Giurisprudenza
Un tema delicato, la p.a. è responsabile per il fatto illecito dei
concessionari?
Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio
2018, n. 4026
In tema di responsabilità civile,
l'inserimento del concessionario dell'attività di organizzazione e di
esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici nell'apparato
organizzativo della pubblica amministrazione comporta che dei danni
arrecati dal fatto illecito del concessionario medesimo risponda
l'autorità ministeriale concedente, titolare del potere di vigilanza e
controllo.
Per esservi la
responsabilità del padrone o del committente è necessario che vi sia un
regolare contratto di lavoro? No, basta avvalersi dell’opera altrui.
Cass. civ. Sez. III, 06-06-2014, n.
12833
Il debitore che nell'adempimento
dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti
dolosi o colposi di costoro, a prescindere dalla sussistenza di un
contratto di lavoro subordinato.
La responsabilità che
dall'esplicazione dell'attività di tale terzo direttamente consegue in
capo al soggetto che se ne avvale riposa, invero, sul principio cuius
commoda eius et incommoda o, più precisamente, dell'appropriazione o
avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria
obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al
creditore ne derivino. Né, al fine di considerare interrotto il rapporto
in base al quale è chiamato a rispondere, vale distinguere tra
comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente,
essendo al riguardo sufficiente la mera occasionalità necessaria.
(Fattispecie avente ad oggetto la
responsabilità dell'Amministrazione Comunale per il danno subito dal
minore in conseguenza della condotta colposa del terzo prestatore della
cui attività si sia avvalsa l'Amministrazione medesima per l'adempimento
delle prestazioni ricreative oggetto del contratto stipulato con i
genitori del minore affidato al centro estivo comunale). FONTI Massima
redazionale De Agostini Giuridica 2014.
Un dipendente si sente male ed è
soccorso in ritardo, il datore di lavoro è responsabile ex art. 2049?
Sì, anche se non da solo.
Cass. civ. Sez. lavoro, 13-11-2017, n.
26751
Il ritardo, determinato, in parte,
dalla condotta del superiore gerarchico, nel prestare soccorso a un
dipendente colto da malore è imputabile al datore di lavoro ex articolo
2049 c.c. Qualora, dal detto ritardo consegua un danno al lavoratore, il
datore di lavoro è tenuto al relativo risarcimento in solido ex articolo
2055 c.c. con tutti i soggetti che hanno concorso a determinare il danno
(nel caso di specie, la società e la struttura sanitaria).
FONTI
Per essere responsabili ex art. 2049 non è necessario che vi sia un
rapporto di causalità tra mansioni e fatto illecito, ma basta che vi sia
un rapporto di occasionalità necessaria, anche nel senso della sola
agevolazione del fatto illecito.
Cass. civ. Sez. III, 22-09-2017, n.
22058
In tema di fatto illecito, la
responsabilità dei padroni e committenti per il fatto del dipendente
ex art. 2049 c.c. non richiede che tra le mansioni affidate all'autore
dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo
sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria, nel
senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o
comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo.
(Nella specie, la S.C. ha ravvisato responsabilità dell'azienda
ospedaliera per i danni provocati da un medico autore di violenza
sessuale in danno di paziente, perpetrata in ospedale e in orario di
lavoro, nell'adempimento di mansioni di anestesista, narcotizzando la
vittima in vista di un intervento chirurgico). (Rigetta, CORTE D'APPELLO
ROMA, 28/02/2014)
La responsabilità
dei padroni e committenti è oggettiva, come si veda da queste sentenze.
Cass. civ. Sez. III, 19-07-2012, n. 12448 (rv. 623354)
La società di intermediazione
mobiliare risponde a titolo oggettivo dei danni causati ai risparmiatori
dai propri preposti, sulla base dell'esistenza del solo nesso di
occasionalità necessaria tra l'attività del promotore finanziario e
l'illecito, a prescindere da qualsiasi indagine sullo stato soggettivo
di dolo o colpa della preponente, ed a nulla rilevando che la condotta
truffaldina del promotore abbia avuto inizio prima ancora del sorgere
del rapporto di preposizione tra lo stesso e la SIM. (Cassa con rinvio,
App. Roma, 21/12/2006) FONTI CED Cassazione, 2012.
Cass. civ. Sez. I, 20-01-2012, n. 789 Ai
sensi dell'art. 2049 cod. civ., gli effetti del comportamento dei
dipendenti ricadono sul principale ove tra l'illecito ed il rapporto di
lavoro sussista quel nesso di occasionalità necessaria che si riscontra
ogni qual volta le mansioni del dipendente abbiano reso possibile o
agevolato la sua condotta, e quindi anche nel caso che egli agisca
autonomamente nell'ambito dell'incarico, e persino ove lo stesso ecceda
dai limiti concessi o trasgredisca agli ordini ricevuti, attuando anche
una condotta contraria alle direttive e non riconducibile agli interessi
del datore. FONTI Massima redazione De Agostini Giuridica, 2012.
Per esservi la
responsabilità dei padroni e dei committenti è necessario che vi sia il
nesso di “occasionalità necessaria” tra il fatto illecito e le mansioni
o l’incarico affidato.
Cass. civ. Sez. III, 04-03-2014, n.
5020 (rv. 630645)
Ai fini della sussistenza della
responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati a terzi dai
promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate
occorre, ai sensi dell'art. 5, comma 4, legge 2 gennaio 1991, n. 1, e
dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che il fatto
illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità
necessaria con l'esercizio delle mansioni cui sia adibito.
Ne consegue che, ove l'investitore
abbia incautamente comunicato al promotore i codici di accesso al
proprio conto corrente, rendendo così possibile il fatto illecito di
quest'ultimo, consistito nel compimento di indebite operazioni di
bonifico, va esclusa la responsabilità dell'intermediario FONTI CED
Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez. I, 13-12-2013, n. 27925
La responsabilità solidale della
società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello
svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari va esclusa
allorquando la condotta del danneggiato
presenti connotati di "anomalia", vale a dire, se non di collusione,
quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole
gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad
esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con
modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni,
l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la
conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di
programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e
socio-economiche.
(Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha
escluso la corresponsabilità della banca nell'attività illecita svolta
da un consulente finanziario, il quale operava in borsa per conto dei
propri clienti senza alcun vincolo di mandato, utilizzando un conto
corrente cointestato ovvero servendosi dei codici di accesso ai servizi
di banca "on line" consegnatigli dagli stessi clienti, a fronte del
riconoscimento di un compenso determinato al di fuori del sistema delle
commissioni bancarie d'uso per operazioni similari). FONTI CED
Cassazione, 2013
L’organizzatore
del viaggio è responsabile del fatto illecito del terzo di cui si siano
avvalsi? Sì. Anche qui torna, seppure non espresso, il concetto di
occasionalità necessaria.
Cass. civ. Sez. III, 11-12-2012, n. 22619
Sia il venditore che l'organizzatore
di viaggi turistici "tutto compreso" rispondono del danno patito dal
viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera
si siano avvalsi, non a titolo di colpa "in eligendo" o "in vigilando",
ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che
possano accadere al viaggiatore. (In virtù di tale principio, la S.C. ha
cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità
del "tour operator" per i danni patiti da un viaggiatore durante un
trasferimento in taxi, offerto dall'organizzatore di viaggio,
dall'aeroporto all'albergo). (Cassa con rinvio, App. Perugia,
22/12/2009) FONTI CED Cassazione, 2012. |