Giurisprudenza

Sui rapporti tra prescrizione ordinaria e presuntiva. Si intende come la prescrizione presuntiva sia diversa dalla estintiva, tanto che le due eccezioni sono sostanzialmente inconciliabili tra loro.

 

Cass. civ. Sez. III, 26-08-2013, n. 19545.

L'eccezione di prescrizione presuntiva e l'eccezione di prescrizione estintiva non sono reciprocamente fungibili, né rappresentano espressioni di un'attività difensiva sostanzialmente unitaria, costituendo, invece, rispettivamente, una difesa fondata su una mera presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte e una difesa volta a determinare l'estinzione dell'avverso diritto.

Ne consegue che, proposta originariamente la prima, non è consentito alla stessa parte invocare in suo luogo, nel corso del giudizio di rinvio, la seconda, o viceversa. (Rigetta, App. Firenze, 07/01/2010)

FONTI  CED Cassazione, 2013 

 

 

Cass. civ. Sez. II, 02-12-2013, n. 26986

In tema di prescrizione presuntiva, l'affermazione del debitore in ordine all'insussistenza della obbligazione di pagamento (nella specie, il compenso spettante ad un professionista per la sua opera) è inconciliabile con la proposizione della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata estinzione di essa. (Rigetta, App. Napoli, 21/04/2006) FONTI  CED Cassazione, 2013 

 

 

Cass. civ. Sez. VI, 08-05-2014, n. 9930

In tema di prescrizione presuntiva, non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c. l'ammissione del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio, assumendo valore, in questo caso, solo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell' art. 2944 c.c.

FONTI Quotidiano Giuridico, 2014 


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