Giurisprudenza

L’effetto della ratifica.


Cass. civ. Sez. I, 08-02-2016, n. 2403

La ratifica sana, con efficacia retroattiva, il difetto di potere rappresentativo del "falsus procurator" e tale regime giuridico, in mancanza di clausole o condizioni che ne conformino diversamente l'efficacia, non è modificabile in via interpretativa. FONTI CED Cassazione, 2016

 

Il termine di prescrizione per far dichiarare l’inefficacia del contratto concluso dal falso rappresentante.

 

Cass. civ. Sez. II, 23-05-2016, n. 10600

L'azione che tende a far dichiarare l'inefficacia del negozio nei riguardi del preteso rappresentato non è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 1442 c.c., che colpisce solo l'azione di annullamento, ed è invece imprescrittibile. (Rigetta, App. Trento, 10/03/2011)

FONTI CED Cassazione, 2016.

 

L’inefficacia del contratto stipulato dal falso rappresentante può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

 

Cass. civ. Sez. Unite, 03-06-2015, n. 11377

In tema di contratto stipulato da "falsus procurator", la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicché il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte. (Cassa con rinvio, App. Bolzano, 26/01/2013)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

 

Sulla forma della ratifica al falsus procurator.

 

Cassazione civile , sez. III, sentenza 27.01.2011 n° 1181.

In tema di transazione, l'esistenza del mandato a transigere o della ratifica di transazioni aventi ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per i quali non è richiesta la forma scritta, può essere desunta da elementi presuntivi, e per quanto riguarda la ratifica, anche da facta concludentia, quale il comportamento del "dominus negotii", che dimostri l'approvazione dell'operato di chi abbia agito a suo nome pur in assenza di poteri rappresentativi.

 

 

Cass. civ. Sez. II, 03-02-2011, n. 2572

La ratifica dell'operato del "falsus procurator", pur non richiedendo l'impiego di formule particolari, per considerarsi validamente effettuata in osservanza del disposto di cui all'art. 1399, comma primo, cod. civ. , non solo deve rispondere agli stessi requisiti di forma richiesti per l'atto posto in essere, ma deve provenire dal "dominus".
FONTI CED Cassazione, 2011 

 

Sulla responsabilità del terzo contraente nei confronti del falso rappresentato.

 

Cass. civ. Sez. III, 12-11-1998, n. 11453

Mentre la responsabilità del falsus procurator nei confronti del terzo contraente incolpevole è espressamente disciplinata dall'art. 1398 c.c., nessuna espressa disposizione contempla la responsabilità del terzo contraente nei confronti dello pseudo rappresentato, ingiustamente danneggiato dalla stipulazione del contratto a suo falso nome, donde l'applicabilità, a tale diverso rapporto, del generale divieto di neminem laedere, di cui all'art. 2043 c.c., con conseguente previsione della necessità dell'accertamento del dolo o della colpa, accertamento che costituisce questione di fatto, come tale demandata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivata. FONTI Mass. Giur. It., 1998 .

 


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