Giurisprudenza
L’effetto della ratifica.
La ratifica sana, con efficacia
retroattiva, il difetto di potere rappresentativo del "falsus
procurator" e tale regime giuridico, in mancanza di clausole o
condizioni che ne conformino diversamente l'efficacia, non è
modificabile in via interpretativa. FONTI CED Cassazione, 2016
Il termine di prescrizione per far dichiarare l’inefficacia del
contratto concluso dal falso rappresentante.
Cass. civ. Sez. II, 23-05-2016, n. 10600
L'azione che tende a far dichiarare
l'inefficacia del negozio nei riguardi del preteso rappresentato non è
soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 1442 c.c.,
che colpisce solo l'azione di annullamento, ed è invece
imprescrittibile. (Rigetta, App. Trento, 10/03/2011)
FONTI CED Cassazione, 2016.
L’inefficacia del contratto stipulato
dal falso rappresentante può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Cass. civ. Sez. Unite, 03-06-2015, n. 11377
In tema di contratto stipulato da
"falsus procurator", la deduzione del difetto o del superamento del
potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da
parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la
sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome
altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti
del rappresentato, sicché il giudice deve tener conto della sua assenza,
risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di
parte. (Cassa con rinvio, App. Bolzano, 26/01/2013)
FONTI CED Cassazione, 2015
Sulla forma della
ratifica al falsus procurator.
Cassazione civile , sez. III, sentenza
27.01.2011 n° 1181.
In tema di transazione, l'esistenza
del mandato a transigere o della ratifica di transazioni aventi ad
oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per i quali non è
richiesta la forma scritta, può essere desunta da elementi presuntivi, e
per quanto riguarda la ratifica, anche da facta concludentia, quale il
comportamento del "dominus negotii", che dimostri l'approvazione
dell'operato di chi abbia agito a suo nome pur in assenza di poteri
rappresentativi.
Cass. civ. Sez. II, 03-02-2011, n. 2572
La ratifica dell'operato del "falsus
procurator", pur non richiedendo l'impiego di formule particolari, per
considerarsi validamente effettuata in osservanza del disposto di
cui all'art. 1399, comma primo, cod. civ. , non solo deve rispondere
agli stessi requisiti di forma richiesti per l'atto posto in essere, ma
deve provenire dal "dominus".
Sulla
responsabilità del terzo contraente nei confronti del falso
rappresentato.
Cass. civ. Sez. III, 12-11-1998, n. 11453
Mentre la responsabilità del falsus
procurator nei confronti del terzo contraente incolpevole è
espressamente disciplinata dall'art. 1398 c.c., nessuna espressa
disposizione contempla la responsabilità del terzo contraente nei
confronti dello pseudo rappresentato, ingiustamente danneggiato dalla
stipulazione del contratto a suo falso nome, donde l'applicabilità, a
tale diverso rapporto, del generale divieto di neminem laedere, di cui
all'art. 2043 c.c., con conseguente previsione della necessità
dell'accertamento del dolo o della colpa, accertamento che costituisce
questione di fatto, come tale demandata al giudice di merito, e non
censurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente
motivata. FONTI Mass. Giur. It., 1998 .
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