Giurisprudenza

Sulla solidarietà in generale non vi sono sentenze che affrontano questioni definitore, perché il concetto è indiscusso; si riportano alcune massime che dispongono circa alcune ipotesi dubbie circa l’esistenza del rapporto di solidarietà.

Cass. civ. Sez. V, 19-11-2014, n. 24624

Imposta successione e donazione

In tema di imposta di successione, opera il principio della solidarietà passiva tra coeredi a prescindere dalla circostanza che si versi in ipotesi di successione testamentaria. Lo ha stabilito la Suprema Corte con sentenza 19 novembre 2014, n. 24624. FONTI Quotidiano Giuridico, 2014

 

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 05-11-2014, n. 23522

Consulente tecnico, custode ed altri ausiliari del giudice.

Il decreto che, liquidato il compenso al consulente tecnico d'ufficio, lo ha posto a carico delle parti tra loro in solido, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa salvi i rapporti interni con il soccombente ove non espressamente modificato in sede di regolamento delle spese di lite dal giudice nella sentenza che definisce il giudizio nel cui corso la consulenza è stata espletata.

FONTI Quotidiano Giuridico, 2014

 

Cass. civ. Sez. II, 23-05-2014, n. 11549

Contratto preliminare e Vendita in genere

Nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale "unicum", ogni comproprietario non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui, cioè la prestazione del consenso degli altri comproprietari, sicché, attesa l'unitarietà della prestazione dei venditori, l'obbligo di prezzo è indivisibile per volontà negoziale e ciascun venditore può esigere l'intero a titolo solidale. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 07/06/2007)

FONTI CED Cassazione, 2014

 

Sulla ratio della presunzione di solidarietà.

 

Cass. civ. Sez. III, 06-09-2012, n. 14930

La ratio dell'art. 1294 c.c. è quella di tutelare l'interesse del creditore a disporre, stante l'art. 1292 c.c., della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto, qualora più di uno siano gli obbligati e le parti contrattualmente nella loro autonomia abbiano previsto una non parzialità dell'assunta obbligazione.

FONTI Contratti, 2013

 

L’art. 1294 c.c. pone la presunzione generale di solidarietà dei condebitori, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. Se i titoli o i fatti generatori di responsabilità sono diversi, però, sorge il problema di stabilire se anche in questo caso c’è presunzione di solidarietà. La giurisprudenza sembra essere dell’opinione che vi sia presunzione di solidarietà anche in questi casi, ma vedi l’ultima sentenza riportata sull’argomento.

Cass. civ. Sez. III, 30-03-2010, n. 7618

Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Fattispecie relativa a danno patito dal traente un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, per il pagamento dello stesso a soggetto estraneo al rapporto cartolare, a seguito di riconoscibile falsificazione nel nome del beneficiario, quale evento determinato dalle condotte inadempienti rispettivamente tenute, nonostante l'evidente alterazione del titolo, da due diversi istituti di credito, avendo l'uno posto l'assegno all'incasso e l'altro presentatolo in stanza di compensazione). (Cassa con rinvio, App. Roma, 02/09/2004) FONTI CED Cassazione, 2010

 

Cass. civ. Sez. I Sent., 10-09-2007, n. 18939 (rv. 598893)

Nell'ambito di un'obbligazione il principio, previsto dall'art. 1294 c.c., secondo cui i condebitori sono tenuti in solido, ove dalla legge non risulti altrimenti, non è escluso per il fatto che i titoli della responsabilità facenti capo ai coobbligati siano diversi, l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in una causa promossa da una società cooperativa nei confronti dei propri amministratori per inosservanza dei doveri inerenti alla carica - aveva riconosciuto, nella determinazione del danno, il concorso della responsabilità degli amministratori per fatto illecito con quella contrattuale di terzi in relazione ad un contratto di appalto). (Rigetta, App. Roma, 11 Febbraio 2003) FONTI Mass. Giur. It., 2007.

 

Cass. civ. Sez. V, 25-06-2003, n. 10082

Il rapporto che si costituisce tra il sostituto d'imposta e il sostituito è quello dell'obbligazione solidale passiva con il fisco, con la conseguente applicabilità dei principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello di cui all'art. 1306 c.c., riguardante l'estensione del giudicato; a tale conclusione non è di ostacolo né la diversità della fonte normativa delle obbligazioni relative a sostituto e sostituito, né il carattere meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all'altra; infatti, a parte l'espressa previsione della solidarietà nella fase della riscossione - pur limitata al caso della ritenuta d'imposta - di cui all'art. 35 D.P.R. n. 602 del 1973, che male si adatta alla concezione autonomistica dei due rapporti di obbligazione, nella specie opera la presunzione, stabilita dall'art. 1294 c.c., secondo la quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, e ciò in ragione dell'unicità della prestazione, almeno fino a concorrenza della ritenuta dovuta dal sostituto (nell'applicare tale principio, peraltro, la corte ha escluso l'operatività dell'art. 1306 atteso che tale richiesta, fatta dal debitore solidale, era stata formulata per la prima volta nel giudizio di cassazione, e ha negato, tra l'altro, la possibilità di produrre la copia della sentenza invocata, atteso che, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., non è consentita in sede di legittimità).

FONTI Mass. Giur. It., 2003

Come accentato in precedenza c’è però questa sentenza del 2014 dove sembra emergere un principio diverso; in definitiva, nonostante le sentenze prima riportate, non si può desumere con assoluta certezza che quando vi siano titoli di responsabilità diversi c’è comunque solidarietà. Sembra infatti che la cassazione riconosca o escluda la solidarietà quando i titoli sono diversi non in applicazione di un principio generale, ma caso per caso guardando la situazione concreta; in questa sentenza la solidarietà è esclusa, pur essendovi stata una delega.

Cass. civ. Sez. I, 27-01-2014, n. 1636

Non è configurabile la responsabilità solidale del consorzio costituito in forma di cooperativa a responsabilità limitata, in caso di inadempimento delle obbligazioni contratte in nome proprio da una cooperativa consorziata delegata all'esecuzione di opere ad essa commissionate. FONTI Foro It., 2014, 12, 1, 3576.

 

L’art. 1295 c.c. si riferisce al fenomeno della rifrazione dell’obbligazione solidale. In altre parole se un muore in debitore in solido i suoi eredi non diventano debitori in solido, ma risponderanno solo per le loro quote, se non diversamente stabilito. Il principio è poi affermato anche dalla cassazione.

 

Cass. civ. Sez. V, 22-10-2014, n. 22426

Per il debito ereditario conseguente al recupero nei confronti del de cuius della maggiore imposta di registro non trova applicazione l'art. 65 del D.P.R. n. 600/73, previsto per le imposte sui redditi, e neppure l'art. 36 del D.Lgs. n. 346/90. Pertanto, gli eredi, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, sono tenuti al pagamento del tributo solo pro quota ai sensi degli artt. 752 e 1295 c.c.

FONTI Notariato, 2014, 6, 683

 

 

Chiudendo il discorso sulla presunzione di solidarietà viene da chiedersi se vi è anche presunzione di solidarietà attiva quando abbiamo lo stesso titolo generatore, la medesima prestazione e pluralità di soggetti, che, senza dubbio, danno luogo a solidarietà passiva per la presunzione dell’art. 1294. La risposta è senz’altro negativa.

 

Cass. civ. Sez. III, 07-02-2014, n. 2822

La solidarietà attiva fra più creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"). (Rigetta, App. Potenza, 15/11/2007) FONTI CED Cassazione, 2014.


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