Giurisprudenza

La legittima difesa è una scriminante che opera anche in sede civile, dove, tuttavia può riscontrarsi in casi che potrebbero non  costituire illecito penale, come nella sentenza riportata di seguito.

Cass. civ. Sez. III, 28-08-2009, n. 18799

La legittima difesa di cui all'art. 2044 cod. civ., idonea ad escludere la responsabilità per fatto illecito, esige il concorso di due elementi: la necessità di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale d'una offesa ingiusta, e la proporzione tra l'offesa e la difesa.

Tali elementi debbono ritenersi sussistenti nel caso in cui il creditore impedisca di fatto al debitore, minacciando azioni giudiziarie, la dispersione dei propri beni mobili attraverso l'alienazione a terzi. (In applicazione di questo principio, la Corte ha confermato la sentenza di merito, la quale non aveva ravvisato alcuna responsabilità civile nella condotta del creditore che, dopo avere ottenuto un sequestro conservativo su capi di bestiame del debitore, ma prima che questo potesse essere eseguito, aveva impedito che i beni sequestrati fossero consegnati ad un terzo acquirente, minacciando azioni giudiziarie). (Rigetta, App. Trieste, 07/12/2004)

FONTI Mass. Giur. It., 2009.

 

La legittima difesa, come detto, trova le stesse regole in ambito civile e penale, tuttavia è anche vero che i sistemi probatori del processo penale e civile sono diversi, e un soggetto che potrebbe essere giudicato non punibile in sede penale per legittima difesa, potrebbe, invece, essere ritenuto responsabile in sede civile.

 

Cass. civ. Sez. III, 25-02-2009, n. 4492

In tema di risarcimento dei danni, l'art. 2044 cod. civ. rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa, quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, all'art. 52 cod. pen., che richiede la sussistenza della necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempreché vi sia proporzionalità tra la difesa e l'offesa, da valutarsi "ex ante".

L'identità concettuale tra l'art. 52 cod. pen. e l'art. 2044 cod. civ., deve, comunque, confrontarsi, oltre che con il "favor rei" che ha valenza generale in materia penale, con le diverse regole che presiedono la formazione della prova nel processo civile e penale, con la conseguenza che, mentre nel giudizio penale la "semiplena probatio" in ordine alla sussistenza della scriminante comporta l'assoluzione dell'imputato ex art. 530, terzo comma, cod. proc. pen., nel giudizio civile il dubbio si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad uno scontro fisico in conseguenza del quale entrambe le parti avevano riportato lesioni personali, aveva ritenuto che, nell'incertezza della dinamica dei fatti, dovesse presumersi una legittima difesa reciproca). (Cassa con rinvio, App. Trieste, 23/08/2004) FONTI Mass. Giur. It., 2009

 

Mentre la legittima difesa, se esistente, esclude il risarcimento del danno, non altrettanto accade nel caso di eccesso di legittima difesa che seppure potrebbe portare all’assoluzione dell’imputato in sede penale potrebbe, invece, essere causa di risarcimento del danno in sede civile.

Cass. civ. Sez. III, 25-05-2000, n. 6875

L'art. 2044 c.c. , disponendo che la responsabilità per danni sia esclusa quando il danno è arrecato per difendere sé od altri contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che vi sia proporzione tra difesa e offesa, scrimina il fatto nella sua interezza. In tal modo si differenzia dall'eccesso colposo di legittima difesa nel quale, venendo a mancare il requisito della proporzionalità, vi è come conseguenza che la reazione difensiva, per effetto del suo trasmodare in eccesso, termina di essere legittima dando luogo ad un fatto illecito soggetto alla sanzione penale e fonte di obbligazione civile risarcitoria.

FONTI  Mass. Giur. It., 2000.