Giurisprudenza

Sulle caratteristiche dell’ente pubblico.

 

Cass. civ. Sez. I Sent., 26-07-2007, n. 16600

Nel caso di costituzione da parte di un Comune di un ente per manifestazioni teatrali, la natura pubblica del primo non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica al secondo e neppure rileva - per escludere la natura privata - che esso persegua finalità non di lucro, mentre, al di là della varianti di ciascuna figura, i caratteri distintivi dell'ente pubblico sono da rinvenirsi, più che nei fini di pubblico interesse da esso perseguiti, nello speciale regime giuridico che li contraddistingue e nell'inserimento istituzionale, variamente atteggiato, delle persone giuridiche pubbliche nell'organizzazione della P.A. come organismi ausiliari per il raggiungimento di finalità di interesse generale, con conse-guente collocazione delle medesime in una posizione giu-ridica implicante, da un lato, l'attribuzione di poteri e prerogative analoghi a quelli dello Stato e degli enti territoriali e, dall'altro, l'assoggettamento ad un si-stema di controlli inversamente proporzionale all'autonomia dell'ente, ma in ogni caso di un certo grado di intensità, nonché di ingerenza nella gestione dell'ente. (Cassa e decide nel merito, App. Palermo, 4 Novembre 2002) FONTI  Mass. Giur. It., 2007 

 

Sulla capacità contrattuale della pubblica amministrazione.

 

Cons. Stato Sez. V Sent., 01-03-2010, n. 1156

La capacità della pubblica amministrazione di stipulare contratti, correlata alla soggettività giuridica riconosciuta ai sensi dell’ art. 11 c.c. secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico, sussiste solo quando sia esercitata conformemente alle procedure definite dal legislatore e, nella specie, avuto riguardo al processo di privatizzazione in atto, per espressa volontà del legislatore, alla delibera autovincolante per l’amministrazione, per il perseguimento di finalità di pubblico interesse. La mancanza di capacità dell’amministrazione non può, nella fattispecie, essere giudicata alla stregua di una causa di annullamento del contratto ai sensi dell’ art. 1425 c.c. poiché il minor rigore con cui l’ordinamento giudica la causa di invalidità, in ragione della necessità di preservare l’apprezzamento discrezionale del contraente privato portatore dell’interesse leso, non ricorre nel caso in cui l’assenza di capacità del soggetto pubblico dipenda dalla violazione di norme dettate nel pubblico interesse che concernono, in definitiva, l’ordine pubblico economico.

FONTI Massima redazionale, De Agostini giuridica 2010 


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