Giurisprudenza
Come sappiamo la
condizione ha efficacia retroattiva, quando si ha il suo avveramento.
Ciò vuol dire che è al momento della conclusione del contratto che
bisogna far sempre riferimento, come ci conferma la seguente massima.
Cass. civ. Sez. I, 22-04-2003, n. 6423
Al fine della determinazione dei
rispettivi diritti e obblighi dei contraenti, deve aversi riguardo alla
situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto, non
essendo, invece, consentito fare riferimento a un'epoca successiva,
attesa la retroattività della condizione regolata dall'articolo 1360 del
c.c., il cui disposto deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie
contemplata nel precedente articolo 1359.
FONTI Guida al Diritto, 2003, 26, 50
La vendita con
riserva di proprietà può far venire meno il principio della
retroattività della condizione? Sì, secondo la cassazione.
Cass. civ. Sez. II, 08-04-1999, n.
3415
La compravendita immobiliare
sottoposta alla condizione del pagamento del prezzo si inquadra nella
figura della compravendita con riserva di proprietà e il trasferimento
del relativo diritto si realizza col pagamento dell'ultima rata del
prezzo; l'art. 1360 sulla retroattività della condizione non opera
infatti tutte le volte che, per volontà delle parti o per la natura del
rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati a un
momento diverso da quello della conclusione del contratto. FONTI
Mass. Giur. It., 1999 |