Giurisprudenza.

 

L’eccessiva onerosità sopravvenuta, non è invocabile quando già si eseguita la prestazione e la riduzione a equità del contratto può essere chiesta solo dall’altra parte.

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 26/01/2018, n. 2047 (rv. 646958-01)

Nei contratti a prestazioni corrispettive la parte che subisce l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ex art. 1467, comma 1, c.c., purché non abbia già eseguito la propria prestazione, ma non ha diritto di ottenere l'equa rettifica delle condizioni del negozio, la quale può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione, ai sensi del comma 3 della medesima norma, in quanto il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità della prestazione non può pretendere che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/03/2012)

FONTI
CED Cassazione, 2018

 

 

Non si può invocare l’eccessiva onerosità per il verificarsi dell’ordinaria alea contrattuale.

 

Cass. civ. Sez. I, 21-04-2011, n. 9263

L'alea normale di un contratto, che, a norma del secondo comma dell'art. 1467 cod. civ., non legittima la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comprende anche le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle regolari e normali fluttuazioni del mercato, qualora il contratto sia espresso in valuta estera: in tale ipotesi, infatti, le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, così rendendo il contratto di mutuo aleatorio in senso giuridico e non solo economico, quanto al profilo della convenienza del medesimo. (Rigetta, App. Roma, 14/04/2005)

FONTI CED Cassazione, 2011

 

L’eccessiva onerosità può aversi anche nei contratti atipici, visto che per l’operatività del rimedio basta che i contratti siano a prestazioni corrispettive.

 

 

Cass. civ. Sez. II, 25-03-2009, n. 7225

L'atipicità della causa di un contratto di compravendita immobiliare determinata dall'assunzione della garanzia di redditività del bene venduto non esclude la corrispettività tra le prestazioni a carico delle parti e la conseguente operatività, nel caso di eccessiva onerosità, non dell'art. 1468 cod. civ., bensì dell'art. 1467, primo e terzo comma, cod. civ., secondo cui è attribuito alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili unicamente il potere di chiedere la risoluzione del contratto e soltanto alla parte, contro la quale è domandata la risoluzione, quello di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. (Rigetta, App. Roma, 14/10/2003)

FONTI Mass. Giur. It., 2009


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