Giurisprudenza

 

Cass. civ. Sez. III, 23-06-2017, n. 15645 (rv. 644751-03)

Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante ex art. 1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/07/2013)

FONTI
CED Cassazione, 2017

 

Cass. civ. Sez. I, 02-03-2016, n. 4113

La rappresentanza tollerata, riscontrabile ove il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentante, non intervenga per farne cessare l'ingerenza, è un'ipotesi di rappresentanza apparente, sicché l'operazione del "falsus procurator" è efficace nei confronti del rappresentato, avendo costui dato causa alla situazione di apparente legittimazione in cui il terzo ha, senza colpa, confidato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'efficacia di operazioni di prelevamento effettuate, sul conto corrente di corrispondenza di una banca, da un funzionario diverso da quelli convenzionalmente legittimati ad operare, mai avendo la prima sollevato contestazioni, per un periodo di due anni, malgrado la regolare ricezione degli estratti conto). (Rigetta, App. Venezia, 28/10/2010)

FONTI
CED Cassazione, 2016

 

 

 

Le principali caratteristiche della rappresentanza apparente, la buona fede del terzo e il comportamento colposo del rappresentato apparente idoneo a ingenerare l’affidamento del terzo.

 

Cass. civ. Sez. III, 27-01-2015, n. 1451

Il principio dell'apparenza del diritto nella sua declinazione di apparenza colpevole, operante in materia di rappresentanza negoziale nei confronti del rappresentato apparente nel concorso, necessario, dell'esistenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, della sussistenza della buona fede del terzo che abbia stipulato con il falso rappresentante, nonché della sussistenza di un comportamento colposo del rappresentato (oggettivamente idoneo ad ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente), trova applicazione anche nei confronti delle associazioni non riconosciute al fine di rendere le stesse obbligate in via principale, ai sensi dell'art. 38 c.c., per l'attività posta in essere da soggetto privo dei poteri rappresentativi dell'associazione stessa.

FONTI Notariato, 2015, 2, 173

 

Cass. civ. Sez. II, 09-03-2012, n. 3787

In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. (Rigetta, App. Palermo, 22/02/2007)

FONTI Obbl. e Contr., 2012, 6

 

In maniera ancora più analitica questa sentenza individua i requisiti della rappresentanza apparente.

 

Cass. civ. Sez. III, 24-11-2003, n. 17835

Il contratto concluso in nome altrui da un rappresentante senza poteri vincola il falso rappresentato (che non può invocarne l'inefficacia) se ricorrono le seguenti condizioni: a) un'apparenza di poteri rappresentativi, e cioè la presenza di indici esteriori e obiettivi tali da legittimare l'impressione che i poteri rappresentativi esistessero;
b) imputabilità di tale apparenza al falso rappresentato nel senso che costui abbia colposamente concorso a crearla o a tollerarla;

c) l'affidamento incolpevole, o, in altra parole, l'errore scusabile del terzo contraente, circa l'esistenza dei poteri rappresentativi.

L'onere di provare che ricorrono tali presupposti incombe al terzo contraente che invoca l'efficacia del contratto, mentre il loro accertamento è oggetto di un giudizio di fatto devoluto al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato. FONTI  Guida al Diritto, 2004, 4, 58 

 

Il pagamento effettuato al rappresentante apparente del creditore libera il debitore? Sì, ma a certe condizioni che poi sono quelle dell’opponibilità dell’apparenza.

 

Cass. civ. Sez. II, 11-09-2013, n. 20847

Nell'ipotesi di pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c. il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, il quale invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma, altresì, che il proprio erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens.

FONTI Notariato, 2013, 6, 621


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