Giurisprudenza

Irrevocabilità del mandato "in rem propriam" .

 

Cass. civ. Sez. II, 08-04-2015, n. 7038

Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario con attribuzione di procura, l'irrevocabilità del mandato è limitata al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, sicché la validità del contratto concluso dal mandatario con il terzo resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza e all'assenza di revoca della procura. (Rigetta, App. Salerno, 12/05/2009)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

Irrevocabilità del mandato e revoca della procura.

 

Cass. civ. Sez. II, 11-02-1998, n. 1388

La natura irrevocabile del mandato "in rem propriam" non impedisce gli effetti della revoca della procura e la conseguente pronuncia di inefficacia del contratto di compravendita concluso dal mandatario come rappresentante senza poteri. La natura irrevocabile del mandato rileva, infatti, esclusivamente nei rapporti interni tra mandante e mandatario, e non ai fini della "validità" del contratto concluso con il terzo, subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza in capo al mandatario.

FONTI Giur. It., 1999 

 

Sui mezzi idonei necessari per l’opponibilità della revoca della procura.

 

Cass. civ., 21-12-1984, n. 6662

Il principio fissato dall'art. 1396 c. c. , secondo il quale la revoca della procura non è opponibile al terzo se no gli sia stata portata a conoscenza con mezzi idonei, salvo che si provi che lo stesso la conoscesse al momento della conclusione del contratto, non osta a che le parti possano determinare convenzionalmente lo specifico mezzo che l'una deve adottare per comunicare la suddetta revoca (nella specie: raccomandata co n avviso di ricevimento), e prevedere l'inefficacia nei confronti dell'altra della revoca medesima per il solo fatto della inosservanza di tale formalità.

FONTI  Mass. Giur. It., 1984 

 

Onere della prova in caso di revoca del mandato.

 

Cass. civ. Sez. III, 15-12-2000, n. 15861

Il rappresentato non può essere considerato terzo rispetto a un contratto stipulato da altri nel nome e per suo conto solo perché eccepisce che il contratto è stato concluso dopo la revoca della procura e non può avvalersi, quindi, della disposizione dell'art. 2704 c.c. al fine di riversare sulle altre parti l'onere di provare che il contratto è stato effettivamente stipulato nella data indicata e prima della revoca della procura o la perdita, comunque, dei poteri rappresentativi.

FONTI  Mass. Giur. It., 2000 

 

La sostituzione del mandante al mandatario.

 

Nel mandato senza rappresentanza solo in rari casi il mandante può sostituirsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato.

La cassazione, a sezioni unite, chiarisce che si tratta di un potere eccezionale, che non può essere esteso in via analogica, e nemmeno essere interpretate in via estensiva; per esemplificare, un mandante può agire e sostituirsi al mandatario per esercitare i diritti di credito che derivano dall’esecuzione del mandato (art. 1705 comma 2), ma non può certo agire per far risolvere o annullare il contratto stipulato dal mandatario. E’ anche vero, però, che l’estinzione del mandato senza rappresentanza per il compimento dell’affare non fa venir meno il potere del mandante a far valere legittimazione ad esercitare nei confronti del terzo le azioni connesse agli atti compiuti per conto del mandante (Cass. civ., Sez. III, 03/04/2009, n. 8145).

 

Cassazione civile , SS.UU., sentenza 08.10.2008 n° 24772

Le norme in tema di mandato vanno interpretate nel senso che esse disegnano un complesso (anche se non del tutto coerente) sistema diacronico imperniato su di un evidente rapporto di regola/eccezione: regola generale sarà, pertanto, quella secondo la quale il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, i quali non hanno alcun rapporto con il mandante.

Eccezionali risulteranno, per converso, quelle disposizioni che, in deroga a tale, generale meccanismo effettuale, ne prevedano, sul piano processuale, una sorte diversa, imperniata sull’immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante.

Queste regole operazionali, tanto sostanziali quanto processuali, nel porsi come eccezioni rispetto alla disciplina generale del mandato, sono pertanto di stretta interpretazione, e non consentono alcuna integrazione di tipo analogico, né possono, nella specie, essere interpretate estensivamente, nella già rilevata ottica della tutela della posizione del terzo contraente. L'espressione «diritti di credito» di cui all'art. 1705 comma 2 c.c. va, pertanto, rigorosamente circoscritta all'esercizio (fisiologico) dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, con conseguente esclusione delle azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento).

Il doppio requisito dell'unicità del fatto costitutivo e della sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento è regola generale, con la duplice eccezione costituita:

dall'arricchimento mediato conseguito da una P.A. rispetto ad un ente (anch'esso di natura pubblicistica) direttamente beneficiario/utilizzatore della prestazione dell'impoverito dall'arricchimento conseguito dal terzo a titolo meramente gratuito.

 


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