Giurisprudenza

Dei diritti esercitabili in caso di assenza.

Cass. civ., 14-01-1983, n. 299

La disciplina dell'immissione temporanea nel possesso di beni della persona scomparsa e dell'ammissione all'esercizio temporaneo dei diritti dipendenti dalla di lui morte, dettata dall'art. 50 c.c. per il caso di dichiarazione di assenza dello scomparso medesimo, riguarda esclusivamente il patrimonio dell'assente al momento della scomparsa, ed è diretta a tutelare le aspettative di eredi od altri interessati su detto patrimonio, mentre non può implicare il sacrificio di ragioni di terzi, con l'introduzione a loro carico di obblighi che risulterebbero insussistenti in caso di ritorno dell'assente. Pertanto, deve escludersi che la dichiarazione di assenza possa essere invocata dai presunti superstiti per conseguire, sia pure in via provvisoria, prestazioni pensionistiche indirette da parte di enti previdenziali (nella specie, ENPAM).

FONTI  Foro It., 1983, 1, 2193 

 

Sulla competenza territoriale.

 

Cass. civ. Sez. I, 20-06-1962, n. 1588

A norma del combinato disposto degli artt. 48 e 58 c.c. , competente a dichiarare la morte presunta è il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. Poiché per "tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza" deve intendersi quello dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso nel territorio della Repubblica, ove questi luoghi non siano conosciuti, la competenza a pronunziare la dichiarazione di morte presunta spetta, in analogia a quanto dispone l'art. 18 c.p.c. , al tribunale del luogo in cui risiede colui che ha chiesto tale dichiarazione.

FONTI Mass. Giur. It., 1962 


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