Giurisprudenza.

 


Cass. civ. Sez. II Sent., 28-02-2018, n. 4676 (rv. 647844-01)

La realizzazione da parte di uno dei coniugi senza il consenso dell'altro su un fondo in comunione legale di uno o più edifici costituisce atto eccedente l'ordinaria amministrazione di cui è possibile fare valere l'annullabilità in giudizio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/07/2012)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

Cass. civ. Sez. I Sent., 19-01-2018, n. 1429

In regime di comunione legale tra coniugi, in virtù dell'art. 177, comma 1, lett. b) c.c. deve escludersi che rientrino nella comunione "de residuo" i frutti dei beni personali di uno dei coniugi in corso di maturazione, ma non ancora percepiti, al tempo dello scioglimento della comunione legale

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 15-01-2018, n. 773

La comunione de residuo o differita si costituisce su beni solo se ancora esistenti al momento dello scioglimento della comunione tra i coniugi.

FONTI 
Massima redazionale, De Agostini Giuridica, 2018 

 

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 07-03-2017, n. 5652

L'art. 177, comma 1, lett. c), c.c. esclude dalla comunione legale i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/02/2015)

FONTI 
CED Cassazione, 2017 

 

Cass. civ. Sez. II, 30-11-2016, n. 24438

Tra coniugi (nella specie avvocati), titolari di uno studio professionale associato, opera il principio di gratuità delle prestazioni.

FONTI
Corriere Giur., 2017, 2, 286

 

Cass. civ. Sez. II, 03-06-2016, n. 11504

Non rientra nella comunione legale l'immobile che, promesso in vendita a persona coniugata e coattivamente trasferito al promissario acquirente in base ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c., a causa dell'inadempimento del venditore, divenuta definitiva successivamente alla pronuncia della separazione. Il regime di comunione legale dei coniugi concerne, infatti, gli acquisti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla stessa, ma non diritti di credito derivanti dal contratto stipulato da uno solo dei coniugi i quali per la loro stessa natura relativa e personale non sono suscettibili di cadere in comunione, pur se strumentali all'acquisizione di una "res".

FONTI Imm. e propr., 2016, 7, 461

 

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 28-09-2015, n. 19204

In tema di comunione legale, l'art. 168 c.c. disciplina la particolare condizione dei beni acquistati dal coniuge per essere destinati all'impresa da lui gestita e costituita dopo il matrimonio, i quali sono soggetti al regime della comunione legale "de residuo", ossia ristretta ai soli beni sussistenti al momento dello scioglimento della comunione, sicché non opera per tali acquisti il meccanismo previsto dall'art. 179, comma 2, c.c., rimanendo essi esclusi automaticamente, seppur temporaneamente, dal patrimonio coniugale, senza necessità di specifica indicazione o di partecipazione di entrambi i coniugi all'atto di acquisto, atteso che, mentre la prima norma prende in considerazione beni qualificati da un'oggettiva destinazione all'attività imprenditoriale del singolo coniuge, la seconda si occupa di beni soggettivamente qualificati dall'essere strumento di formazione ed espressione della personalità dell'individuo. (Rigetta, App. Salerno, 24/02/2012)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

Cass. civ. Sez. I Sent., 20-03-2013, n. 6876

Non cadono in comunione immediata - restando assoggettati alla disciplina di cui all'art. 178 c.c. e cioè alla comunione de residuo - gli acquisti di quote di società di persone. Pertanto, poiché l'attivo della massa comune si arricchisce allo scioglimento della comunione legale, a questo momento, e non ad epoca successiva, va ancorata la stima del valore della partecipazione societaria.

FONTI
Famiglia e Diritto, 2013, 7, 659 nota di FALCONI

 

Cass. pen. Sez. III Sent., 10-11-2010, n. 42182

Nel regime di comunione legale i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno solo dei coniugi ex art. 178 c.c. non sono soggetti, all'atto del loro acquisto, alle formalità prescritte dall'art. 179, lett. d), c.c., applicabile ai soli beni che servono all'esercizio di una professione liberale. Il coniuge dell'imprenditore, intervenuta la cessazione del regime legale, non è titolare di un diritto reale sui beni predetti, né può rivendicare la propria quota, quanto meno sin tanto che i beni conservano la loro destinazione all'esercizio dell'impresa (in applicazione di questo principio la Corte ha confermato la decisione con la quale il G.I.P., in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di restituzione pro quota di un terreno e di un opificio, di cui con precedente sentenza era stata disposta la confisca a carico del coniuge imprenditore della parte ricorrente).

FONTI
Famiglia e Diritto, 2011, 4, 369 nota di OBERTO

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