Abbiamo visto che nelle obbligazioni
solidali i rapporti sono identici tra loro, anche se distinti.
1. Costituzione in mora (art. 1219 c.c.): fatta nei confronti di un debitore in solido non ha effetto anche per
gli altri , ma interrompe anche per loro la prescrizione (art. 1308 e
1310 c.c.). Nella solidarietà attiva la costituzione in mora effettuata
da uno dei creditori giova anche agli altri.
Giurisprudenza
Sugli effetti della costituzione in
mora ( art. 1308 c.c.) sulla prescrizione.
Cass. civ. Sez. III, 27-06-2014, n. 14636
In tema di responsabilità per danni da
circolazione di veicoli a motore, la natura solidale dell'obbligazione
risarcitoria a carico dell'assicuratore, del proprietario del veicolo ed
eventualmente del conducente, comporta che, ai fini della prescrizione
del diritto risarcitorio, gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato
nei confronti dell'assicuratore esplichino efficacia anche nei riguardi
del proprietario e del conducente del veicolo danneggiante, in
applicazione del principio sancito nell'art. 1310 cod. civ., che estende
a tutti i debitori solidali dell'obbligazione l'efficacia interruttiva
della prescrizione, derivante da qualunque atto compiuto nei confronti
di uno di essi. (Rigetta, App. Roma, 27/06/2007)
FONTI CED Cassazione, 2014
Una vecchia
sentenza, ma che ribadisce espressamente i principi espressi dall’art.
1308 c.c.
Cass. civ., 10-04-1975, n. 1338 Il
contenuto dell'art. 1308, comma 1, c.c., il quale, nell'escludere che la
costituzione in mora di uno dei debitori in solido produca effetti
riguardo agli altri, si riferisce agli effetti della costituzione in
mora diversi dall'interruzione della prescrizione (assunzione da parte
del debitore del rischio della sopravvenuta impossibilità della
prestazione, risarcimento del danno eccetera) e fa espressamente salvo
il disposto dell'art. 1310 c.c. secondo gli atti con i quali il
creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido
hanno effetto riguardo agli altri debitori. FONTI Massima de Agostini
Giuridica 2005
E la sua
applicazione concreta.
Cass. civ. Sez. III, 07-05-2014, n. 9858
Il
giudizio per responsabilità civile automobilistica, in cui si
costituisca l'impresa assicuratrice del danneggiante in liquidazione
coatta amministrativa ed eccepisca la prescrizione del diritto
risarcitorio del danneggiato, mentre resti contumace l'impresa designata
dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, può concludersi con
la sola condanna di quest'ultima, non giovando ai coobbligati solidali,
in forza dell'art. 1310 cod. civ. , l'eccezione di prescrizione
sollevata da uno solo di essi. (Rigetta, App. Salerno, 25/05/2007).
2.
Sospensione della prescrizione
( art.1310 comma 2): vale
solo per il debitore o creditore in solido considerato. È anche vero,
però, che il debitore che comunque sia stato costretto a pagare ha
azione di regresso verso gli altri debitori liberati per il maturarsi, a
loro favore, della prescrizione.
Giurisprudenza.
Sulla interruzione
della prescrizione nelle obbligazioni solidali. La regola del 1310 comma
1 non si applica ai diritti reali.
Cass. civ. Sez. II, 03-04-2012, n. 5338
Gli atti interruttivi dell'usucapione,
posti in essere nei confronti di uno dei compossessori, non hanno
effetto interruttivo nei confronti degli altri, in quanto il principio
di cui all'art. 1310 cod. civ., secondo cui gli atti interruttivi contro
uno dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro il comune
creditore con effetto verso gli altri debitori, trova applicazione in
materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali
non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, fare riferimento
ai singoli comportamenti dei compossessori, che giovano o pregiudicano
solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sono stati) posti in
essere. (Cassa con rinvio, App. Cagliari, 25/03/2010) FONTI CED
Cassazione, 2012.
3.
Rinunzia alla prescrizione ( art.
1310 comma 3): il debitore, bontà sua, può rinunziare alla prescrizione, ma questa
rinunzia non si estende agli altri debitori per i quali sia maturata la
prescrizione. Di conseguenza il debitore che ha rinunziato alla
prescrizione, e ha pagato, non ha poi azione di regresso nei confronti
degli altri condebitori che solo stati liberati per il maturarsi della
prescrizione.
Giurisprudenza.
Sulla rinunzia alla prescrizione ex
art. 1310 comma 3.
Cass. civ. Sez. III, 09-05-2002, n. 6649
In materia di fideiussione, al
regresso tra fideiussori ai sensi dell'art. 1954 c.c. e con riferimento
all'estinzione della fideiussione per decadenza del creditore
prevista dall'art. 1957 c.c. si applica il principio, dettato in tema di
prescrizione, di cui all'art. 1310, comma 3, secondo periodo, c.c.
secondo cui il condebitore che rinunzia ad avvalersi degli effetti che
da questa derivano in suo favore non ha regresso nei confronti degli
altri debitori liberati in conseguenza della medesima; pertanto, il
fideiussore che abbia pagato il debito pur non essendovi più tenuto per
la verificatasi decadenza ex art. 1957 c.c. , da lui non eccepita, non
ha regresso nei confronti degli altri fideiussori. FONTI Mass.
Giur. It., 2002.
4.
Rinunzia alla solidarietà (art.
1311 c.c.): il creditore
può rinunziare alla solidarietà a favore di uno dei condebitori. Ma non
per questo rinunzia automaticamente alla solidarietà nei confronti degli
altri condebitori. La rinunzia si presume in due casi specifici ex. art.
1311 comma 2, e cioè quando:
5. Rinunzia alla solidarietà e insolvenza di uno degli altri condebitori
in solido rimasti ( art. 1313 c.c.):
la parte di debito del
debitore insolvente si ripartirà tra tutti gli altri condebitori,
compreso quello liberato dalla solidarietà.
Giurisprudenza.
Sulla rinunzia alla solidarietà ex
art. 1311. Il tema delicato sta nel rapporto tra remissione del debito
ex art. 1301 ( che vale, salvo riserva, per tutti i debitori solidali) e
la rinunzia alla solidarietà, che vale solo per quel debitore specifico.
Cass. civ. Sez. III, 27-01-2015, n. 1453
Nell'ipotesi di adempimento parziale dell'obbligazione da parte di uno
dei obbligati solidali, con relativa quietanza rilasciata dai creditori
senza alcuna riserva di questi di agire verso lo stesso debitore per il
residuo, si configura la fattispecie di presunzione di rinuncia alla
solidarietà disciplinata dall'art. 1311, n. 1, c.c. e conseguente
conservazione dell'azione in solido verso gli altri obbligati solidali
ai sensi del primo comma dello stesso articolo, non assumendo rilievo la
riserva di agire verso gli altri obbligati ai sensi dell'art. 1301 c.c.,
che regola la diversa fattispecie di remissione del debito a favore di
uno dei debitori solidali. FONTI Massima redazionale, De Agostini
Giuridica. 2015
La rinunzia alla
solidarietà per un debitore non comporta che l’obbligazione non sia più
solidale, specie se deriva dallo stesso titolo. In effetti l’art. 1311 è
chiaro sul fatto che il creditore conserva l’azione in solido verso gli
altri. Ma se uno dei condebitori solidali ha pagato l’intero, si può
rivolgere al debitore che si è visto avvantaggiato dalla rinunzia alla
solidarietà?Sì, in questo caso si applicherà integralmente l’art. 1299
sull’azione di regresso, perché l’obbligazione era e rimane solidale.
Cass. civ. Sez. III, 14-07-2006, n. 16125
Nel caso di rinuncia alla solidarietà
a favore di taluno dei condebitori, mentre, per un verso, nei rapporti
esterni con il creditore il beneficiario della rinuncia rimane tenuto al
pagamento soltanto della sua quota, per altro verso lo stesso creditore
conserva l'azione "in solido" contro gli altri debitori, non destinatari
della rinuncia, per l'intero suo credito, compresa, perciò, la quota del
beneficiario ex art. 1311 cod. civ., posto che il creditore che rinuncia
alla solidarietà a favore di qualcuno tra i condebitori non può mutare
la qualificazione della natura dell'obbligazione.
Infatti, quest'ultima, se dipende da
un medesimo titolo, non può atteggiarsi come solidale nei confronti di
alcuni e non di tutti i coobbligati, come, del resto, è
confermato dall'art. 1313 cod. civ., che specifica la regola
generale dell'art. 1299, secondo comma, cod. civ., con disposizione da
ritenersi applicabile anche ai rapporti interni di regresso tra i
condebitori, oltre che a quelli esterni, prevedendo, in ordine ai
rapporti interni, il diritto del condebitore solidale, che ha pagato per
l'intero e non è riuscito ad ottenere la quota di un condebitore
insolvente, di esercitare azione di regresso verso il beneficiario della
rinuncia sia della parte proporzionale della quota dell'insolvente sia
dell'intera quota propria dello stesso beneficiario. (Cassa con rinvio,
App. Roma, 28 Novembre 2002) FONTI Mass. Giur. It., 2006.
6.
Remissione del debito
(art. 1236 c.c.):
la remissione del debito nei confronti di uno dei debitori libera anche
gli altri (art. 1301 c.c.) a meno che il creditore abbia deciso di
riservare il suo diritto verso di loro. In tal caso si dovrà sottrarre
la parte che spettava al debitore liberato. Nella solidarietà attiva la
remissione libera il debitore solo della parte del creditore che l'ha
effettuata.
Sulla remissione
nelle obbligazioni solidali ex art. 1301.
Cass. civ. Sez. III, 27-01-2015, n. 1453
La quietanza rilasciata dai creditori
senza alcuna riserva di questi di agire verso lo stesso debitore per il
residuo, si configura la fattispecie di presunzione di rinuncia alla
solidarietà disciplinata dall'art. 1311, n. 1, c.c. e conseguente
conservazione dell'azione in solido verso gli altri obbligati solidali
ai sensi del primo comma dello stesso articolo, non assumendo rilievo la
riserva di agire verso gli altri obbligati ai sensi dell'art. 1301 c.c.,
che regola la diversa fattispecie di remissione del debito a favore di
uno dei debitori solidali. FONTI Massima redazionale de Agostini
giuridica. 2015.
7.
Riconoscimento del debito (art.
1988 c.c.): nella
solidarietà passiva non ha effetto per gli altri debitori (art. 1309
c.c.), in quella attiva ha effetto nei confronti di tutti i creditori in
solido.
Giurisprudenza.
Sul riconoscimento
del debito ex art. 1309. La regola è che il riconoscimento vale solo per
il condebitore solidale che l’ha compiuto e non per gli altri, ma questa
regola deve essere messa in relazione alla situazione giuridica
specifica in cui è avvenuto il riconoscimento, come nel caso di questa
sentenza relativa al riconoscimento in una società di persone.
Cass. civ. Sez. I, 11-05-2005, n. 9917
Il riconoscimento di debito compiuto
dall'amministratore della società di persone è senz'altro efficace, per
gli effetti dell'art. 2298 c.c., nei confronti di quest'ultima e,
conseguentemente, lo è anche - per effetto riflesso ed ai sensi
degli artt. 2267 e 2291 c.c. - nei confronti dei soci, la posizione dei
quali dipende da quella della società, nel senso che qualunque obbligo
sociale, in qualunque modo sorto, fa nascere nel socio l'obbligo
corrispondente. FONTI Società, 2005, 1114
Il riconoscimento del debito nelle obbligazioni solidali interrompe la
prescrizione? No.
Cass. civ., 18-10-1982, n. 5381
8.
Impossibilità sopravvenuta per
causa imputabile al debitore
(art.1218 c.c.):
gli altri debitori dovranno comunque corrispondere il valore della
prestazione dovuta (art. 1307 c.c.), ma al debitore responsabile
dell'inadempimento potrà essere chiesto il risarcimento del danno
ulteriore.
Giurisprudenza.
Sulla impossibilità sopravvenuta per causa imputabile al debitore ( art.
1307 c.c.). Che gli altri condebitori solidali devono corrispondere il
valore della prestazione divenuta impossibile per fatto imputabile a
altri condebitori solidali è fatto che emerge chiaramente dall’art.
1307. Non ci sono ( o almeno non ne ho trovate) sentenze della
cassazione sul punto. C’è invece questa vecchia sentenza sulla
impossibilità temporanea, caso non previsto dall’art. 1307.
Cass. civ., 25-05-1965, n. 1020
Nelle obbligazioni solidali passive,
in deroga al principio generale di cui all'art. 1256 c.c., il fatto del
terzo o del condebitore in colpa o in dolo, che renda impossibile
l'adempimento della prestazione ad altro condebitore solidale non
esonera questi dalla responsabilità per l'inadempimento da quel fatto
obiettivamente determinato, ma si riflette pregiudizialmente anche su di
lui, imponendogli l'obbligo di corrispondere il valore della prestazione
dovuta.
Tale principio, sancito dall'art. 1307
c.c. con riferimento all'ipotesi dell'inadempimento definitivo, deve
ritenersi applicabile, per l'unicità della "ratio legis", all'ipotesi
dell'inadempimento temporaneo, ossia del ritardo nell'adempimento.
In questa seconda ipotesi, il valore
della prestazione dovuta si traduce nello "id quod interest" per il
creditore, limitatamente al tempo di durata del ritardo, nel senso che
il debitore incolpevole dovrà corrispondere soltanto il valore
dell'utilità che la disponibilità dell'oggetto della prestazione
contrattuale avrebbe procurato al creditore in quel periodo, mentre ogni
eventuale diverso danno inciderà esclusivamente sul condebitore
colpevole, come quell'eventuale diverso pregiudizio, anche futuro, che
sia comunque collegabile al ritardo e sia risarcibile a norma
degli artt. 1223-1225 c.c. FONTI Giust. Civ., 1965, 1, 1070
Una sentenza più recente, del 2006, risolve un altro problema.
Cass. civ. Sez. II, 20-03-2006, n. 6162
Qualora sia stato promesso in vendita
un immobile indiviso considerato nel contratto come un "unicum
inscindibile", ciascuno dei promittenti si impegna non soltanto a
prestare il consenso relativo al trasferimento della quota di
comproprietà di cui è rispettivamente titolare , ma si obbliga anche a
promettere il fatto altrui, cioè la prestazione del consenso da parte
degli altri.
Peraltro, tale obbligazione, che ha
natura collettiva, non è solidale, non potendo operare il principio
stabilito dall'art.1292 cod. civ., secondo cui ciascuno degli obbligati
in solido può adempiere per l'intero e l'adempimento dell'uno libera gli
altri, atteso che i promittenti sono in grado di manifestare il consenso
relativo alla propria quota e non quello concernente le quote spettanti
agli altri.
Pertanto, il condebitore non
inadempiente non può invocare la norma dettata in materia di
obbligazioni solidali dall'art.1307 cod. civ., alla stregua del quale se
l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa
imputabile a uno o più condebitori, il creditore può chiedere il
risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei
condebitori inadempienti, mentre gli altri obbligati sono tenuti
soltanto a corrispondere il valore della prestazione dovuta, tenuto
conto che in tal caso la responsabilità è posta a carico esclusivamente
del debitore colpevole che con la propria condotta ha reso impossibile
l'adempimento della prestazione da parte dei coobbligati che altrimenti
avrebbero potuto eseguire liberandosi dell'obbligazione senza produrre
il danno ulteriore.
FONTI Mass. Giur. It., 2006
9. Novazione (art. 1230 c.c.):se
si rinnova il rapporto tra il creditore e uno dei condebitori (art. 1300
c.c.) gli altri sono liberati salvo che si sia voluta limitare la
novazione solo ad uno dei debitori; in tal caso gli altri sono comunque
tenuti alla prestazione originaria, diminuita, però, della parte che
spettava al debitore che ha rinnovato il rapporto. Nella solidarietà
attiva la novazione tra uno dei creditori in solido e il
debitore non ha effetto verso gli altri se non per la parte del
creditore che ha rinnovato il rapporto.
Giurisprudenza.
Sulla novazione ex art. 1300 c.c. C’è pochissima giurisprudenza sul
punto, si può osservare che la presunzione di liberazione degli altri
condebitori è relativa e non assoluta, e ciò lo si ricava dallo stesso
art. 1300. La giurisprudenza, più che risolvere problemi relativi al
concetto espresso dall’art. 1300 interviene per chiarire dei casi dubbi
circa l’esistenza della novazione. In generale quando la giurisprudenza
è scarsa o nulla, vuol dire che non vi sono stati casi controversi
giunti fino in cassazione, e che, quindi, il concetto espresso dalla
disposizione è chiaro.
Cass. civ. Sez. II, 17-05-2001, n. 6774
Il committente ha l'onere di provare
di aver denunciato all'appaltatore i vizi dell'opera, non facilmente
riconoscibili al momento della consegna, entro sessanta giorni dalla
scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di
garanzia, essendo quegli assolto da tale onere solo per i vizi
dolosamente occultati dall'appaltatore, a meno che il predetto
committente non provi che per patto intervenuto con l'appaltatore costui
si è obbligato ad eliminarli, con l'effetto di novare la sua
obbligazione di garanzia "ex lege".
FONTI Mass. Giur. It., 2001
Cass. civ. Sez. I, 07-05-1987,
n. 4223
Nel caso di sconto bancario, mediante
girata di cambiale tratta, il girante ed il traente del titolo si
pongono nella qualità di debitori solidali della banca girataria, e,
pertanto, il comportamento di questa, consistente nell'esigere il
pagamento nei confronti del traente, non può di per sé integrare una
novazione od espromissione con effetti liberatori nei riguardi del
girante. FONTI Mass. Giur. It., 1987.
10.
Confusione (art. 1253 c.c.):
l'obbligazione si estingue solo per la parte di quel debitore che è
divenuto anche creditore (art. 1303 c.c.); ugualmente, ma in maniera
inversa, accade nella solidarietà attiva.
Giurisprudenza.
Sulla confusione in caso di obbligazioni solidali ex art. 1303. Unica
sentenza trovata in materia cambiaria.
Cass. civ. Sez. I, 02-07-1998, n. 6475
In ipotesi di girata cambiaria cd. di
ritorno, fatta dal giratario in favore del primo prenditore - girante,
essendo il titolo presentato per l'incasso, deve escludersi che detto
giratario di ritorno abbia azione di regresso nei confronti di colui che
nei suoi confronti è unico girante ma anche giratario, cumulando egli,
rispetto a tale azione, la qualità di legittimato attivo e passivo, con
la conseguente estinzione per confusione delle reciproche obbligazioni
cambiarie ed inoperatività del regime delle eccezioni opponibili. Tale
principio è applicabile anche nel caso in cui vi siano girate
intermedie, nel senso che ogniqualvolta il rapporto di garanzia
derivante dalla girata intermedia non interferisca nella rilevanza del
rapporto tra i protagonisti della girata di ritorno, esso non impedisce,
in relazione a quest'ultimo e nei limiti di quest'ultimo, il
consolidamento dell'effetto estintivo. FONTI Banca Borsa, 2000,
II, 392.
11. Compensazione (art. 1241 c.c.):
è ammessa nella solidarietà, ma con caratteristiche particolari. Il
debitore in solido, in generale, non può opporre le eccezioni personali
degli altri condebitori
( art. 1297) e quindi anche la compensazione. Ma l’art. 1302 deroga in parte questo principio.
Il debitore in solido può infatti opporre la compensazione di
altro condebitore ma solo per la parte dovuta da questo altro
condebitore. Nella solidarietà attiva a uno dei creditori in solido il
debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da uno
degli altri creditori, ma solo per la parte di questo.
Giurisprudenza.
Anche sulla
compensazione nelle obbligazioni solidali ex art. 1303 non vi sono
particolari problemi che hanno dato vita a una copiosa giurisprudenza.
Le regole dell’art. 1303 si sono già viste, e si produce una
compensazione parziale, se di oppone in compensazione il credito di
altro condebitore. La cassazione, però, nel caso di accollo ritiene che
la compensazione dell’accollato possa essere eccepita dall’accollante
per intero, ma questo per l’applicazione combinata delle regole
sull’accollo e dell’art. 1302.
Cass. civ. Sez. I, 02-12-1993, n. 11956 Quando il debito personale del socio deriva da accollo di un debito sociale è possibile far valere in compensazione il credito vantato dalla società. Nel caso di accollo cumulativo, infatti, l'accollante, nella sua qualità di condebitore in solido dell'accollato, è legittimato ad opporre in compensazione all'accollatario - in forza del combinato disposto degli art. 1273 e 1302 c.c. - i crediti dell'accollato medesimo. FONTI Riv. Dir. Comm., 1994, II, 195
12. Transazione (art. 1965 c.c.):
nella solidarietà passiva vale solo nei confronti del debitore che l'ha
stipulata a meno che gli altri non dichiarino di volerne profittare
(art. 1304 c.c.); ugualmente accade, ma in maniera inversa, nella
solidarietà attiva.
Giurisprudenza.
Sulla transazione
fatta da uno dei condebitori solidali ex art. 1304 c.c. Opportunamente
la cassazione chiarisce che il potere di volerne profittare previsto a
favore degli altri debitori sia un diritto potestativo, ma per poter
profittare di tale transazione, questa deve aver riguardato l’intero
debito. Certo è che se di fronte a una transazione stipulata da un
condebitore solidale, un altro decide di proseguire il giudizio,
quest’ultimo avrà tacitamente rinunciato ad avvalersi della transazione
già stipulata.
Cass. civ. Sez. II, 25-09-2014, n. 20250
La dichiarazione del condebitore di
voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal
condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304, primo comma, cod.
civ. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi
processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo
esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né
limiti di decadenza. (Rigetta, App. Milano, 19/06/2007)
FONTI CED Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez. III, 11-07-2014, n.
15895
La disposizione di cui all'art. 1304,
primo comma, cod. civ., secondo cui la transazione fatta dal creditore
con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne
profittare, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per
l'intero debito solidale e non è quindi applicabile quando la
transazione è limitata al solo rapporto interno del debitore che la
stipula. (Cassa e decide nel merito, Trib. Roma, 13/05/2008)
FONTI CED Cassazione, 2014.
Cass. civ. Sez. I, 11-07-2013, n.
17198 (rv. 627237)
In tema di obbligazioni solidali, il
diritto potestativo di aderire alla transazione stipulata da altri, alla
stregua dell'art. 1304 cod. civ., deve considerarsi tacitamente
rinunciato laddove l'interessato opti per la instaurazione o la
prosecuzione della lite, invece che per la sua chiusura transattiva,
essendo le prime due descritte condotte logicamente antitetiche rispetto
all'intenzione di transigere, né potendosi condizionare il destino del
processo alla volontà unilaterale di una parte, investita del potere di
farlo cessare o di vanificarne gli effetti "secundum eventum litis", in
violazione del principio di parità dei contendenti. (Cassa con rinvio,
App. Venezia, 18/08/2005)
FONTI CED Cassazione, 2013 |
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