Giurisprudenza
Dei diritti
esercitabili in caso di assenza.
Cass. civ., 14-01-1983, n. 299
La disciplina dell'immissione
temporanea nel possesso di beni della persona scomparsa e
dell'ammissione all'esercizio temporaneo dei diritti dipendenti dalla di
lui morte, dettata dall'art. 50 c.c. per il caso di dichiarazione di
assenza dello scomparso medesimo, riguarda esclusivamente il patrimonio
dell'assente al momento della scomparsa, ed è diretta a tutelare le
aspettative di eredi od altri interessati su detto patrimonio, mentre
non può implicare il sacrificio di ragioni di terzi, con l'introduzione
a loro carico di obblighi che risulterebbero insussistenti in caso di
ritorno dell'assente. Pertanto, deve escludersi che la dichiarazione di
assenza possa essere invocata dai presunti superstiti per conseguire,
sia pure in via provvisoria, prestazioni pensionistiche indirette da
parte di enti previdenziali (nella specie, ENPAM).
FONTI Foro It., 1983, 1, 2193
Sulla competenza
territoriale.
Cass. civ. Sez. I, 20-06-1962, n. 1588
A norma del combinato disposto
degli artt. 48 e 58 c.c. , competente a dichiarare la morte presunta è
il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello
scomparso. Poiché per "tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima
residenza" deve intendersi quello dell'ultimo domicilio o dell'ultima
residenza dello scomparso nel territorio della Repubblica, ove questi
luoghi non siano conosciuti, la competenza a pronunziare la
dichiarazione di morte presunta spetta, in analogia a quanto
dispone l'art. 18 c.p.c. , al tribunale del luogo in cui risiede colui
che ha chiesto tale dichiarazione.
FONTI Mass. Giur. It., 1962 |
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