Giurisprudenza
Una questione molto comune, se un
immobile è locato chi è responsabile per i danni, il proprietario o il
conduttore?
Tutti e due, ma
non per le stesse ipotesi, d’altro canto il proprietario può essere
responsabile per i danni cagionati dal conduttore, come si legge nella
seconda sentenza, per i danni che spetta risarcire al proprietario
Cass. civ. Sez. II, 09-06-2010, n. 13881
Ai fini della responsabilità per i
danni da cose in custodia occorre la sussistenza del rapporto di
custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che
postula l'effettivo potere sulla stessa, ovvero la sua disponibilità
giuridica e materiale con il conseguente potere di intervento su di
essa.
Pertanto, mentre il proprietario
dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica, e quindi
la custodia, delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati
è responsabile in via esclusiva ai sensi degli artt. 2051 e 2053
c.c. dei danni arrecati ai terzi da dette strutture ed impianti, con
riguardo invece alle altre parti ed accessori del bene locato, rispetto
alle quali il conduttore acquista detta disponibilità con facoltà ed
obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri, la
responsabilità verso questi ultimi, secondo le previsioni dell'art. 2051
c.c. grava soltanto sul conduttore medesimo. FONTI Imm. e propr., 2010,
8, 525.
Cass. civ. Sez. III Sent., 15-09-2008, n. 23682
La responsabilità del proprietario
per la rovina di edificio, ai sensi dell'art. 2053 cod. civ., è
configurabile quando i danni derivino, oltre che da difetti originari e
da attività da lui svolte all'interno dell'immobile, anche dal
comportamento di terzi immessi nel godimento dello stesso.
La locazione, in particolare, poiché
costituisce una delle possibili modalità di godimento dell'immobile,
dalla quale il proprietario trae vantaggio economico, giustifica, a
titolo oggettivo, ovvero a prescindere dalla sua colpa per omessa
sorveglianza, la responsabilità del proprietario ai sensi del citato
art. 2053 verso i terzi, i quali, pertanto, possono sempre invocare a
loro tutela l'imputabilità al proprietario degli eventi dannosi.
Peraltro il conduttore, nei confronti
del quale il proprietario potrà rivalersi, nei rapporti interni, per i
danni addebitatigli ai sensi del suddetto articolo a causa del suo
comportamento, non può certo compiere nell'immobile locato interventi e
modifiche senza il consenso del proprietario che, anche per questa via
ne assume la responsabilità verso i terzi danneggiati.
(Nella specie, confermandosi la
sentenza di merito impugnata, è stato escluso che andasse esente da
responsabilità, secondo l'art. 2053 cod. civ., il proprietario
dell'immobile nel quale il locatario, cagionando danni agli appartamenti
dei piani superiori, aveva parzialmente abbattuto un muro maestro per
ricavarvi un'apertura maggiore di quella esistente). (Rigetta, App.
Firenze, 04 aprile 2003)
FONTI Mass. Giur. It., 2008
La cassazione
ritiene che la responsabilità per i danni per la rovina di edificio sia
oggettiva, ma può essere comunque rilevante il concorso di colpa del
danneggiato. La giurisprudenza e costante e di conseguenza si ammette la
prova liberatoria coesistente nella dimostrazione del caso fortuito.
Cass. civ. Sez. III, 21-01-2010, n. 1002
La responsabilità oggettiva, posta a
carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di
godimento per rovina di edificio (o di altra costruzione) ai
sensi dell'art. 2053 cod. civ., può essere esclusa soltanto dalla
dimostrazione che i danni causati dalla rovina dell'edificio non siano
riconducibili a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad
un fatto dotato di efficacia causale autonoma rilevante come caso
fortuito, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, anche se
tale fatto esterno non presenti i caratteri della imprevedibilità ed
inevitabilità. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 23/02/2004)
FONTI CED Cassazione, 2010
Cass. civ. Sez. III Sent.,
30-01-2009, n. 2481
La responsabilità da rovina di
edificio costituisce una ipotesi di responsabilità a titolo di colpa
presunta, atteso che, una volta assolto da parte del danneggiato, che
agisce per il risarcimento dei danni ex art. 2053 cod. civ., l'onere di
provare l'esistenza del danno ed il nesso di causalità con lo stato di
rovina dell'edificio altrui, grava sul proprietario dell'edificio
l'onere di fornire la prova specifica dell'insussistenza della colpa,
dimostrando che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione (della
quale si postula quindi la doverosità) o a vizio di costruzione.
Pur in assenza di uno specifico
riferimento, ai fini dell'esonero dalla responsabilità è consentita
anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia
causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi
compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
(nella specie la Corte, facendo
propri i principi suindicati, ha confermato la responsabilità degli
albergatori per i danni occorsi ad un bambino, travolto da un cancello
metallico della struttura alberghiera che era fuoriuscito dai binari. A
detta della Corte, gli albergatori non erano stati in grado di provare
né il difetto di manutenzione del cancello né il caso fortuito).
FONTI Nuova Giur. Civ., 2009, 7-8
Cass. civ., 21-01-2010, n. 1002
Non sussiste incompatibilità tra la
responsabilità oggettiva del proprietario di edificio per il danno
causato dalla rovina (anche parziale) dello stesso ed il concorso di
colpa del danneggiato.
(la Cassazione ha precisato che ove
il danno abbia la sua eziologia nella rovina dell'edificio e nel
comportamento colposo del danneggiato, con accertamento di esclusiva
competenza del giudice di merito, correttamente il giudice dovrà
ritenere che nella produzione dell'evento abbiano concorso le due cause
e, conseguentemente, ridurre il risarcimento, secondo la gravità della
colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate; solo se non sia
possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra
danneggiante e danneggiato alla realizzazione dell'evento dannoso, il
giudice potrà avvalersi del principio della presunzione di pari concorso
di colpa). FONTI Giur. It., 2010, 10, 2043
La rovina di
edificio non si identifica solo con il crollo totale dello stesso, ma
anche con il distacco di accessori dello stesso se siano stabilmente
incorporati in esso. Ma anche in questi casi si può dare la prova
liberatoria sulla mancanza di difetto di manutenzione o vizio di
costruzione.
Cass. civ. Sez. III, 12-11-2009, n. 23939
In tema di responsabilità del
proprietario per danni derivanti, ai sensi dell'art. 2053 cod. civ., da
rovina dell'edificio, va considerata tale ogni disgregazione, sia pure
limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli
elementi accessori in essa stabilmente incorporati.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza di merito che aveva escluso l'applicazione dell'art. 2053 cod.
civ. sul presupposto che una grata sconnessa posta sul marciapiede al
servizio di un edificio, nella quale l'attrice era inciampata,
riportando lesioni, non costituisse elemento essenziale di
quest'ultimo). (Cassa con rinvio, App. Roma, 28/02/2005) FONTI CED
Cassazione, 2009
Cass. civ. Sez. III Sent.,
29-03-2007, n. 7755
In tema di responsabilità del
proprietario per danni derivanti, ex art. 2053 cod. civ., da rovina
dell'edificio, va considerata tale ogni disgregazione, sia pure
limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli
elementi accessori in essa stabilmente incorporati. Ne consegue che il
proprietario dell'edificio, per andare esente da responsabilità, deve
fornire la prova che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o
a vizio di costruzione. (Cassa senza rinvio, App. Napoli, 18 Febbraio
2003) FONTI CED Cassazione, 2007. |