Giurisprudenza
La responsabilità per le cose in custodia, bisogna anche valutare, se c'è, la responsabilità del danneggiato e l'incidenza del suo comportamento sul danno che ha subito. Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 13 gennaio 2020, n. 347
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la
condotta del danneggiato, entrato in relazione con la cosa, si
atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
sull'evento dannoso, in applicazione, dell'art. 1227, primo comma,
cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere
generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di
solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne deriva che,
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere
prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato
delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle
circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza
causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando
sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un
evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Fonti, De Agostini Giuridica 2020
Il lavoratore subisce il danno
per una cosa in azienda. Quale la
responsabilità del datore di lavoro.
Cass. civ. Sez. lavoro, 12-03-2018, n.
5957
Qualora l'infortunio del lavoratore
sia stato cagionato da cose che il datore di lavoro aveva in custodia,
quest'ultimo ne risponde sia a titolo di responsabilità contrattuale
ex art. 2087 c.c. , sia a titolo di responsabilità extra contrattuale
ex art. 2051 c.c. , con conseguente appesantimento dell'onere
della prova liberatoria posto a suo carico.
FONTI
Il dinamismo della cosa custodita, è oggetto di prova per il
danneggiato.
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza,
21-02-2018, n. 4133
In tema di responsabilità civile per i
danni causati da cose in custodia, la prova del nesso causale grava
necessariamente sull'attore-danneggiato ed essa non va intesa quale
dimostrazione dell'evento dannoso, ma quale prova che il danno è stato
determinato dalla cosa in custodia per il proprio dinamismo.
FONTI
In merito al contenuto della prova che deve fornire il danneggiato la
cassazione esclude che questi debba provare, oltre al nesso di
causalità, la pericolosità della cosa.
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza,
05-09-2016, n. 17625
In tema di responsabilità per i danni
derivanti da cose in custodia, una volta accertata l'esistenza del nesso
causale tra la cosa in custodia e il danno, è onere del custode, per
sottrarsi alla responsabilità, provare la colpa esclusiva o concorrente
del danneggiato, che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del
pericolo, mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il
nesso causale, per ottenere la condanna del custode, debba anche provare
la pericolosità della cosa.
FONTI Massima redazionale De Agostini
Giuridica 2016
Per i danni causati dalle fogne è
responsabile l’ente pubblico che le controlla, come cosa in custodia,
anche se il danno è stato cagionato anche grazie all’apporto causale di
un terzo.
Cass. civ. Sez. III, 07-07-2016, n. 13945
Gli impianti fognari, da chiunque
realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali,
rientrano nella sfera del controllo dell'ente pubblico che, come
custode, risponde, ex art. 2051 c.c., dei danni causalmente collegati
alla res, salva la prova del caso fortuito. Il
concorrente apporto causale di un terzo, rilevante soltanto in sede di
eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale,
non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del
danneggiato, salvo che non integri il fortuito. FONTI De Agostini
Giuridica, 2016
Quale il contenuto
della prova liberatoria? C’è chi afferma che si dovrebbe parlare di
interruzione del nesso di causalità (e quindi di responsabilità
oggettiva), altri per la mancanza di colpa; questa ordinanza della
cassazione è per la seconda ipotesi.
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza,
09-03-2015, n. 4661
Ai fini dell'affermazione della
responsabilità da cose in custodia rilevano due concetti fondamentali:
la prevedibilità dell'evento ed il dovere di cautela da parte del
soggetto cui è affidata la custodia della res. Il
concetto di prevedibilità deve intendersi come concreta possibilità per
il danneggiato di percepire o prevedere la situazione di pericolo o
prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e ove tale
pericolo sia visibile, si richiede una maggiore attenzione da parte del
soggetto che entri in contatto con la cosa, essendo, la situazione di
rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. FONTI Massima redazionale
De Agostini Giuridica, 2015
Ma queste altre sentenze
appoggiano la tesi della responsabilità oggettiva.
Cass. civ. Sez. III Ordinanza,
01-02-2018, n. 2481
L'art. 2051 c.c. , nel qualificare
responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati,
individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde
da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare,
dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso,
indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche
intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni
di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza
da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art.
2043 c.c. , salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare
lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere
allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da
fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed
inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della
regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza
della diligenza o meno del custode.
Peraltro le modifiche improvvise della
struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e
divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate,
nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve
rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla
condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale
nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato
che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda
del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata
tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Di talché, quanto più la situazione di
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente
attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente
deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che
detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento
dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente
prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole od accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
FONTI
Cass. civ. Sez. III, 13-01-2015, n. 295
In tema di
responsabilità per danni da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall'art.
2051 c.c., presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato,
dell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento
dannoso.
Il comportamento del
custode resta, invece, estraneo alla struttura della menzionata norma
codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilità va ricercato
nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa e non
dipendenti da caso fortuito, quale fattore attinente al profilo causale
dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad
un elemento esterno.
FONTI Massima
redazionale De Agostini Giuridica, 2015
Cass. civ. Sez. VI - 3, 27-11-2014, n.
25214
In tema di responsabilità civile per i
danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051
cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo
sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del
danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di
causalità con il bene in custodia, senza che sia anche necessaria -
allorché l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo
della cosa - la prova della pericolosità della "res", derivante dal suo
cattivo funzionamento. (Cassa con rinvio, App. Milano, 26/11/2012) FONTI
CED Cassazione, 2014.
La responsabilità
per i danni provocati da cose in custodia è stata spesso invocata per il
cattivo stato delle strade aperte alla circolazione; in questa prima
sentenza il contenuto della prova liberatoria, secondo la cassazione.
Cass. civ. Sez. III, 22-10-2014, n. 22330
L'ente proprietario di una strada
aperta al pubblico transito è tenuto ad individuare, prevenire o
attenuare i rischi derivanti dalla proprietà privata: in primo luogo,
segnalando ai proprietari interessati la situazione di pericolo; in
secondo luogo, invitando i medesimi ad eliminarla; in terzo luogo,
inibendo la circolazione. FONTI Quotidiano Giuridico, 2014.
Sempre per i danni prodottisi sulle
strade, ( ma comunque espressione di una regola generale), la
responsabilità del conducente del veicolo.
Cass. civ. Sez. III Ord., 01-02-2018,
n. 2480 (rv. 647934-01)
In tema di responsabilità civile per
danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in
interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di
incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa
- dell'art. 1227, comma 1, c.c. , richiedendo una valutazione che tenga
conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al
principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. , sicché, quanto più
la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra
fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso
comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo
un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece,
per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la statuizione di merito, che aveva
escluso la responsabilità in capo all'ente proprietario e gestore della
strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni
patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un
veicolo, che aveva perso per causa ignota il controllo del mezzo,
affermando che il custode non può rispondere dei danni cagionati in via
esclusiva dalla condotta del danneggiato, da qualificarsi oggettivamente
non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni
date dai luoghi). (Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/01/2014)
FONTI
Cass. civ. Sez. III, 12-06-2014, n. 13364
In relazione a qualunque tipo di
strada, l'ente proprietario o gestore ha sempre la possibilità di
collocare la segnaletica prevista dal Codice della Strada (d.lgs. n. 285
del 1992), con la conseguenza che ove si prospetti la esistenza di un
rapporto causale fra la inidoneità della segnaletica ed un sinistro
stradale non può affermarsi l'esclusione dell'applicazione del disposto
di cui all'art. 2051 c.c. per il solo fatto che la strada sia
extraurbana. (Fattispecie avente ad oggetto la cassazione con rinvio
della sentenza di appello viziata da insufficiente motivazione in
relazione all'affermata idoneità della segnaletica stradale, ove, al
contrario, si impone una migliore valutazione dell'adeguatezza o meno
della predetta segnaletica, presente in prossimità dell'incrocio
costituente teatro del sinistro). FONTI Quotidiano Giuridico, 2014
E per i beni
demaniali? In realtà bisogna vedere se l’ente aveva il reale potere sul
bene.
Cass. civ. Sez. III, 08-04-2014, n. 8147 La
presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. non si applica per i
danni subiti dagli utenti dei beni demaniali qualora non sia possibile
esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto
sulla cosa. (Nel caso in esame – relativo ad un sinistro occorso in una
strada forestale privata, in riferimento alla quale la Provincia non
aveva un potere di intervento diretto, ma solo quello di sospendere le
autorizzazioni alla circolazione
la S.C. ha affermato la responsabilità civile dell'ente pubblico
secondo lo schema generale dell'illecito aquiliano ex art. 2043). FONTI
Giur. It., 2014, 8-9, 1858 nota di SCAPELLATO
Per l’esclusione
della responsabilità per i danni provocati dalle cose in custodia è
molto rilevante il comportamento del danneggiato.
Cass. civ. Sez. III, 22-10-2013, n. 23919
Il giudizio di pericolosità delle cose
inerti non può prescindere da un modello relazionale per il quale la
cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato per
cui, una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto
rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà
circostanze.
Ne discende che se il contatto con la
cosa è tale da provocare un danno dipendente dal comportamento abnorme
del danneggiato, difetta il presupposto per l'operatività della
presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi
in tal caso, la cosa come mera occasione e non come causa del danno.
FONTI Massima redazionale De Agostini
Giuridica 2013
Cass. civ. Sez. III, 22-10-2013, n. 23915
In tema di illecito aquiliano perché
rilevi il nesso di causalità tra una condotta e l'evento lesivo deve
ricorrere, secondo la combinazione dei principi della "condicio sine qua
non" e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti
di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non
sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo
a determinare l'evento stesso.
Ne consegue che, per escludere la
responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, per i danni derivanti
dall'impianto di riscaldamento non ancora completato, è sufficiente che
gli appaltanti - danneggiati, mettano in funzione l'impianto non
concluso e fuori dalla custodia dell'appaltatore, trovandosi all'interno
dell'abitazione rimasta nella disponibilità esclusiva dei danneggiati.
(Rigetta, App. Roma, 17/10/2006)
FONTI CED Cassazione, 2013 |