Giurisprudenza.
L’eccessiva onerosità
sopravvenuta, non è invocabile quando già si eseguita la prestazione e
la riduzione a equità del contratto può essere chiesta solo dall’altra
parte.
Cass. civ. Sez. I Ord., 26/01/2018, n. 2047 (rv. 646958-01)
Nei contratti a prestazioni corrispettive la parte che subisce
l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione può solo agire in
giudizio per la risoluzione del contratto, ex art. 1467, comma 1, c.c.,
purché non abbia già eseguito la propria prestazione, ma non ha diritto
di ottenere l'equa rettifica delle condizioni del negozio, la quale può
essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l'azione
di risoluzione, ai sensi del comma 3 della medesima norma, in quanto il
contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità della
prestazione non può pretendere che l'altro contraente accetti
l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite. (Rigetta, CORTE
D'APPELLO TORINO, 12/03/2012)
FONTI
Non si può
invocare l’eccessiva onerosità per il verificarsi dell’ordinaria alea
contrattuale.
Cass. civ. Sez. I, 21-04-2011, n. 9263
L'alea normale di un contratto, che, a
norma del secondo comma dell'art. 1467 cod. civ., non legittima la
risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comprende anche le
oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle regolari e
normali fluttuazioni del mercato, qualora il contratto sia espresso in
valuta estera: in tale ipotesi, infatti, le parti, nell'esercizio della
loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al
tipo contrattuale prescelto, così rendendo il contratto di mutuo
aleatorio in senso giuridico e non solo economico, quanto al profilo
della convenienza del medesimo. (Rigetta, App. Roma, 14/04/2005)
FONTI CED Cassazione, 2011
L’eccessiva
onerosità può aversi anche nei contratti atipici, visto che per
l’operatività del rimedio basta che i contratti siano a prestazioni
corrispettive.
Cass. civ. Sez. II, 25-03-2009, n. 7225
L'atipicità della causa di un
contratto di compravendita immobiliare determinata dall'assunzione della
garanzia di redditività del bene venduto non esclude la corrispettività
tra le prestazioni a carico delle parti e la conseguente operatività,
nel caso di eccessiva onerosità, non dell'art. 1468 cod. civ., bensì
dell'art. 1467, primo e terzo comma, cod. civ., secondo cui è attribuito
alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per
avvenimenti straordinari e imprevedibili unicamente il potere di
chiedere la risoluzione del contratto e soltanto alla parte, contro la
quale è domandata la risoluzione, quello di evitarla offrendo di
modificare equamente le condizioni del contratto. (Rigetta, App. Roma,
14/10/2003)
FONTI Mass. Giur. It., 2009 |
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