Giurisprudenza

Non c’è dubbio che la parte più interessante relativa allo stato di necessità, in sede civile, sia l’indennità prevista per chi subisce il danno.
In questa sentenza si esplicitano le caratteristiche dell’indennizzo che, curiosamente, finisce per avere lo stesso importo previsto dal giudice di primo grado che aveva ritenuto trattarsi di risarcimento e non di indennizzo.

Cass. civ. Sez. III, 18-11-2010, n. 23275.

L'art. 2045 cod. civ., laddove riconosce in favore del danneggiato un'indennità nell'ipotesi in cui chi ha compiuto il fatto dannoso abbia agito in stato di necessità, ha una funzione surrogatoria od integratrice, avendo lo scopo di assicurare al danneggiato un'equa riparazione; ne consegue che non è affetta da violazione di legge la sentenza con cui il giudice d'appello, individuati nel fatto gli estremi dello stato di necessità e corretta in tal senso la motivazione della prima sentenza (che, invece, aveva attribuito al danneggiante la responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.), esercitando il proprio giudizio equitativo, liquidi in favore del danneggiato, a titolo di indennità, la stessa somma di danaro che il primo giudice aveva liquidato a titolo risarcitorio. (Rigetta, App. Venezia, 25/03/2005). FONTI CED Cassazione, 2010

Un particolare caso;  un automobilista ha invocato lo stato di necessità perché non trovava parcheggio e pretendeva di non subire le sanzioni amministrative previste per il suo comportamento ( violazione art. 158 codice della strada). La sentenza ha il pregio di ribadire le caratteristiche oggettive, e non soggettive, dello stato di necessità.

Cass. civ. Sez. I, 12-10-2006, n. 21918

Per ravvisare lo stato di necessità, previsto dall'articolo 2045 cod. civ., è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona in relazione al quale non è comunque possibile pretendere dall'agente un comportamento diverso. Il disagio provocato dalla mancanza o insufficienza delle aree destinate a parcheggio è quindi inidoneo a costituire uno stato di necessità, anche nel caso di non osservanza da parte del comune della disposizione dell'articolo 7, ottavo comma, del d.lgs. n. 285 del 1992, in quanto la norma, tipicamente di azione e diretta alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, non attribuisce alcun diritto soggettivo agli utenti della strada e in particolare non giustifica l'inosservanza dei divieti di fermata e di sosta di cui all'articolo 158 del codice della strada. (Rigetta, Giud. pace Lodi, 25 Maggio 2001) FONTI Mass. Giur. It., 2006

Se si è chiesto in giudizio il risarcimento del danno, e non l’indennizzo ex art. 2045, il giudice può comunque riconoscere l’indennizzo senza violare l’art. 112 c.p.c.? A quanto pare sì, perché la richiesta di indennizzo è sostanzialmente compresa in quella di risarcimento.

Cass. civ. Sez. III, 19-08-2003, n. 12100

In tema di illecito, qualora l'attore abbia chiesto il risarcimento dei danni e sia stato accertato che il convenuto aveva agito in stato di necessità, il giudice deve applicare d'ufficio l'art. 2045 c.c. , essendo implicita nella domanda di risarcimento quella di corresponsione di un equo indennizzo, anche in assenza di un esplicito richiamo, da parte del danneggiato, alla ricordata norma ex art. 2045 c.c.

FONTI  Mass. Giur. It., 2003 

Una questione interessante, è possibile chiedere l’applicazione dello stato di necessità in caso di incidente stradale? Sì, se sussitono le condizioni.

Cass. civ. Sez. III, 19-07-2002, n. 10571

L'art. 2045 c.c. , il quale prevede che l'autore del fatto dannoso commesso in stato di necessità è tenuto a corrispondere una indennità al danneggiato, è applicabile anche nel caso di danno cagionato da incidente stradale, purché l'autore del fatto dimostri gli elementi costitutivi dell'esimente. L'apprezzamento relativo alla ricostruzione del sinistro costituisce giudizio di merito e, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità, quando sia sorretto da adeguato e corretto ragionamento. FONTI  Mass. Giur. It., 2002.