Giurisprudenza
Abbiamo visto che
la rescissione è vista con sfavore dal legislatore che sottopone la
relativa azione a brevissimi termini di prescrizione; essenziale
diviene, allora, stabilire se la rescissione ex art. 1448 c.c. (ultra
dimidium) contempli un’ipotesi di usura, rendendo così il contratto
nullo per contrarietà a norme imperative. La risposta della
giurisprudenza di merito è sostanzialmente positiva.
Trib. Avezzano, 04-03-2015
L'usura pecuniaria di interessi
presenta carattere oggettivo (art. 644, comma 1 e 3 primo periodo, c.p.)
e sanzione civilistica nell'art. 1815 c.c. L'usura, pur pecuniaria, non
ad interessi (seppur contro un capitale), invece, presenta sempre
carattere soggettivo, postulando la condizione di difficoltà economica o
finanziaria della persona pregiudicata, oltre che la sproporzione
rispetto al tasso medio praticato per operazioni analoghe sul mercato.
Secondo la corrente che ricostruisce il rimedio civilistico di tale
reato nella nullità virtuale, tali requisiti soggettivi ed oggettivi
sono sufficienti per determinare l'invalidità del contratto di scambio,
mentre per la corrente che rintraccia il suddetto rimedio nell'azione
di rescissione generale, è altresì necessario che ricorrano i
presupposti di sproporzione qualificata e di approfittamento di
cui all'art. 1448 c.c.
FONTI Sito Il caso.it, 2015
Trib. Bari, 20-03-2007
In un contratto a prestazioni
corrispettive in cui una delle prestazioni sia manifestamente
squilibrata, perché si possa invocare la fattispecie penale
di usura occorre che si dia prova sia dello stato di bisogno che
dell'approfittamento, quanto meno inteso come conoscenza del presupposto
soggettivo concernente l'altra parte.
Il rapporto di equilibrio tra le
prestazioni non costituisce un principio generale del diritto dei
contratti che il giudice può attuare al di là delle ipotesi in cui la
legge gli attribuisce espressamente tale potere, ossia nel giudizio
di rescissione e di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
L'equità è fonte di integrazione del contratto e non legittima un potere
correttivo del giudice allorquando la prestazione sia validamente
determinata dalle parti.
FONTI Obbl. e Contr., 2007, 8-9
Cass. pen. Sez. III, 26-10-2006, n.
2841
In tema di riduzione in schiavitù o in
servitù, la situazione di necessità della vittima costituisce il
presupposto della condotta approfittatrice dell'agente e, pertanto, tale
nozione non può essere posta a paragone con lo stato di necessità di
cui all'art. 54 cod. pen. , ma va piuttosto posta in relazione alla
nozione di bisogno indicata nel delitto di usura aggravata ( art. 644,
comma quinto, n. 3 cod. pen. ) o allo stato di bisogno utilizzato
nell'istituto della rescissione del contratto ( art. 1418 cod. civ.).
La situazione di necessità va, quindi,
intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o
morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà
personale: in altri termini, coincide con la definizione di "posizione
di vulnerabilità" indicata nella decisione quadro dell'Unione Europea
del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla
quale la legge 11 agosto 2003, n. 228 ha voluto dare attuazione.
(Rigetta, App. Catanzaro, 3 ottobre 2005)
FONTI CED Cassazione, 2007
Sullo stato di
bisogno nella rescissione.
Cass. civ. Sez. VI - 2, 05-06-2014, n.
12665
L'accertamento dello stato di bisogno,
ai fini della rescissione del contratto per lesione ai sensi dell'art.
1448 c.c., non deve necessariamente consistere in una vera e propria
situazione d'indigenza, essendo sufficiente anche una contingente
situazione di disagio economico, per carenza di liquidità, tale da non
consentire di far fronte ad impegni di pagamento con mezzi normali, così
determinando il soggetto passivo a stipulare atti dispositivi che,
altrimenti, non sarebbero stati stipulati.
FONTI Ced Cassazione
Sulla lesione
ultra dimidium.
Cass. civ. Sez. II, 09-02-2011, n. 3176
La piana esegesi dell'art. 1448, comma
2, c.c., non lascia adito a dubbi di sorta sul fatto che la lesione, per
legittimare l'azione generale di rescissione, deve eccedere la metà del
valore che la controprestazione a carico della parte danneggiata aveva
al tempo del contratto. FONTI Notariato, 2011, 3, 259 |