Abbiamo visto che nelle obbligazioni solidali i rapporti sono identici tra loro, anche se distinti.
La molteplicità dei rapporti deriva dal numero dei soggetti coinvolti e, proprio perché si parla di più di una persona, possono verificarsi situazioni particolari che riguardano singolarmente uno dei creditori o dei debitori.
Vediamo le diverse ipotesi:

1. Costituzione in mora (art. 1219 c.c.): fatta nei confronti di un debitore in solido non ha effetto anche per gli altri , ma interrompe anche per loro la prescrizione (art. 1308 e 1310 c.c.). Nella solidarietà attiva la costituzione in mora effettuata da uno dei creditori giova anche agli altri.

Giurisprudenza

Sugli effetti della costituzione in mora ( art. 1308 c.c.) sulla prescrizione.

 

Cass. civ. Sez. III, 27-06-2014, n. 14636

In tema di responsabilità per danni da circolazione di veicoli a motore, la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria a carico dell'assicuratore, del proprietario del veicolo ed eventualmente del conducente, comporta che, ai fini della prescrizione del diritto risarcitorio, gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore esplichino efficacia anche nei riguardi del proprietario e del conducente del veicolo danneggiante, in applicazione del principio sancito nell'art. 1310 cod. civ., che estende a tutti i debitori solidali dell'obbligazione l'efficacia interruttiva della prescrizione, derivante da qualunque atto compiuto nei confronti di uno di essi. (Rigetta, App. Roma, 27/06/2007)

FONTI CED Cassazione, 2014

 

Una vecchia sentenza, ma che ribadisce espressamente i principi espressi dall’art. 1308 c.c.

 

Cass. civ., 10-04-1975, n. 1338

Il contenuto dell'art. 1308, comma 1, c.c., il quale, nell'escludere che la costituzione in mora di uno dei debitori in solido produca effetti riguardo agli altri, si riferisce agli effetti della costituzione in mora diversi dall'interruzione della prescrizione (assunzione da parte del debitore del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione, risarcimento del danno eccetera) e fa espressamente salvo il disposto dell'art. 1310 c.c. secondo gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori. FONTI Massima de Agostini Giuridica 2005

 

E la sua applicazione concreta.

 

Cass. civ. Sez. III, 07-05-2014, n. 9858

 Il giudizio per responsabilità civile automobilistica, in cui si costituisca l'impresa assicuratrice del danneggiante in liquidazione coatta amministrativa ed eccepisca la prescrizione del diritto risarcitorio del danneggiato, mentre resti contumace l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, può concludersi con la sola condanna di quest'ultima, non giovando ai coobbligati solidali, in forza dell'art. 1310 cod. civ. , l'eccezione di prescrizione sollevata da uno solo di essi. (Rigetta, App. Salerno, 25/05/2007).

 

 

2. Sospensione della prescrizione ( art.1310 comma 2): vale solo per il debitore o creditore in solido considerato. È anche vero, però, che il debitore che comunque sia stato costretto a pagare ha azione di regresso verso gli altri debitori liberati per il maturarsi, a loro favore, della prescrizione.

Giurisprudenza.

Sulla interruzione della prescrizione nelle obbligazioni solidali. La regola del 1310 comma 1 non si applica ai diritti reali.

 

 

Cass. civ. Sez. II, 03-04-2012, n. 5338

Gli atti interruttivi dell'usucapione, posti in essere nei confronti di uno dei compossessori, non hanno effetto interruttivo nei confronti degli altri, in quanto il principio di cui all'art. 1310 cod. civ., secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che giovano o pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sono stati) posti in essere. (Cassa con rinvio, App. Cagliari, 25/03/2010) FONTI CED Cassazione, 2012.

 

3. Rinunzia alla prescrizione ( art. 1310 comma 3): il debitore, bontà sua, può rinunziare alla prescrizione, ma questa rinunzia non si estende agli altri debitori per i quali sia maturata la prescrizione. Di conseguenza il debitore che ha rinunziato alla prescrizione, e ha pagato, non ha poi azione di regresso nei confronti degli altri condebitori che solo stati liberati per il maturarsi della prescrizione.

Giurisprudenza.

Sulla rinunzia alla prescrizione ex art. 1310 comma 3.

 

Cass. civ. Sez. III, 09-05-2002, n. 6649

In materia di fideiussione, al regresso tra fideiussori ai sensi dell'art. 1954 c.c. e con riferimento all'estinzione della fideiussione per decadenza del creditore prevista dall'art. 1957 c.c. si applica il principio, dettato in tema di prescrizione, di cui all'art. 1310, comma 3, secondo periodo, c.c. secondo cui il condebitore che rinunzia ad avvalersi degli effetti che da questa derivano in suo favore non ha regresso nei confronti degli altri debitori liberati in conseguenza della medesima; pertanto, il fideiussore che abbia pagato il debito pur non essendovi più tenuto per la verificatasi decadenza ex art. 1957 c.c. , da lui non eccepita, non ha regresso nei confronti degli altri fideiussori. FONTI  Mass. Giur. It., 2002.

4. Rinunzia alla solidarietà (art. 1311 c.c.): il creditore può rinunziare alla solidarietà a favore di uno dei condebitori. Ma non per questo rinunzia automaticamente alla solidarietà nei confronti degli altri condebitori. La rinunzia si presume in due casi specifici ex. art. 1311 comma 2, e cioè quando:
1. Il creditore rilascia al debitore il solido che ha pagato solo per la sua parte quietanza senza alcuna riserva.
2. Il creditore cita in giudizio un debitore solidale, ma solo per la sua parte e questo debitore ha aderito alla domanda o è stato condannato per la sola parte del suo debito. Un principio simile, per la perdita della solidarietà, è espresso dall’art. 1312 c.c. in relazione al pagamento separato dei frutti e interessi.

5. Rinunzia alla solidarietà e insolvenza di uno degli altri condebitori in solido rimasti ( art. 1313 c.c.): la parte di debito del debitore insolvente si ripartirà tra tutti gli altri condebitori, compreso quello liberato dalla solidarietà.

Giurisprudenza.

Sulla rinunzia alla solidarietà ex art. 1311. Il tema delicato sta nel rapporto tra remissione del debito ex art. 1301 ( che vale, salvo riserva, per tutti i debitori solidali) e la rinunzia alla solidarietà, che vale solo per quel debitore specifico.

 

Cass. civ. Sez. III, 27-01-2015, n. 1453

Nell'ipotesi di adempimento parziale dell'obbligazione da parte di uno dei obbligati solidali, con relativa quietanza rilasciata dai creditori senza alcuna riserva di questi di agire verso lo stesso debitore per il residuo, si configura la fattispecie di presunzione di rinuncia alla solidarietà disciplinata dall'art. 1311, n. 1, c.c. e conseguente conservazione dell'azione in solido verso gli altri obbligati solidali ai sensi del primo comma dello stesso articolo, non assumendo rilievo la riserva di agire verso gli altri obbligati ai sensi dell'art. 1301 c.c., che regola la diversa fattispecie di remissione del debito a favore di uno dei debitori solidali. FONTI Massima redazionale, De Agostini Giuridica. 2015

 

La rinunzia alla solidarietà per un debitore non comporta che l’obbligazione non sia più solidale, specie se deriva dallo stesso titolo. In effetti l’art. 1311 è chiaro sul fatto che il creditore conserva l’azione in solido verso gli altri. Ma se uno dei condebitori solidali ha pagato l’intero, si può rivolgere al debitore che si è visto avvantaggiato dalla rinunzia alla solidarietà?Sì, in questo caso si applicherà integralmente l’art. 1299 sull’azione di regresso, perché l’obbligazione era e rimane solidale.

 

Cass. civ. Sez. III, 14-07-2006, n. 16125

Nel caso di rinuncia alla solidarietà a favore di taluno dei condebitori, mentre, per un verso, nei rapporti esterni con il creditore il beneficiario della rinuncia rimane tenuto al pagamento soltanto della sua quota, per altro verso lo stesso creditore conserva l'azione "in solido" contro gli altri debitori, non destinatari della rinuncia, per l'intero suo credito, compresa, perciò, la quota del beneficiario ex art. 1311 cod. civ., posto che il creditore che rinuncia alla solidarietà a favore di qualcuno tra i condebitori non può mutare la qualificazione della natura dell'obbligazione.

Infatti, quest'ultima, se dipende da un medesimo titolo, non può atteggiarsi come solidale nei confronti di alcuni e non di tutti i coobbligati, come, del resto, è confermato dall'art. 1313 cod. civ., che specifica la regola generale dell'art. 1299, secondo comma, cod. civ., con disposizione da ritenersi applicabile anche ai rapporti interni di regresso tra i condebitori, oltre che a quelli esterni, prevedendo, in ordine ai rapporti interni, il diritto del condebitore solidale, che ha pagato per l'intero e non è riuscito ad ottenere la quota di un condebitore insolvente, di esercitare azione di regresso verso il beneficiario della rinuncia sia della parte proporzionale della quota dell'insolvente sia dell'intera quota propria dello stesso beneficiario. (Cassa con rinvio, App. Roma, 28 Novembre 2002) FONTI Mass. Giur. It., 2006.

6. Remissione del debito  (art. 1236 c.c.): la remissione del debito nei confronti di uno dei debitori libera anche gli altri (art. 1301 c.c.) a meno che il creditore abbia deciso di riservare il suo diritto verso di loro. In tal caso si dovrà sottrarre la parte che spettava al debitore liberato. Nella solidarietà attiva la remissione libera il debitore solo della parte del creditore che l'ha effettuata.

Giurisprudenza

Sulla remissione nelle obbligazioni solidali ex art. 1301.

 

Cass. civ. Sez. III, 27-01-2015, n. 1453

La quietanza rilasciata dai creditori senza alcuna riserva di questi di agire verso lo stesso debitore per il residuo, si configura la fattispecie di presunzione di rinuncia alla solidarietà disciplinata dall'art. 1311, n. 1, c.c. e conseguente conservazione dell'azione in solido verso gli altri obbligati solidali ai sensi del primo comma dello stesso articolo, non assumendo rilievo la riserva di agire verso gli altri obbligati ai sensi dell'art. 1301 c.c., che regola la diversa fattispecie di remissione del debito a favore di uno dei debitori solidali. FONTI Massima redazionale de Agostini giuridica. 2015.

7. Riconoscimento del debito (art. 1988 c.c.): nella solidarietà passiva non ha effetto per gli altri debitori (art. 1309 c.c.), in quella attiva ha effetto nei confronti di tutti i creditori in solido.

Giurisprudenza.

Sul riconoscimento del debito ex art. 1309. La regola è che il riconoscimento vale solo per il condebitore solidale che l’ha compiuto e non per gli altri, ma questa regola deve essere messa in relazione alla situazione giuridica specifica in cui è avvenuto il riconoscimento, come nel caso di questa sentenza relativa al riconoscimento in una società di persone.

Cass. civ. Sez. I, 11-05-2005, n. 9917

Il riconoscimento di debito compiuto dall'amministratore della società di persone è senz'altro efficace, per gli effetti dell'art. 2298 c.c., nei confronti di quest'ultima e, conseguentemente, lo è anche - per effetto riflesso ed ai sensi degli artt. 2267 e 2291 c.c. - nei confronti dei soci, la posizione dei quali dipende da quella della società, nel senso che qualunque obbligo sociale, in qualunque modo sorto, fa nascere nel socio l'obbligo corrispondente. FONTI Società, 2005, 1114

Il riconoscimento del debito nelle obbligazioni solidali interrompe la prescrizione? No.

Cass. civ., 18-10-1982, n. 5381
Il riconoscimento del debito deve provenire, ai sensi dell'art. 2944 c. c. , da colui contro il quale il diritto può essere fatto valere e, se compiuto da uno dei condebitori, non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione nei confronti degli altri, ostandovi l'espressa disposizione contenuta nell'art. 1309 c. c. FONTI  Mass. Giur. It., 1982.

 

 

8. Impossibilità sopravvenuta per causa imputabile al debitore  (art.1218 c.c.): gli altri debitori dovranno comunque corrispondere il valore della prestazione dovuta (art. 1307 c.c.), ma al debitore responsabile dell'inadempimento potrà essere chiesto il risarcimento del danno ulteriore.

 

 

Giurisprudenza.

Sulla impossibilità sopravvenuta per causa imputabile al debitore ( art. 1307 c.c.). Che gli altri condebitori solidali devono corrispondere il valore della prestazione divenuta impossibile per fatto imputabile a altri condebitori solidali è fatto che emerge chiaramente dall’art. 1307. Non ci sono ( o almeno non ne ho trovate) sentenze della cassazione sul punto. C’è invece questa vecchia sentenza sulla impossibilità temporanea, caso non previsto dall’art. 1307.

Cass. civ., 25-05-1965, n. 1020

Nelle obbligazioni solidali passive, in deroga al principio generale di cui all'art. 1256 c.c., il fatto del terzo o del condebitore in colpa o in dolo, che renda impossibile l'adempimento della prestazione ad altro condebitore solidale non esonera questi dalla responsabilità per l'inadempimento da quel fatto obiettivamente determinato, ma si riflette pregiudizialmente anche su di lui, imponendogli l'obbligo di corrispondere il valore della prestazione dovuta.

Tale principio, sancito dall'art. 1307 c.c. con riferimento all'ipotesi dell'inadempimento definitivo, deve ritenersi applicabile, per l'unicità della "ratio legis", all'ipotesi dell'inadempimento temporaneo, ossia del ritardo nell'adempimento.

In questa seconda ipotesi, il valore della prestazione dovuta si traduce nello "id quod interest" per il creditore, limitatamente al tempo di durata del ritardo, nel senso che il debitore incolpevole dovrà corrispondere soltanto il valore dell'utilità che la disponibilità dell'oggetto della prestazione contrattuale avrebbe procurato al creditore in quel periodo, mentre ogni eventuale diverso danno inciderà esclusivamente sul condebitore colpevole, come quell'eventuale diverso pregiudizio, anche futuro, che sia comunque collegabile al ritardo e sia risarcibile a norma degli artt. 1223-1225 c.c. FONTI Giust. Civ., 1965, 1, 1070.

Una sentenza più recente, del 2006, risolve un altro problema.
Il fatto è questo, ci si obbliga a trasferire la propria quota di comproprietà di un immobile non divisibile, ma ci si impegna affinché anche gli altri comproprietari facciano lo stesso; in pratica si promette il fatto del terzo.
L’obbligazione dei comproprietari non è solidale, anche se collettiva, perché l’adempimento di uno non libera gli altri, e, qui il problema, che accade se gli altri comproprietari negano il consenso al trasferimento? Questo diviene impossibile, essendo il bene da trasferire un unicum incidibile, ma non si può chiedere l’applicazione dell’art. 1307 proprio perché non c’è solidarietà; di conseguenza il debitore non inadempiente non potrà cavarsela dando solo il valore della prestazione che gli altri non hanno eseguito, ma dovrà risarcire l’intero danno al creditore.

Cass. civ. Sez. II, 20-03-2006, n. 6162

Qualora sia stato promesso in vendita un immobile indiviso considerato nel contratto come un "unicum inscindibile", ciascuno dei promittenti si impegna non soltanto a prestare il consenso relativo al trasferimento della quota di comproprietà di cui è rispettivamente titolare , ma si obbliga anche a promettere il fatto altrui, cioè la prestazione del consenso da parte degli altri.

Peraltro, tale obbligazione, che ha natura collettiva, non è solidale, non potendo operare il principio stabilito dall'art.1292 cod. civ., secondo cui ciascuno degli obbligati in solido può adempiere per l'intero e l'adempimento dell'uno libera gli altri, atteso che i promittenti sono in grado di manifestare il consenso relativo alla propria quota e non quello concernente le quote spettanti agli altri.

Pertanto, il condebitore non inadempiente non può invocare la norma dettata in materia di obbligazioni solidali dall'art.1307 cod. civ., alla stregua del quale se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti, mentre gli altri obbligati sono tenuti soltanto a corrispondere il valore della prestazione dovuta, tenuto conto che in tal caso la responsabilità è posta a carico esclusivamente del debitore colpevole che con la propria condotta ha reso impossibile l'adempimento della prestazione da parte dei coobbligati che altrimenti avrebbero potuto eseguire liberandosi dell'obbligazione senza produrre il danno ulteriore.

FONTI Mass. Giur. It., 2006

9. Novazione (art. 1230 c.c.):se si rinnova il rapporto tra il creditore e uno dei condebitori (art. 1300 c.c.) gli altri sono liberati salvo che si sia voluta limitare la novazione solo ad uno dei debitori; in tal caso gli altri sono comunque tenuti alla prestazione originaria, diminuita, però, della parte che spettava al debitore che ha rinnovato il rapporto. Nella solidarietà attiva la novazione tra uno dei  creditori  in solido e il debitore non ha effetto verso gli altri se non per la parte del creditore che ha rinnovato il rapporto.

 

Giurisprudenza.

Sulla novazione ex art. 1300 c.c. C’è pochissima giurisprudenza sul punto, si può osservare che la presunzione di liberazione degli altri condebitori è relativa e non assoluta, e ciò lo si ricava dallo stesso art. 1300. La giurisprudenza, più che risolvere problemi relativi al concetto espresso dall’art. 1300 interviene per chiarire dei casi dubbi circa l’esistenza della novazione. In generale quando la giurisprudenza è scarsa o nulla, vuol dire che non vi sono stati casi controversi giunti fino in cassazione, e che, quindi, il concetto espresso dalla disposizione è chiaro.

Cass. civ. Sez. II, 17-05-2001, n. 6774

Il committente ha l'onere di provare di aver denunciato all'appaltatore i vizi dell'opera, non facilmente riconoscibili al momento della consegna, entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di garanzia, essendo quegli assolto da tale onere solo per i vizi dolosamente occultati dall'appaltatore, a meno che il predetto committente non provi che per patto intervenuto con l'appaltatore costui si è obbligato ad eliminarli, con l'effetto di novare la sua obbligazione di garanzia "ex lege".

FONTI Mass. Giur. It., 2001

 

Cass. civ. Sez. I, 07-05-1987, n. 4223

Nel caso di sconto bancario, mediante girata di cambiale tratta, il girante ed il traente del titolo si pongono nella qualità di debitori solidali della banca girataria, e, pertanto, il comportamento di questa, consistente nell'esigere il pagamento nei confronti del traente, non può di per sé integrare una novazione od espromissione con effetti liberatori nei riguardi del girante. FONTI  Mass. Giur. It., 1987.

10. Confusione (art. 1253 c.c.): l'obbligazione si estingue solo per la parte di quel debitore che è divenuto anche creditore (art. 1303 c.c.); ugualmente, ma in maniera inversa, accade nella solidarietà attiva.

 

Giurisprudenza.

Sulla confusione in caso di obbligazioni solidali ex art. 1303. Unica sentenza trovata in materia cambiaria.

Cass. civ. Sez. I, 02-07-1998, n. 6475

In ipotesi di girata cambiaria cd. di ritorno, fatta dal giratario in favore del primo prenditore - girante, essendo il titolo presentato per l'incasso, deve escludersi che detto giratario di ritorno abbia azione di regresso nei confronti di colui che nei suoi confronti è unico girante ma anche giratario, cumulando egli, rispetto a tale azione, la qualità di legittimato attivo e passivo, con la conseguente estinzione per confusione delle reciproche obbligazioni cambiarie ed inoperatività del regime delle eccezioni opponibili. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui vi siano girate intermedie, nel senso che ogniqualvolta il rapporto di garanzia derivante dalla girata intermedia non interferisca nella rilevanza del rapporto tra i protagonisti della girata di ritorno, esso non impedisce, in relazione a quest'ultimo e nei limiti di quest'ultimo, il consolidamento dell'effetto estintivo. FONTI  Banca Borsa, 2000, II, 392.

11. Compensazione (art. 1241 c.c.): è ammessa nella solidarietà, ma con caratteristiche particolari. Il debitore in solido, in generale, non può opporre le eccezioni personali degli altri condebitori ( art. 1297) e quindi anche la compensazione. Ma l’art. 1302 deroga in parte questo principio.  Il debitore in solido può infatti opporre la compensazione di altro condebitore ma solo per la parte dovuta da questo altro condebitore. Nella solidarietà attiva a uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto  da uno degli altri creditori, ma solo per la parte di questo.

Giurisprudenza.

Anche sulla compensazione nelle obbligazioni solidali ex art. 1303 non vi sono particolari problemi che hanno dato vita a una copiosa giurisprudenza. Le regole dell’art. 1303 si sono già viste, e si produce una compensazione parziale, se di oppone in compensazione il credito di altro condebitore. La cassazione, però, nel caso di accollo ritiene che la compensazione dell’accollato possa essere eccepita dall’accollante per intero, ma questo per l’applicazione combinata delle regole sull’accollo e dell’art. 1302.

Cass. civ. Sez. I, 02-12-1993, n. 11956

Quando il debito personale del socio deriva da accollo di un debito sociale è possibile far valere in compensazione il credito vantato dalla società. Nel caso di accollo cumulativo, infatti, l'accollante, nella sua qualità di condebitore in solido dell'accollato, è legittimato ad opporre in compensazione all'accollatario - in forza del combinato disposto degli art. 1273 e 1302 c.c. - i crediti dell'accollato medesimo. FONTI  Riv. Dir. Comm., 1994, II, 195

 

12. Transazione (art. 1965 c.c.): nella solidarietà passiva vale solo nei confronti del debitore che l'ha stipulata a meno che gli altri non dichiarino di volerne profittare (art. 1304 c.c.); ugualmente accade, ma in maniera inversa, nella solidarietà attiva.

Giurisprudenza.

Sulla transazione fatta da uno dei condebitori solidali ex art. 1304 c.c. Opportunamente la cassazione chiarisce che il potere di volerne profittare previsto a favore degli altri debitori sia un diritto potestativo, ma per poter profittare di tale transazione, questa deve aver riguardato l’intero debito. Certo è che se di fronte a una transazione stipulata da un condebitore solidale, un altro decide di proseguire il giudizio, quest’ultimo avrà tacitamente rinunciato ad avvalersi della transazione già stipulata.

 

Cass. civ. Sez. II, 25-09-2014, n. 20250

La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304, primo comma, cod. civ. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza. (Rigetta, App. Milano, 19/06/2007)

FONTI CED Cassazione, 2014

 

Cass. civ. Sez. III, 11-07-2014, n. 15895

La disposizione di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ., secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale e non è quindi applicabile quando la transazione è limitata al solo rapporto interno del debitore che la stipula. (Cassa e decide nel merito, Trib. Roma, 13/05/2008)

FONTI CED Cassazione, 2014.

 

 

Cass. civ. Sez. I, 11-07-2013, n. 17198 (rv. 627237)

In tema di obbligazioni solidali, il diritto potestativo di aderire alla transazione stipulata da altri, alla stregua dell'art. 1304 cod. civ., deve considerarsi tacitamente rinunciato laddove l'interessato opti per la instaurazione o la prosecuzione della lite, invece che per la sua chiusura transattiva, essendo le prime due descritte condotte logicamente antitetiche rispetto all'intenzione di transigere, né potendosi condizionare il destino del processo alla volontà unilaterale di una parte, investita del potere di farlo cessare o di vanificarne gli effetti "secundum eventum litis", in violazione del principio di parità dei contendenti. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 18/08/2005)

FONTI CED Cassazione, 2013


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