Giurisprudenza
Sulle
caratteristiche dell’ente pubblico.
Cass. civ. Sez. I Sent., 26-07-2007, n. 16600
Nel caso di costituzione da parte di
un Comune di un ente per manifestazioni teatrali, la natura pubblica del
primo non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica al secondo e
neppure rileva - per escludere la natura privata - che esso persegua
finalità non di lucro, mentre, al di là della varianti di ciascuna
figura, i caratteri distintivi dell'ente pubblico sono da rinvenirsi,
più che nei fini di pubblico interesse da esso perseguiti, nello
speciale regime giuridico che li contraddistingue e nell'inserimento
istituzionale, variamente atteggiato, delle persone giuridiche pubbliche
nell'organizzazione della P.A. come organismi ausiliari per il
raggiungimento di finalità di interesse generale, con conse-guente
collocazione delle medesime in una posizione giu-ridica implicante, da
un lato, l'attribuzione di poteri e prerogative analoghi a quelli dello
Stato e degli enti territoriali e, dall'altro, l'assoggettamento ad un
si-stema di controlli inversamente proporzionale all'autonomia
dell'ente, ma in ogni caso di un certo grado di intensità, nonché di
ingerenza nella gestione dell'ente. (Cassa e decide nel merito, App.
Palermo, 4 Novembre 2002) FONTI Mass. Giur. It., 2007
Sulla capacità
contrattuale della pubblica amministrazione.
Cons. Stato Sez. V Sent., 01-03-2010,
n. 1156
La capacità della pubblica
amministrazione di stipulare contratti, correlata alla soggettività
giuridica riconosciuta ai sensi dell’ art. 11 c.c. secondo le leggi e
gli usi osservati come diritto pubblico, sussiste solo quando sia
esercitata conformemente alle procedure definite dal legislatore e,
nella specie, avuto riguardo al processo di privatizzazione in atto, per
espressa volontà del legislatore, alla delibera autovincolante per
l’amministrazione, per il perseguimento di finalità di pubblico
interesse. La mancanza di capacità dell’amministrazione non può, nella
fattispecie, essere giudicata alla stregua di una causa di annullamento
del contratto ai sensi dell’ art. 1425 c.c. poiché il minor rigore con
cui l’ordinamento giudica la causa di invalidità, in ragione della
necessità di preservare l’apprezzamento discrezionale del contraente
privato portatore dell’interesse leso, non ricorre nel caso in cui
l’assenza di capacità del soggetto pubblico dipenda dalla violazione di
norme dettate nel pubblico interesse che concernono, in definitiva,
l’ordine pubblico economico.
FONTI Massima redazionale, De Agostini
giuridica 2010 |
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