Giurisprudenza Sui rapporti tra
prescrizione ordinaria e presuntiva. Si intende come la prescrizione
presuntiva sia diversa dalla estintiva, tanto che le due eccezioni sono
sostanzialmente inconciliabili tra loro.
Cass. civ. Sez. III, 26-08-2013, n. 19545.
L'eccezione di prescrizione presuntiva
e l'eccezione di prescrizione estintiva non sono reciprocamente
fungibili, né rappresentano espressioni di un'attività difensiva
sostanzialmente unitaria, costituendo, invece, rispettivamente, una
difesa fondata su una mera presunzione legale di avvenuta estinzione del
diritto azionato dalla controparte e una difesa volta a determinare
l'estinzione dell'avverso diritto.
Ne consegue che, proposta
originariamente la prima, non è consentito alla stessa parte invocare in
suo luogo, nel corso del giudizio di rinvio, la seconda, o viceversa.
(Rigetta, App. Firenze, 07/01/2010)
FONTI CED Cassazione, 2013
Cass. civ. Sez. II, 02-12-2013, n.
26986
In tema di prescrizione presuntiva,
l'affermazione del debitore in ordine all'insussistenza della
obbligazione di pagamento (nella specie, il compenso spettante ad un
professionista per la sua opera) è inconciliabile con la proposizione
della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata estinzione
di essa. (Rigetta, App. Napoli, 21/04/2006) FONTI CED Cassazione,
2013
Cass. civ. Sez. VI, 08-05-2014, n.
9930
In tema di prescrizione presuntiva,
non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art.
2959 c.c. l'ammissione del debitore che l'obbligazione non è stata
estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio, assumendo
valore, in questo caso, solo ad interrompere il corso
della prescrizione ai sensi dell' art. 2944 c.c.
FONTI Quotidiano Giuridico, 2014 |
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