Giurisprudenza

Come sappiamo la condizione ha efficacia retroattiva, quando si ha il suo avveramento. Ciò vuol dire che è al momento della conclusione del contratto che bisogna far sempre riferimento, come ci conferma la seguente massima.

 

Cass. civ. Sez. I, 22-04-2003, n. 6423

Al fine della determinazione dei rispettivi diritti e obblighi dei contraenti, deve aversi riguardo alla situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto, non essendo, invece, consentito fare riferimento a un'epoca successiva, attesa la retroattività della condizione regolata dall'articolo 1360 del c.c., il cui disposto deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie contemplata nel precedente articolo 1359.

FONTI Guida al Diritto, 2003, 26, 50 

 

La vendita con riserva di proprietà può far venire meno il principio della retroattività della condizione? Sì, secondo la cassazione.

 

Cass. civ. Sez. II, 08-04-1999, n. 3415

La compravendita immobiliare sottoposta alla condizione del pagamento del prezzo si inquadra nella figura della compravendita con riserva di proprietà e il trasferimento del relativo diritto si realizza col pagamento dell'ultima rata del prezzo; l'art. 1360 sulla retroattività della condizione non opera infatti tutte le volte che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati a un momento diverso da quello della conclusione del contratto. FONTI  Mass. Giur. It., 1999