Giurisprudenza.

 

Risoluzione contrattuale e contratto di appalto pubblico, quale la disciplina in caso di inadempimento?

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 05-09-2018, n. 21656

In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2018 

 

 

Prima chiedo l’adempimento, poi cambio idea e chiedo nel corso del giudizio la risoluzione,  posso chiedere contestualmente i danni?

 

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 25-06-2018, n. 16682 (rv. 649575-01)

La parte che chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, ai sensi dell'art. 1453, comma 2, c.c. , può domandare, contestualmente all'esercizio dello "ius variandi", oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia d'appello, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di una società la quale, agendo inizialmente in via monitoria per l'adempimento del contratto ed il pagamento del corrispettivo delle apparecchiature elettromedicali fornite ad un'azienda sanitaria provinciale, aveva successivamente optato per una "mutatio libelli", domandando la risoluzione del contratto ex art. 1453, comma 2, c.c. , per inadempimento ascrivibile alla controparte contrattuale, chiedendo inoltre, quale conseguenza logica dell'inadempimento, anche il risarcimento dei danni subiti). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/04/2013)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

Per chiedere la risoluzione è necessaria la preventiva costituzione in mora? No, ma supponiamo che si tratti di prestazione da eseguire presso il domicilio del debitore, non è effettuata la costituzione in mora, e allora la prestazione può comunque essere eseguita non valendo il principio dell’ultimo comma dell’art. 1453 secondo cui dalla domanda di risoluzione la parte inadempiente non può più eseguire la prestazione.

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 18-06-2018, n. 15993 (rv. 649224-01)

La costituzione in mora di regola non è necessaria ai fini della risoluzione per inadempimento, salvo quando la risoluzione si basi sulla mora in senso stretto, cioè su di un inadempimento non definitivo relativo ad una prestazione da eseguire al domicilio del debitore; in tali casi la mancata costituzione in mora prima del giudizio di risoluzione non impedisce l'esecuzione della prestazione, in deroga al principio generale dettato dall'art.1453, ultimo comma, c.c.

(Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/02/2013)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

Tutte e due le parti chiedono la risoluzione per i reciproci inadempimenti rivelatisi poi inesistenti, cosa deve fare il giudice?

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 19-03-2018, n. 6675 (rv. 648298-02)

In presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, il giudice che accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c. , e pronunciare comunque la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c. , essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 16/03/2015)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

L’interesse della parte che giustifica la richiesta di risoluzione e la convenienza tra risoluzione e condanna all’adempimento.

 

Cass. civ. Sez. III Ord., 20/02/2018, n. 4022

L'interesse cui, ai sensi dell'art. 1455 c.c., va comparata l'importanza dell'inadempimento ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, è rappresentato dall'interesse che la parte non inadempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto, e non dalla convenienza, per essa, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento.

FONTI
Quotidiano Giuridico, 2018

 

L’importanza dell’inadempimento necessario ( in relazione all’interesse dell’altra parte)  per la risoluzione (art. 1455 c.c.).

 

Cass. civ. Sez. II, 11-06-2018, n. 15052

In tema di contratti, ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tener conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto al tutto, nonché considerare se per effetto dell'inadempimento si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale.

FONTI 
Massima redazionale, De Agostini Giuridica, 2018 

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 11-06-2018, n. 15052 (rv. 649073-02)

Ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tenere conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, nel valutare la gravità dell'inadempimento, aveva rapportato il parziale versamento dell'importo di una rata del prezzo a quanto avrebbe dovuto essere pagato per il medesimo titolo anziché al corrispettivo complessivo dovuto). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/10/2013)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

 

Una parte è inadempiente, poi vuole eseguire tardivamente l’adempimento, si può rifiutare e chiedere la risoluzione? Sì.

 

Cass. civ. Sez. II Ord., 14-05-2018, n. 11653 (rv. 648246-01)

In caso di inadempimento di una delle parti di un contratto a prestazioni sinallagmatiche per essere inutilmente decorso il previsto termine non essenziale, l'altra parte, che non abbia ancora proposto domanda giudiziale di risoluzione del contratto, può non di meno rifiutare legittimamente l'adempimento tardivo quando - tenuto conto della non scarsa importanza dell'inadempimento in relazione alle posizioni delle parti, suscettibile di verifica ad opera del giudice - sia venuto meno l'interesse della parte non inadempiente a che il contratto abbia esecuzione e pertanto può, anche dopo l'offerta di adempimento tardivo, agire in giudizio per la risoluzione del vincolo contrattuale.

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

 

Mi è stata rigettata la domanda di risoluzione, posso riproporla per altri motivi? No.

 

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 15-02-2018, n. 3702 (rv. 647947-01)

Il rigetto, con pronuncia avente efficacia di giudicato, della domanda di risoluzione di un contratto preclude la riproposizione della medesima azione, sia pure sulla base di un diverso "petitum" o di una differente "causa petendi", atteso che la nuova domanda di risoluzione, sebbene fondata su motivi diversi, tenderebbe a realizzare una situazione giuridica opposta a quella della sussistenza del rapporto già accertata dal precedente giudicato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/12/2013)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

Domanda di risoluzione del contratto, chiedo i danni e poi anche il maggior danno rispetto agli interessi legali, si può fare? Non sempre.

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 14-06-2018, n. 15708 (rv. 649449-01)

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, in favore della parte adempiente, oltre al risarcimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c. , può essere riconosciuto anche il maggior danno, rispetto a quello ristorato dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. , sempre che tale ulteriore risarcimento, del quale il richiedente ha l'onere di provare le condizioni, non rimanga assorbito da quello accordato per il danno derivante dall'inadempimento, dovendosi evitare ingiustificate duplicazioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva escluso il riconoscimento del danno da svalutazione monetaria, in assenza di allegazione e prova, oltre gli interessi moratori previsti da clausola contrattuale, per avere la quantificazione del danno effettuata dal giudice di merito sterilizzato il rilievo pattizio del ritardo, nell'ambito di una globale valutazione del sinallagma contrattuale e degli effetti indotti dalla sopravvenuta risoluzione). (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/02/2013)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

 

 

 

 

E certo! verrebbe da dire leggendo queste massime.

 

Cass. civ. Sez. II, 11-06-2018, n. 15052

Posto che la legge prevede che la diffida sia fatta "alla parte inadempiente", deve escludersi che la diffida possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto.

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2018 

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 11-06-2018, n. 15052 (rv. 649073-01)

Ai sensi dell'art. 1454 c.c. , il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento. Pertanto, deve escludersi che detta diffida possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/10/2013)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

 

Funzione della diffida ad adempiere.

 

Cass. civ. Sez. II, 11-06-2018, n. 15052

La diffida ad adempiere, nella sua struttura logica e sistematica, è uno strumento offerto a un contraente nei confronti dell'altro inadempiente per una celere risoluzione del contratto, affinché il contraente adempiente non resti vincolato all'altro fino alla pronuncia del Giudice e possa provvedere con altri alla realizzazione del suo interesse negoziale.

FONTI  Notariato, 2018, 4, 412 

 

 

Procura in forma scritta e diffida ad adempiere.

 

Cass. civ. Sez. II Ord., 07-05-2018, n. 10860 (rv. 648030-01)

In tema di diffida ad adempiere intimata da un procuratore, la necessità che la relativa procura abbia forma scritta agli effetti risolutivi di cui all'art. 1454 c.c. non implica la sua allegazione alla diffida medesima, essendo sufficiente che tale procura sia portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei, salvo il diritto dell'intimato a farsene rilasciare copia ai sensi dell'art. 1393 c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 27/08/2013)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

 

Clausola risolutiva espressa, e clausole vessatorie.

 

Cass. civ. Sez. III Ord., 05-07-2018, n. 17603 (rv. 649554-01)

La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza.

Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c. , neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/10/2015)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

Il locatore prima si avvale della clausola risolutiva espressa e poi percepisce i successivi canoni di locazione, poi vuole di nuovo avvalersi della clausola risolutiva espressa, dovrà dichiarare di nuovo di volersene avvalere, o basterà la prima dichiarazione?

 

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 06-06-2018, n. 14508 (rv. 649341-01)

La tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista in un contratto di locazione, la quale riprende la sua efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova manifestazione di volontà, a richiamare il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni.

Tuttavia, in applicazione del generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e del divieto dell'abuso del processo, non può essere imposto al locatore di agire in giudizio avverso ciascuno dei singoli analoghi inadempimenti, al fine di escludere una sua condotta di tolleranza. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/12/2016)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

Il diritto potestativo di avvalersi del termine essenziale è soggetto a prescrizione? E da quando decorre il termine prescrizionale?

 

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 15-03-2018, n. 6386 (rv. 648422-01)

Il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c. , non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge e l'inizio della decorrenza del relativo termine coincide, secondo la regola generale dettata dall'art. 2935 c.c. , con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell'inadempimento, mentre il termine di prescrizione decennale del diritto alle altre singole prestazioni successive, distinte e periodiche, decorre dalle singole scadenze di esse, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di risoluzione di un contratto di locazione per violazione della clausola risolutiva espressa per inadempimento della prestazione secondaria, consistente nella stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile, in forza della tolleranza protratta per oltre dieci anni). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 07/12/2015)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

 

La definizione del termine essenziale

 

Cass. civ. Sez. II Ord., 16-07-2018, n. 18835

In tema di contratti, il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c. solo quando, all'esito dell'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo.

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2018 

 

Questa massima chiarisce la durata dell’incarico conferito all’avvocato dal cliente e la mette in relazione alla possibilità di proporre eccezione di inadempimento.

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 16-07-2018, n. 18858 (rv. 649704-01)

L'incarico professionale deve essere considerato unitariamente anche quando vi siano stati più gradi di giudizio e indipendentemente dal fatto che sia stata conferita una nuova procura al medesimo difensore per il grado successivo; tale circostanza, infatti, implica la prosecuzione dell'affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente e non il suo esaurimento, sicché il cliente, alla data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che definisce il giudizio, può ancora opporre l'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c. , per avere l'avvocato violato l'obbligo di diligenza professionale. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 06/06/2013)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

Domanda di risoluzione e eccezione di inadempimento

 

Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 11 settembre 2017, n. 21104
 La parte chiamata in giudizio per il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire (nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto) l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali.

Fonte De Agostini Giuridica.

 

 

La risoluzione del contratto è basata sull’inadempimento di una parte, ma spesso accade che gli inadempimenti sono reciproci, qui il giudice per pronunciarsi sulla risoluzione deve verificare quale sia la più grave, ma per una pronuncia sulla risoluzione deve essere in grado di accertarle.

 

Cass. civ. Sez. III, 18-09-2015, n. 18320 (rv. 637458)

In tema di risoluzione del contratto, qualora siano dedotte reciproche inadempienze, la valutazione comparativa del giudice intesa ad accertare la violazione più grave, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, deve tenere conto non solo dell'elemento cronologico ma anche degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione del contratto, sicché, ove manchi la prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione, entrambe le domande vanno rigettate per insussistenza dei fatti costitutivi delle pretese azionate. (in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata di rigetto delle contrapposte domande di risoluzione sulla valutata equivalenza degli inadempimenti del locatore e del conduttore di un locale adibito a bar-pizzeria con annessa sala giochi, il primo per non aver fornito locali idonei all'uso pattuito e aver omesso la fornitura di videogiochi, il secondo perché moroso nel pagamento dei canoni e per non aver stipulato una polizza fideiussoria ed assicurativa). (Rigetta, App. Napoli, 03/11/2011)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

Una massima che si occupa del cumulo di domande in seguito a inadempimento;

da questa si ricava che si può agire in giudizio per la risoluzione con più domande, a meno che non siano incompatibili; nel caso l’attore ( acquirente dell’azienda) ha chiesto i danni dovuti all’inadempimento (violazione del patto di non concorrenza) e la risoluzione del contratto di cessione di azienda con la conseguente restituzione delle rate già pagate.

 
Cass. civ. Sez. I, 22-09-2015, n. 18692

La domanda di accertamento della violazione del divieto di concorrenza derivante dal contratto di cessione di azienda (o del ramo d'azienda) è volta a far valere l'inadempimento del contratto e non è incompatibile con la domanda di risoluzione contrattuale fondata sul medesimo presupposto, non essendovi neppure contrasto tra gli obiettivi delle due domande, consistenti, da un lato, nella richiesta di risarcimento dei danni cagionati dalla violazione, e, dall'altro, nella richiesta di restituzione delle rate di prezzo pagate e nella dichiarazione di cessazione dell'obbligo di corrispondere quelle non ancora scadute. (Rigetta, App. Firenze, 21/04/2008)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

Le cause di risoluzione di un contratto possono essere più d’una, e successive; se si è già verificata nel corso del giudizio una causa di risoluzione, si può comunque portare avanti il giudizio per l’originaria causa di risoluzione o si deve chiuderlo per la cessazione della materia del contendere?


Cass. civ. Sez. III, 22-12-2015, n. 25740

Nell'ipotesi in cui, nel corso del procedimento instaurato dal locatore per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, intervenga la restituzione dell'immobile per finita locazione, non vengono meno l'interesse ed il diritto del locatore ad ottenere l'accertamento dell'operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, potendo da tale accertamento derivare effetti a lui favorevoli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva dichiarato cessata la materia del contendere, sul presupposto dell'avvenuta cessazione del contratto di locazione ad uso non abitativo nelle more tra il giudizio di primo e secondo grado, rilevando, per contro, la persistenza dell'interesse all'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto, in forza dell'operatività di una clausola risolutiva espressa, giacché essa avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 1458 c.c., la condanna alla restituzione delle prestazioni adempiute). (Cassa con rinvio, App. Brescia, 04/11/2011)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

E’ possibile rinunciare a una risoluzione già verificatasi? Due massime opposte, almeno all’apparenza. Nella prima, si deve supporre che la rinuncia alla risoluzione non abbia leso l’affidamento della controparte, diversamente le due massime risultano in contrasto.

 

Cass. civ. Sez. II, 09-05-2016, n. 9317 (rv. 639889)

Il contraente che abbia intimato diffida ad adempiere, dichiarando espressamente che allo spirare del termine fissato, il contratto sarà risolto di diritto, può rinunciare, anche dopo la scadenza nel termine indicato nella stessa e anche attraverso comportamenti concludenti, alla diffida e al suo effetto risolutivo. (Rigetta, App. Brescia, 22/06/2010)

FONTI CED Cassazione, 2016

 

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 14-10-2015, n. 20768.

In caso d’intervenuta risoluzione del contratto, sia legale che giudiziale, la parte a favore della quale si sono prodotti gli effetti risolutivi non può rinunciarvi, restando altrimenti leso l'affidamento legittimo del debitore sulla dissoluzione del contratto. (Cassa e decide nel merito, App. Firenze, 30/04/2014)

FONTI CED Cassazione, 2015.

 

 

Secondo l’art. 1455 la risoluzione non può essere chiesta se l’inadempimento ha scarsa importanza per l’interesse della parte. Ma come si fa a desumere l’importanza dell’inadempimento?

 

Cass. civ. Sez. II, 27-05-2015, n. 10995

In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. (In applicazione del principio esposto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, in un caso di vendita con riserva di proprietà, aveva valutato l'importanza dell'inadempimento avendo riguardo sia del numero delle rate scadute e non pagate al momento della domanda, sia dell'intenzione manifestata dal compratore prima del giudizio di non voler provvedere al pagamento dei ratei successivi). (Rigetta, App. Torino, 10/02/2009)

FONTI CED Cassazione, 2015.

 

La quantificazione del risarcimento del danno in caso di risoluzione del contratto di locazione; un simile principio è probabilmente applicabile nella risoluzione dei contratti di durata.

 

Cass. civ. Sez. III, 13-02-2015, n. 2865

Il locatore che abbia chiesto e ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per la anticipata cessazione del rapporto di locazione, da individuare nella mancata percezione dei canoni di locazione concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore. L'ammontare del danno risarcibile costituisce valutazione del giudice di merito che terrà conto di tutte le circostanze del caso concreto. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 06/06/2011)

FONTI. CED Cassazione, 2015

 

 

Abbiamo visto che si può chiedere l’adempimento del contratto ma poi si può cambiare idea e chiedere la risoluzione, e quando “ si cambia idea” nel giudizio si possono chiedere anche i danni e le restituzioni delle prestazioni già eseguite.

 

Cass. civ. Sez. Unite, 11-04-2014, n. 8510.

La parte che, ai sensi dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, può domandare, contestualmente all'esercizio dello "ius variandi", oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale. (Rigetta e rimette sez. semplici, App. Trieste, 24/01/2012)

FONTI CED Cassazione, 2014

 

La richiesta di risarcimento danni presuppone, implicitamente, la richiesta di risoluzione del contratto? No.

 

Cass. civ. Sez. II, 24-03-2014, n. 6886.

Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela. (Cassa con rinvio, App. Milano, 11/12/2007)

FONTI CED Cassazione, 2014.

 

La congruità del termine dei 15 gg. nella diffida ad adempiere che possono essere troppi o troppo pochi.


Cass. civ. Sez. I, 23-05-2014, n. 11493

In materia di diffida ad adempiere, il giudizio sulla congruità del termine di quindici giorni previsto dall'art. 1454 cod. civ. non può essere unilaterale ed avere ad oggetto esclusivamente la situazione del debitore, ma deve prendere in considerazione anche l'interesse del creditore all'adempimento ed il sacrificio che egli sopporta per l'attesa della prestazione.

Ne consegue che la valutazione di adeguatezza va commisurata - tutte le volte in cui l'obbligazione del debitore sia divenuta attuale già prima della diffida - non rispetto all'intera preparazione all'adempimento, ma soltanto rispetto al completamento di quella preparazione che si presume in gran parte compiuta, non potendo il debitore, rimasto completamente inerte sino al momento della diffida, pretendere che il creditore gli lasci tutto il tempo necessario per iniziare e completare la prestazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito rilevando che nella valutazione della congruità del termine di quindici giorni assegnato alla promittente venditrice di un contratto preliminare di vendita immobiliare con la diffida ad adempiere doveva tenersi conto dell'enorme lasso di tempo anteriore alla notifica della diffida, quantificabile in circa sette anni, nel corso del quale la stessa ben avrebbe avuto la possibilità di compiere nei registri immobiliari le necessarie visure e, quindi, effettuare, una volta ricevuta la diffida, il pagamento necessario al fine di liberare l'immobile dalle formalità trascritte). (Cassa con rinvio, App. Potenza, 14/01/2008) FONTI CED Cassazione, 2014

 

 

Cass. civ. Sez. II, 06-11-2012, n. 19105 (rv. 624193)

In tema di diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454, secondo comma, cod. civ., il termine assegnato al debitore, cui è strumentalmente collegata la risoluzione di diritto del contratto, può essere anche inferiore a quindici giorni, non ponendo detta norma una regola assoluta, purché tale minor termine risulti congruo per la natura del contratto o secondo gli usi, costituendo, in ogni caso, l'accertamento della congruità del termine giudizio di fatto di competenza del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se esente da errori logici e giuridici. (Rigetta, App. Firenze, 19/10/2005)

FONTI CED Cassazione, 2012.

 

La clausola risolutiva espressa ex art. 1456 presuppone comunque un inadempimento che porta alla risoluzione, è chiaro che mancando l’uso della clausola non produce la risoluzione del contratto. In questa massima, però, si va oltre, se l’evento oggetto della clausola è tenuto dal debitore ma questo comportamento è comunque conforme a buona fede, la risoluzione non opera.

 

 

Cass. civ. Sez. I, 23-11-2015, n. 23868.

L'agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicché, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva negato l'inadempimento della licenziataria di un marchio per non aver inviato alla concedente il pattuito estratto conto semestrale, assumendo che l'emissione di un'unica fattura nell'ultimo giorno di quel semestre ne faceva ritenere ragionevole la trasmissione in quello successivo). (Rigetta, App. Torino, 26/04/2010)

FONTI CED Cassazione, 2015.

 

Altra massima interessante, sia perché descrive gli effetti della clausola risolutiva espressa, sia perché pone in evidenza che le parti potrebbero aver inteso la clausola come condizione risolutiva del contratto.

 

La clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) è la clausola con la quale le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga adempiuta secondo le modalità stabilite. In tal caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte non inadempiente (la quale ha diritto di scegliere tra il mantenimento del contratto e la sua risoluzione) dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Pertanto, in materia di contratti, stabilire se sussista una condizione risolutiva o una clausola risolutiva espressa dipende dall’interpretazione della volontà delle parti, rimessa al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nella misura in cui sia informata ad erronei criteri giuridici o non sorretto da una motivazione logicamente adeguata. FONTI Notariato, 2014, 6, 363

 

La clausola risolutiva espressa può applicarsi ai contratti non sinallagmatici?

 

Cass. civ. Sez. II, 20-06-2014, n. 14120

In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire "ipso iure", senza valutazione di gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus". (Cassa con rinvio, App. Salerno, 20/11/2007) FONTI CED Cassazione, 2014.

 

Se in un contratto è contenuta una clausola risolutiva espressa e di fronte a un inadempimento l’altra parte non se ne avvale, vuol forse dire che ha rinunciato ad avvalersene?

 

Cass. civ. Sez. II, 31-10-2013, n. 24564

In merito alla clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che può manifestarsi tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non implica l'eliminazione della predetta clausola per modificazione della disciplina contrattuale. Altresì, tale tolleranza non è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza evidenzi l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento. FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica, 2013.

 

 

Come già accennato prima, non basta che si verifichi il fatto previsto dalla clausola per poter giungere alla risoluzione del contratto, è anche necessaria l’imputabilità dell’inadempimento che però non può essere desunto da comportamenti successivi all’inadempimento che ha portato all’uso della clausola.

 

Cass. civ. Sez. III, 27-08-2013, n. 19602

Posto che la clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo dì colpa, tale accertamento non può essere condotto con riferimento a comportamenti delle parti successivi al suo verificarsi, i quali sono semmai suscettibili di assumere solo l'eventuale significato di evidenziare per facta concludentia, ex latere della parte che può dichiarare di volersi avvalere della clausola ed ancora non l'abbia fatto, il valore di rinuncia ad esercitare il diritto di avvalersene.

FONTI Foro It., 2013, 12, 3459.

 

In tutti i casi di risoluzione l’inadempimento deve essere imputabile.

 

Cass. civ. Sez. II, 13-03-2006, n. 5407

Anche ai fini dell'accertamento della risoluzione di diritto, conseguente a diffida senza esito intimata dalla parte adempiente, il Giudice è tenuto comunque a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi ed oggettivi, dell'inadempimento, considerato che l'art. 1454 c.c., quando fa riferimento alla parte "inadempiente", presuppone che l'inadempimento si sia già manifestato con tutti i suoi connotati ed accorda alla parte adempiente, quale alternativa alla facoltà di adire il Giudice per ottenere la sentenza costitutiva ex art. 1453 c.c., una possibilità di autotutela che, pur costituendo esercizio di un diritto potestativo, non è rimessa al mero arbitrio.

Occorre, infatti, che l'inadempienza, già manifestatasi, per la cui cessazione l'intimante accorda un termine perentorio oltre il quale la stessa non è più tollerata, risponda agli ordinari ed indispensabili requisiti di imputabilità ed importanza ex art. 1455 c.c., la cui sussistenza va valutata all'atto dell'intimazione.

FONTI Obbl. e Contr., 2006, 12.

 

L’eccezione d’inadempimento (art. 1460) contraria a buona fede. In generale e un caso specifico.

 

 

Cass. civ. Sez. II, 27-03-2013, n. 7759

Il giudice è chiamato a svolgere una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avendo riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, con l'effetto che qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 cod. civ., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c., comma 2.

FONTI Notariato, 2013, 3, 248

 

 

 

Cass. civ. Sez. lavoro, 05-03-2015, n. 4474

In tema di eccezione "inadimplenti non est adimplendum", è contrario a buona fede e, quindi, illegittimo, ai sensi dell'art. 1460, secondo comma, cod. civ., il rifiuto del lavoratore di accettare la nuova sede di lavoro a fronte dell'inadempimento del datore, il quale abbia omesso di erogargli una somma a titolo di risarcimento del danno derivante della declaratoria di nullità del termine apposto al contratto, giacché l'inadempimento in questione, non riguardando il corrispettivo della prestazione, non inerisce direttamente al sinallagma fra le obbligazioni facenti capo alle parti del rapporto di lavoro. (Rigetta, App. Perugia, 16/05/2008)

FONTI CED Cassazione, 2015.

 


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