Giurisprudenza

Sulla natura delle universalità.

Cass. civ., 08-04-1948, n. 523

Allo scopo di individuare gli elementi costitutivi di una universalità di fatto, occorre contrapporre tale nozione a quella di cosa complessa o composta o di cosa semplice. Si ha quest'ultima quando i singoli elementi che la compongono sono fusi in un tutto organico (esistenza visibile a se stante), sì da renderne impossibile la separazione senza far perdere all'unità le sue qualità essenziali. Inoltre la cosa complessa consta dalla coesione di più elementi separabili talvolta in rapporto di principale ad accessorio, necessariamente unificati dallo scopo (universitates rerum cohaerentium). Invece la universitates facti sono costituite da una collezione di cose, di regola omogenee, appartenenti alla stessa persona (uni nomini subiectue), unificate da una destinazione durevole ( art. 816, comma 1, c.c.). Nella cosa composta vi è sintesi di più elementi o parti; nella universitas facti vi ha pluralità di cose semplici (corpora ex distantibus) e il nesso organico di coesione, che lega gli oggetti della collezione, è semplice creazione della volontà del proprietario, pur avendo radici profonde nei rapporti della vita.

FONTI 
Mon. Trib., 1948, 122 


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