Giurisprudenza

 

 

La responsabilità per le cose in custodia, bisogna anche valutare, se c'è, la responsabilità del danneggiato e l'incidenza del suo comportamento sul danno che ha subito.

 

Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 13 gennaio 2020, n. 347
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, entrato in relazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne deriva che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Fonti, De Agostini Giuridica 2020

 

Il lavoratore  subisce il danno per una  cosa in azienda. Quale la responsabilità del datore di lavoro.

Cass. civ. Sez. lavoro, 12-03-2018, n. 5957

Qualora l'infortunio del lavoratore sia stato cagionato da cose che il datore di lavoro aveva in custodia, quest'ultimo ne risponde sia a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. , sia a titolo di responsabilità extra contrattuale ex art. 2051 c.c. , con conseguente appesantimento dell'onere della prova liberatoria posto a suo carico.

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2018 

Il dinamismo della cosa custodita, è oggetto di prova per il danneggiato.

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 21-02-2018, n. 4133

In tema di responsabilità civile per i danni causati da cose in custodia, la prova del nesso causale grava necessariamente sull'attore-danneggiato ed essa non va intesa quale dimostrazione dell'evento dannoso, ma quale prova che il danno è stato determinato dalla cosa in custodia per il proprio dinamismo.

FONTI 
Massima redazionale, De Agostini, 2018 

 

 

In merito al contenuto della prova che deve fornire il danneggiato la cassazione esclude che questi debba provare, oltre al nesso di causalità, la pericolosità della cosa.

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 05-09-2016, n. 17625

In tema di responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia, una volta accertata l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, è onere del custode, per sottrarsi alla responsabilità, provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato, che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo, mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso causale, per ottenere la condanna del custode, debba anche provare la pericolosità della cosa.

FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica 2016.

Per i danni causati dalle fogne è responsabile l’ente pubblico che le controlla, come cosa in custodia, anche se il danno è stato cagionato anche grazie all’apporto causale di un terzo.

 

Cass. civ. Sez. III, 07-07-2016, n. 13945

Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera del controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ex art. 2051 c.c., dei danni causalmente collegati alla res, salva la prova del caso fortuito.

Il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito. FONTI De Agostini Giuridica, 2016

 

Quale il contenuto della prova liberatoria? C’è chi afferma che si dovrebbe parlare di interruzione del nesso di causalità (e quindi di responsabilità oggettiva), altri per la mancanza di colpa; questa ordinanza della cassazione è per la seconda ipotesi.

 

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 09-03-2015, n. 4661

Ai fini dell'affermazione della responsabilità da cose in custodia rilevano due concetti fondamentali: la prevedibilità dell'evento ed il dovere di cautela da parte del soggetto cui è affidata la custodia della res.

Il concetto di prevedibilità deve intendersi come concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere la situazione di pericolo o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e ove tale pericolo sia visibile, si richiede una maggiore attenzione da parte del soggetto che entri in contatto con la cosa, essendo, la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica, 2015

 

Ma queste altre  sentenze appoggiano la tesi della responsabilità oggettiva.

 

Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 01-02-2018, n. 2481

L'art. 2051 c.c. , nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.

La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c. , salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.

Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.

Peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.

Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. 

Di talché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole od accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

FONTI 
Massima redazionale, De Agostini 2018 

 

 

 

 

Cass. civ. Sez. III, 13-01-2015, n. 295

In tema di responsabilità per danni da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall'art. 2051 c.c., presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.

Il comportamento del custode resta, invece, estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilità va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa e non dipendenti da caso fortuito, quale fattore attinente al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica, 2015

 

 

Cass. civ. Sez. VI - 3, 27-11-2014, n. 25214

In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia anche necessaria - allorché l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della "res", derivante dal suo cattivo funzionamento. (Cassa con rinvio, App. Milano, 26/11/2012) FONTI CED Cassazione, 2014.

 

La responsabilità per i danni provocati da cose in custodia è stata spesso invocata per il cattivo stato delle strade aperte alla circolazione; in questa prima sentenza il contenuto della prova liberatoria, secondo la cassazione.

 

Cass. civ. Sez. III, 22-10-2014, n. 22330

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito è tenuto ad individuare, prevenire o attenuare i rischi derivanti dalla proprietà privata: in primo luogo, segnalando ai proprietari interessati la situazione di pericolo; in secondo luogo, invitando i medesimi ad eliminarla; in terzo luogo, inibendo la circolazione. FONTI Quotidiano Giuridico, 2014.

 

Sempre per i danni prodottisi sulle strade, ( ma comunque espressione di una regola generale), la responsabilità del conducente del veicolo.

 

 

Cass. civ. Sez. III Ord., 01-02-2018, n. 2480 (rv. 647934-01)

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c. , richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. , sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di merito, che aveva escluso la responsabilità in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo, che aveva perso per causa ignota il controllo del mezzo, affermando che il custode non può rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta del danneggiato, da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi). (Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/01/2014)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

 

Cass. civ. Sez. III, 12-06-2014, n. 13364

In relazione a qualunque tipo di strada, l'ente proprietario o gestore ha sempre la possibilità di collocare la segnaletica prevista dal Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992), con la conseguenza che ove si prospetti la esistenza di un rapporto causale fra la inidoneità della segnaletica ed un sinistro stradale non può affermarsi l'esclusione dell'applicazione del disposto di cui all'art. 2051 c.c. per il solo fatto che la strada sia extraurbana. (Fattispecie avente ad oggetto la cassazione con rinvio della sentenza di appello viziata da insufficiente motivazione in relazione all'affermata idoneità della segnaletica stradale, ove, al contrario, si impone una migliore valutazione dell'adeguatezza o meno della predetta segnaletica, presente in prossimità dell'incrocio costituente teatro del sinistro). FONTI Quotidiano Giuridico, 2014

 

E per i beni demaniali? In realtà bisogna vedere se l’ente aveva il reale potere sul bene.

 

Cass. civ. Sez. III, 08-04-2014, n. 8147

La presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. non si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali qualora non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. (Nel caso in esame – relativo ad un sinistro occorso in una strada forestale privata, in riferimento alla quale la Provincia non aveva un potere di intervento diretto, ma solo quello di sospendere le autorizzazioni alla circolazione  la S.C. ha affermato la responsabilità civile dell'ente pubblico secondo lo schema generale dell'illecito aquiliano ex art. 2043). FONTI Giur. It., 2014, 8-9, 1858 nota di SCAPELLATO

 

Per l’esclusione della responsabilità per i danni provocati dalle cose in custodia è molto rilevante il comportamento del danneggiato.

 

Cass. civ. Sez. III, 22-10-2013, n. 23919

Il giudizio di pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale per il quale la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato per cui, una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostanze.

Ne discende che se il contatto con la cosa è tale da provocare un danno dipendente dal comportamento abnorme del danneggiato, difetta il presupposto per l'operatività della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso, la cosa come mera occasione e non come causa del danno.

FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica 2013

 

 

Cass. civ. Sez. III, 22-10-2013, n. 23915

In tema di illecito aquiliano perché rilevi il nesso di causalità tra una condotta e l'evento lesivo deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della "condicio sine qua non" e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso.

Ne consegue che, per escludere la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, per i danni derivanti dall'impianto di riscaldamento non ancora completato, è sufficiente che gli appaltanti - danneggiati, mettano in funzione l'impianto non concluso e fuori dalla custodia dell'appaltatore, trovandosi all'interno dell'abitazione rimasta nella disponibilità esclusiva dei danneggiati. (Rigetta, App. Roma, 17/10/2006)

FONTI CED Cassazione, 2013