Giurisprudenza

 

Una massima complessa, il creditore ha ottenuto il sequestro conservativo, ma poi il debitore l’ha alienato. In questo caso si applica l’art. 2906 e non il 2905, che, invece, si applica quando il sequestro è stato chiesto sui beni del terzo per preservare gli effetti di una azione revocatoria già esperita.

 

Cass. civ. Sez. III, 20-08-2013, n. 19216


Richiesto dal creditore il sequestro conservativo di un bene del debitore, solo in seguito da costui alienato a un terzo, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 2906 cod. civ., che di tale alienazione stabilisce l'inefficacia in pregiudizio del creditore sequestrante, mentre è inconferente l' art. 2905 cod. civ., che disciplina l'ipotesi della richiesta di sequestro nei confronti del terzo dopo l'alienazione del debitore, per garantire al creditore gli effetti dell'azione pauliana già esperita.

Pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 2906 cod. civ., il creditore - trascritto, anteriormente all'atto di alienazione, il provvedimento di sequestro, ottenuta la convalida dello stesso e la condanna al pagamento del credito tutelato - può procedere all'espropriazione del bene sequestrato anche nei confronti del terzo acquirente, difettando, quindi, l'interesse all'esperimento dell'azione revocatoria, volta ad assicuragli un risultato (impedire la fraudolenta diminuzione della garanzia patrimoniale generica), già assicurato dal sequestro. FONTI CED Cassazione, 2013

 

Come si esegue il sequestro conservativo di un credito incorporato nel titolo? Sul titolo.

Cass. civ. Sez. I, 15-03-2001, n. 3747

Il sequestro conservativo del diritto incorporato in un titolo di credito va eseguito sul titolo stesso, pena l'inopponibilità del vincolo ai terzi cessionari; tra le parti il vincolo conseguente al sequestro mantiene invece piena validità, con la conseguenza che il debitore sequestrato non può addurre la mancata attuazione sul titolo quale elemento idoneo a provocare una pronuncia di nullità o di inefficacia del sequestro ex art. 675 c.p.c.

FONTI  Giur. It., 2001, 1822.

 


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