Giurisprudenza

La definizione di obbligazione divisibile e indivisibile fornita dalla cassazione.

 

Cass. civ. Sez. III, 07-02-2014, n. 2822

L'obbligazione è indivisibile ai sensi dell'art. 1316 cod. civ. solo quando la prestazione abbia per oggetto una cosa o un atto che non è suscettibile di divisione per sua natura (oggettivamente indivisibile) o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti (soggettivamente indivisibile).

Ne consegue che è divisibile l'obbligazione di risarcimento del danno in forma specifica nascente da un atto di transazione e avente ad oggetto lavori di sistemazione di terreni, se tale fu la volontà delle parti e se sia i terreni che la prestazione dovuta sono frazionabili. (Rigetta, App. Potenza, 15/11/2007)

FONTI CED Cassazione, 2014

Alcuni casi di obbligazioni considerate indivisibili.

Cass. civ. Sez. II, 23-05-2014, n. 11549

Nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale "unicum", ogni comproprietario non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui, cioè la prestazione del consenso degli altri comproprietari, sicché, attesa l'unitarietà della prestazione dei venditori, l'obbligo di prezzo è indivisibile per volontà negoziale e ciascun venditore può esigere l'intero a titolo solidale. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 07/06/2007)

FONTI CED Cassazione, 2014.

 

Cass. civ. Sez. II, 20-06-2013, n. 15545.

La stipulazione di due contratti preliminari di vendita cumulativa, aventi ad oggetto beni immobili considerati come un "unicum", con la pattuizione di un solo prezzo, può essere ricondotta ad una unitaria manifestazione negoziale facente capo ad un contratto preliminare complesso, avente ad oggetto una prestazione unica ed inscindibile, disciplinata dall'art. 1316 cod. civ.; ne consegue che l'impossibilità di distinguere la parte di prezzo riferibile all'una o all'altra promessa di vendita non determina la nullità dei preliminari medesimi. (Rigetta, App. Firenze, 16/06/2006) FONTI CED Cassazione, 2013.

 

Un caso interessante; gli eredi creditori non sono mai considerati creditori con solidarietà attiva, ma la cosa cambia quando la prestazione è indivisibile, perché in questi casi al singolo erede dovrà, se lo richiede, essere corrisposto l’intero.

 

Cass. civ. Sez. III, 16-04-2013, n. 9158

Tra gli eredi non esiste mai un rapporto di solidarietà attiva per i crediti, salvo che si tratti di obbligazioni indivisibili, configurabili, ex art. 1316 c.c., ogni qualvolta la prestazione abbia per oggetto una cosa o un atto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.

Il singolo erede, pertanto, può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario, ove il titolo esecutivo riconosca quest'ultimo ed anche quando la condanna sia pronunciata nei confronti di tutti i coeredi, ma senza espressa specificazione né di una limitazione per quote, né di una solidarietà attiva. FONTI Massima redazionale de Agostini giuridica  2013

 

Cass. civ. Sez. III, 16-04-2013, n. 9158

Ciascun coerede, ove il titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione ereditaria, riconosca un determinato credito del "de cuius", senza nessuna limitazione per quote, né previsione di una solidarietà attiva, può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario. (Cassa con rinvio, Trib. Milano, 17/07/2006) FONTI CED Cassazione, 2013


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