Giurisprudenza.

 

Un caso pratico che riguarda anche la procedura civile; se dopo la notifica del precetto il debitore esegue un’offerta reale, come deve essere qualificata dal punto di vista processuale quando poi segua il procedimento ex art. 1210?. La cassazione, in maniera costante, la ritiene un’opposizione all’esecuzione.

 

 

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 23-06-2014, n. 14155

Un'azione che il debitore, dopo la notifica del precetto e fin tanto che esso è efficace, oppure dopo l'inizio dell'esecuzione, eserciti, a norma dell'art. 1210, 2° co., c.c., per ottenere l'accertamento della verificazione degli effetti, definitivi e preliminari (come quelli ricollegati all'offerta reale), del procedimento di cui agli artt. 1206 ss. c.c., tanto se verificatisi prima del precetto quanto dopo di esso prima dell'inizio dell'esecuzione, quanto ancora se verificatisi dopo di essa, ha sostanzialmente natura di e dev'essere qualificata, anche in difetto di qualificazione in tal senso da parte del debitore, come opposizione a precetto ex art 615, 1° co., c.p.c., se proposta prima dell'inizio dell’esecuzione, e come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° co., c.p.c., se proposta dopo detto inizio. FONTI Riv. Esec. Forzata, 2014, 4, 797

 

Sappiamo che il creditore può aver contribuito al danno da lui stesso subito ex art. 1227; se il debitore vuole che si accerti questo concorso del creditore, in caso di mora di quest’ultimo, basta che faccia un’offerta non formale? No.

 

Cass. civ. Sez. II, 15-11-2013, n. 25775 (rv. 62

Mentre ogni offerta di adempimento vale ad escludere la mora del debitore, ove quest'ultimo voglia conseguire l'effetto più ampio della liberazione dall'obbligazione - idoneo a porsi quale presupposto costitutivo per l'eventuale configurazione di un concorso del creditore ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ. - è tenuto a far seguire l'offerta reale di danaro (o, eventualmente, di titoli di credito) dal deposito, secondo la disciplina degli artt. 1208 e seguenti cod. civ., nonché da tutti gli adempimenti conseguenti specificati dall'art. 1212 cod. civ.

FONTI CED Cassazione, 2013

 

 

Un caso particolare; nelle locazioni a uso diverso da quello abitativo, è di regola necessario che il locatore corrisponda al conduttore l’avviamento commerciale, senza il quale non potrà agire per il rilascio dell’immobile. Se però il locatore ha effettuato tale offerta rifiutata dal conduttore potrà procedere con l’esecuzione?

 

 

Cass. civ. Sez. III, 31-08-2009, n. 18899

La corresponsione dell'indennità di avviamento, di cui all'art. 34 della legge n. 392 del 1978, costituisce una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva di rilascio di immobile adibito ad uso diverso e, pertanto, l'avvenuta offerta di tale indennità rende procedibile l'esecuzione del provvedimento di rilascio.

Ne consegue che il ritiro da parte del locatore, successivamente all'esecuzione coattiva del rilascio dell'immobile, della somma offerta, rifiutata dal conduttore e depositata a disposizione di questi, non é idoneo a rendere insussistente la pretesa esecutiva al momento della proposizione dell'opposizione all'esecuzione. (Rigetta, App. Palermo, 21/10/2004) FONTI Mass. Giur. It., 2009

 

Il creditore può agire in via esecutiva quando ha ricevuto un offerta reale o per intimazione? Sì, ma ricordiamo quanto visto sopra: il prosieguo della procedura da parte del debitore dà luogo a un’opposizione all’esecuzione.

 

Cass. civ. Sez. III, 29-04-2015, n. 8711

In materia di esecuzione forzata, il creditore è legittimato all'esercizio dell'azione esecutiva anche se destinatario di atto di costituzione in mora "credendi", in quanto esso, e la conseguente offerta di restituzione, vale unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall'art. 1207 cod. civ., ma non anche a determinare la liberazione del debitore, che resta subordinata, dalla legge, all'esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato. (Rigetta, App. Firenze, 28/09/2011)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

 

Nella vendita il venditore, cui è stata restituita la cosa in quanto difettosa, ha l’obbligo di consegnare la cosa priva di vizi, ma deve farlo, se l’acquirente rifiuta, tramite offerta reale e depositare la cosa ex art. 1211.

 

Cass. civ. Sez. II, 08-01-2013, n. 267

In materia di vendita, il compratore il quale, lamentando vizi della merce acquistata, la restituisca al venditore e non ne accetti poi la riconsegna, può comunque agire, ove sia esclusa la sussistenza dei vizi e perciò la risoluzione del contratto, per la ripetizione dell'indebito, a norma dell'art. 2037 cod. civ., rinvenendosi il presupposto della "traditio" nel ricevimento da parte del venditore di cose ormai di proprietà dell'acquirente.

Sulla parte venditrice, che riceva in restituzione la merce e non si liberi dall'obbligo di consegna mediante il deposito di cui all'art. 1210 cod. civ. o attraverso la procedura di vendita di cui all'art. 1211 cod. civ., grava un obbligo di ripetizione e/o custodia delle cose, ancorché essa si sia adoperata per il ritrasferimento alla parte acquirente e questa l'abbia rifiutato. (Rigetta, App. Milano, 09/06/2006) FONTI CED Cassazione, 2013

 

 

Nella locazione l’offerta di restituzione dell’immobile vale come offerta non formale? Sì, ma non del tutto.

 

Cass. civ. Sez. III, 20-06-2013, n. 15433

In materia di locazione, l'offerta di restituzione dell'immobile contenuta nella raccomandata di recesso del conduttore concretizza un'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., idonea ad escludere la mora del debitore, ma non avendo i requisiti dell'offerta formale dell'immobile, ai sensi degli artt. 1216 e 1209, secondo comma, cod. civ., non vale a costituire in mora il locatore ai fini di cui all'art. 1207 cod. civ.. (Rigetta, App. Catanzaro, 24/05/2006)

FONTI CED Cassazione, 2013

 

Ancora sulle locazione e offerta formale e non formale.

 

Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 20-01-2011, n. 1337

In tema di riconsegna dell'immobile locato, mentre l'adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, secondo comma, cod. civ., costituita dall'intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 cod. civ.), l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 cod. civ.) - purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore - pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione (costituita, nel caso esaminato, dal pagamento di un'indennità per occupazione dell'immobile ex art.1591 cod. civ.). (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.). (Dichiara inammissibile, App. Trieste, 14/07/2009) FONTI CED Cassazione, 2011

 

Cass. civ. Sez. III, 13-02-2002, n. 2086

In tema di rilascio dell'immobile locato, l'adozione, da parte del conduttore, di modalità aventi valore di offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 c.c. , pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore circa l'esecuzione della sua prestazione e ad escludere, quindi, il prodursi dei relativi effetti - in particolare il sorgere dell'obbligazione di risarcimento del danno per il ritardo - mentre l'unico mezzo per costituire in mora il creditore e provocare liberazione del conduttore dall'obbligo di pagamento del canone - è costituito dall'offerta formale di riconsegna, ai sensi dell'art. 1216 c.c. FONTI  Mass. Giur. It., 2002 

 

 

Questa massima è interessante, perché ci indica quando, cioè in che momento, deve essere effettuate l’offerta reale. Nel termine previsto per esecuzione dell’offerta basterà attivare la procedura e non anche concluderla

 

Cass. civ. Sez. II, 23-05-2016, n. 10605

Nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, quando il pagamento mediante offerta reale deve avvenire entro un determinato termine, è sufficiente che entro tale termine intervenga l'offerta, non essendo necessario che entro il predetto termine intervengano anche gli adempimenti previsti dall'art. 1212 c.c. (in particolare, la notifica al creditore del giorno e dell'ora in cui la somma sarà depositata e, in caso di mancata comparizione di quest'ultimo, la notifica del processo verbale di deposito), atteso che le formalità relative al deposito sono solo eventuali e successive alla mancata accettazione dell'offerta reale, ben potendo perciò il debitore procedere alla suddetta offerta nell'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento. (Rigetta, App. Perugia, 09/09/2010)

FONTI CED Cassazione, 2016

 

L’offerta reale deve essere effettuata per l’intero, diversamente avrà solo una parziale efficacia liberatoria.

 

Cass. civ. Sez. II, 01-09-2014, n. 18483

Ai fini della validità dell'offerta reale ex art. 1208 cod. civ., è necessario che essa corrisponda alla totalità della somma o delle cose dovute, sicché l'accettazione di un'offerta inferiore, ove non accompagnata da una quietanza a saldo o da particolari elementi di fatto che evidenzino una volontà abdicativa del percipiente, comporta una liberazione soltanto parziale del debitore, allo stesso modo di qualunque pagamento non integrale. (Rigetta, App. Palermo, 30/06/2008) FONTI CED Cassazione, 2014

 

 

Come deve essere effettuata l’offerta di eseguire il contratto ex art. 2932, non nelle forme dell’offerta reale, ma deve comunque caratterizzata da serietà e buona fede.

 

Cass. civ. Sez. II, 30-01-2013, n. 2217

L'offerta della prestazione corrispettiva, cui l'art. 2932 cod. civ. subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento di una cosa determinata, pur non dovendo essere necessariamente fatta nelle forme di cui agli artt. 1208 e 1209 cod. civ., non può, tuttavia, consistere in una mera dichiarazione di intenti, dovendo essere caratterizzata, in ogni caso, da serietà e buona fede. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dedotto la mancanza di serietà dell'offerta della controprestazione dal constatato peggioramento delle condizioni economiche del promissario acquirente e dall'omessa prestazione della garanzia fideiussoria, come pattuita con il contratto preliminare). (Rigetta, App. Lecce, 02/11/2006) FONTI CED Cassazione, 2013

 

Procura scritta e offerta reale.

 

Cass. civ. Sez. III, 17-01-2013, n. 1016

Il pubblico ufficiale incaricato di eseguire l'offerta reale di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 1209 cod. civ., non ha alcun obbligo di munirsi di una procura scritta conferita dall'offerente. (Rigetta, App. Brescia, 17/01/2008) FONTI CED Cassazione, 2013

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