Giurisprudenza
Irrevocabilità del
mandato "in rem propriam" .
Cass. civ. Sez. II, 08-04-2015, n. 7038
Nel mandato conferito nell'interesse
del mandatario con attribuzione di procura, l'irrevocabilità del mandato
è limitata al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, sicché
la validità del contratto concluso dal mandatario con il terzo resta
subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza e all'assenza
di revoca della procura. (Rigetta, App. Salerno, 12/05/2009)
FONTI CED Cassazione, 2015
Irrevocabilità del
mandato e revoca della procura.
Cass. civ. Sez. II, 11-02-1998, n. 1388
La natura irrevocabile del mandato "in
rem propriam" non impedisce gli effetti della revoca della procura e la
conseguente pronuncia di inefficacia del contratto di compravendita
concluso dal mandatario come rappresentante senza poteri. La natura
irrevocabile del mandato rileva, infatti, esclusivamente nei rapporti
interni tra mandante e mandatario, e non ai fini della "validità" del
contratto concluso con il terzo, subordinata alla permanenza del potere
di rappresentanza in capo al mandatario.
FONTI Giur. It., 1999
Sui mezzi idonei
necessari per l’opponibilità della revoca della procura.
Cass. civ., 21-12-1984, n. 6662
Il principio fissato dall'art. 1396 c.
c. , secondo il quale la revoca della procura non è opponibile al terzo
se no gli sia stata portata a conoscenza con mezzi idonei, salvo che si
provi che lo stesso la conoscesse al momento della conclusione del
contratto, non osta a che le parti possano determinare convenzionalmente
lo specifico mezzo che l'una deve adottare per comunicare la suddetta
revoca (nella specie: raccomandata co n avviso di ricevimento), e
prevedere l'inefficacia nei confronti dell'altra della revoca medesima
per il solo fatto della inosservanza di tale formalità.
FONTI Mass. Giur. It., 1984
Onere della prova
in caso di revoca del mandato.
Cass. civ. Sez. III, 15-12-2000, n. 15861
Il rappresentato non può essere
considerato terzo rispetto a un contratto stipulato da altri nel nome e
per suo conto solo perché eccepisce che il contratto è stato concluso
dopo la revoca della procura e non può avvalersi, quindi, della
disposizione dell'art. 2704 c.c. al fine di riversare sulle altre parti
l'onere di provare che il contratto è stato effettivamente stipulato
nella data indicata e prima della revoca della procura o la perdita,
comunque, dei poteri rappresentativi.
FONTI Mass. Giur. It., 2000
La sostituzione
del mandante al mandatario.
Nel mandato senza rappresentanza solo
in rari casi il mandante può sostituirsi al mandatario per esercitare i
diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato.
La cassazione, a sezioni unite,
chiarisce che si tratta di un potere eccezionale, che non può essere
esteso in via analogica, e nemmeno essere interpretate in via estensiva;
per esemplificare, un mandante può agire e sostituirsi al mandatario per
esercitare i diritti di credito che derivano dall’esecuzione del mandato
(art. 1705 comma 2), ma non può certo agire per far risolvere o
annullare il contratto stipulato dal mandatario. E’ anche vero, però,
che l’estinzione del mandato senza rappresentanza per il compimento
dell’affare non fa venir meno il potere del mandante a far valere
legittimazione ad esercitare nei confronti del terzo le azioni connesse
agli atti compiuti per conto del mandante (Cass. civ., Sez. III,
03/04/2009, n. 8145).
Cassazione civile , SS.UU., sentenza
08.10.2008 n° 24772
Le norme in tema di mandato vanno
interpretate nel senso che esse disegnano un complesso (anche se non del
tutto coerente) sistema diacronico imperniato su di un evidente rapporto
di regola/eccezione: regola generale sarà, pertanto, quella secondo la
quale il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti
dagli atti compiuti con i terzi, i quali non hanno alcun rapporto con il
mandante.
Eccezionali risulteranno, per
converso, quelle disposizioni che, in deroga a tale, generale meccanismo
effettuale, ne prevedano, sul piano processuale, una sorte diversa,
imperniata sull’immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale)
da parte del mandante.
Queste regole operazionali, tanto
sostanziali quanto processuali, nel porsi come eccezioni rispetto alla
disciplina generale del mandato, sono pertanto di stretta
interpretazione, e non consentono alcuna integrazione di tipo analogico,
né possono, nella specie, essere interpretate estensivamente, nella già
rilevata ottica della tutela della posizione del terzo contraente.
L'espressione «diritti di credito» di cui all'art. 1705 comma 2 c.c. va,
pertanto, rigorosamente circoscritta all'esercizio (fisiologico) dei
diritti sostanziali acquistati dal mandatario, con conseguente
esclusione delle azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione,
rescissione, risarcimento).
Il doppio requisito dell'unicità del
fatto costitutivo e della sussidiarietà dell'azione di ingiustificato
arricchimento è regola generale, con la duplice eccezione costituita:
dall'arricchimento mediato conseguito
da una P.A. rispetto ad un ente (anch'esso di natura pubblicistica)
direttamente beneficiario/utilizzatore della prestazione dell'impoverito
dall'arricchimento conseguito dal terzo a titolo meramente gratuito.
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