Giurisprudenza
Cancellazione
d’ipoteca e decreto ingiuntivo.
Cass. civ. Sez. III, 21-11-2006, n. 24746
La provvisoria esecutorietà del
decreto ingiuntivo e l'ipoteca giudiziale conseguente che sia stata
iscritta sulla sua scorta sono destinate a cedere non solo di fronte ad
un accertamento negativo del diritto di credito fatto valere con la
domanda di ingiunzione, ma anche dinanzi ad un accertamento negativo
circa i presupposti del procedimento di ingiunzione e, perciò, la loro
inefficacia si determina anche in conseguenza dell'estinzione del
giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo dichiarata per effetto del trasferimento dell'azione civile
nel processo penale scelto dal creditore-opposto, che impedisce, la
possibilità che si possa pervenire ad una decisione di merito, dal
momento che il suddetto trasferimento comporta che il giudice penale
debba decidere del diritto al risarcimento del danno prodotto dal reato,
non delle questioni processuali relative alla proponibilità della
domanda di ingiunzione.
Pertanto, siccome l'iscrizione di
ipoteca è consentita dalla provvisoria esecutorietà del decreto e ne
costituisce atto di esecuzione, che, però, nell'ipotesi di trasferimento
dell'azione civile in sede penale, non può sopravvivere al venir meno
del titolo su cui si fonda, ne deriva che la cancellazione dell'ipoteca
stessa deve essere ordinata già con la sentenza che accerta
l'inefficacia del decreto, e lo può essere anche di ufficio. (Rigetta,
App. Brescia, 3 Luglio 2002) FONTI Mass. Giur. It., 2006.
Una massima che
esprime un concetto generale, anche se riferita a un caso particolare,
l’acquisto a titolo originario estinzione dell’ipoteca.
Con l'acquisizione di diritto gratuita
al patrimonio del comune di opera edilizia abusiva si verifica
l'estinzione dell'ipoteca antecedentemente iscritta, quale effetto della
natura originaria del titolo di acquisto, che comporta la caducazione
del precedente diritto di proprietà con i relativi pesi e vincoli, e
del perimento in senso giuridico del bene ipotecato, destinato ad essere
demolito o a permanere in via eccezionale per preminenti interessi
pubblici.
FONTI Foro It., 2006, 6, 1, 1756
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