Giurisprudenza.

 

Sulla definizione di consumatore e professionista, il codice del consumo non trova applicazione quando entrambe le parti sono professionisti.

 

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 19-01-2016, n. 780

Nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente l'attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente. (Nella specie, l'avvocato aveva prestato patrocinio in un procedimento tributario avente ad oggetto la pretesa tributaria nei confronti del cliente in qualità di socio ed amministratore unico di una società di capitali). (Regola competenza)

FONTI CED Cassazione, 2016.

 

 

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 31-07-2014, n. 17466

Per assumere la qualifica di professionista, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non è necessario che il soggetto stipuli il contratto nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma è sufficiente che lo concluda al fine dello svolgimento o per le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale, sicché non può invocare il foro del consumatore l'avvocato che abbia acquistato riviste giuridiche in abbonamento o programmi informatici per la gestione di uno studio legale. (Regola competenza) FONTI CED Cassazione, 2014.

 

 

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 12-03-2014, n. 5705

La qualifica di consumatore di cui all'art 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33 del citato d.lgs. - spetta alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso. Ne consegue che non rileva in modo decisivo, al fine di escludere la sussistenza di un rapporto di consumo, la sola circostanza che la parte, nel concludere il contratto con il professionista, si sia qualificata come "avvocato". (Regola competenza)

FONTI CED Cassazione, 2014


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