazione configuri l'avviso di cui al comma 2
dell'art. 1327, tale avviso può assumere, in presenza di elementi
univoci, il valore di accettazione della proposta, stante il
fondamentale principio di conservazione del contratto, di cui all'art.
1367 c.c.
FONTI Mass. Giur. It., 1997
Sull’efficacia
della revoca della proposta.
Cass. civ. Sez. II, 16-05-2000, n. 6323
In tema di conclusione del contratto,
per il combinato disposto degli art. 1326, 1328, 1334 e 1335
c.c. la revoca della proposta di contratto, quale atto unilaterale
recettizio, non produce effetto quando sia pervenuta all'accettante dopo
la conclusione del contratto, ossia dopo l'arrivo all'indirizzo del
proponente dell'accettazione della controparte.
FONTI Mass. Giur. It., 2000
App. Roma Sez. III, 22-04-2008
In tema di conclusione del contratto,
per il combinato disposto degli artt. 1326, 1328, 1334 e 1335 c.c.,
la revoca della proposta contrattuale, quale atto unilaterale
recettizio, non produce effetto quando sia pervenuta all'accettante dopo
la conclusione del contratto, ossia dopo l'arrivo all'indirizzo del
proponente dell'accettazione della controparte. (Cass. n. 6323 del 16
maggio 2000) FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica, 2008
Cass. civ., 09-07-1981, n. 4489
Nella formazione del contratto tra
persone lontane la revoca della proposta comunicata per lettera
impedisce la conclusione del contratto quando la lettera sia stata
spedita all'indirizzo dell'accettante prima che al proponente giungesse
notizia dell'accettazione.
FONTI Foro It., 1982. |
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